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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 44 del 28 maggio 2010


Ricorsi

Ricorso del Governo alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 5, recante: "Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa" art. 3, comma 1, comma 2, lett. c) e comma 3; art. 4, comma 1 e comma 1, lett. b), pubblicata nel Bur n. 8 del 26 gennaio 2010.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso nr 54 depositato 1° aprile 2010
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato, difeso e assistito ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è legalmente domiciliato

contro
la Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore
per la declaratoria della illegittimità costituzionale
della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 5, recante: «Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa» art. 3, comma 1, comma 2, lett. c) e comma 3; art. 4, comma 1 e comma 1, lett. b) (Bur n. 8 del 26 gennaio 2010).

* * *
La legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2010 - con la quale sono state dettate norme per favorire e sostenere la partecipazione dei lavoratori dipendenti di società di capitali, di società di persone e di imprese individuali alla gestione delle imprese stesse e alla determinazione dei relativi obiettivi - presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
In particolare, l'art. 3, rubricato «Agevolazioni per i lavoratori» stabilisce che «la Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti» ai predetti destinatari, specificando al comma 2, lettera c) che è in facoltà della medesima Giunta regionale «concedere esenzioni o riduzioni di tributi... per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale».
Il successivo comma 3 dispone, poi, che le suddette misure agevolative «sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali». Tutte le esenzioni sono quindi concesse, a norma del comma 1 dell'art. 3, dalla Giunta regionale.
Di tenore analogo sono le disposizioni contenute all'art. 4, rubricato «agevolazioni per le imprese», che stabilisce, al comma 1, che la Giunta regionale concede una serie di misure agevolative alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell'impresa, tra cui (lettera b) «esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale».
Entrambi gli articoli all'esame sono illegittimi, sia per l'attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anzichè al Consiglio regionale, sia per la indeterminatezza e l'ampiezza dei rispettivi ambiti di applicazione, in quanto non vengono specificate nè la natura - regolamentare o meramente amministrativa - del provvedimento di competenza della Giunta, nè la tipologia dei tributi interessati, in violazione quindi del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
Lo spostamento di competenze dall'organo legislativo all'organo esecutivo e i diversi effetti dello strumento giuridico prescelto (provvedimento amministrativo, anzichè legge) determinano, infatti, la violazione dell'articolo 23 della Costituzione, che prevede la riserva di legge in materia tributaria.
Deve al riguardo rilevarsi che, sia pure con l'eccezione di alcuni casi in cui esenzioni o riduzioni di tributi comunali o provinciali possono essere oggetto di regolamenti (rispettivamente comunali o provinciali), peraltro sempre nei limiti stabiliti dalla normativa statale di riferimento, le misure agevolative fiscali possono essere introdotte solo con legge.
Nè appare sufficiente a garantire la conformità ai citati parametri costituzionali la locuzione «per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale», contenuta in entrambi gli articoli all'esame.
Inoltre, come più volte affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale 25 ottobre 2005, n. 397) deve ritenersi preclusa alle regioni la facoltà di legiferare su tributi istituiti e disciplinati da legge statale, tra i quali, allo stato della legislazione vigente, vanno annoverati anche i «tributi regionali».
Pertanto le suddette disposizioni, nel prevedere la facoltà della Giunta di concedere esenzioni e riduzioni di tributi, anche in aggiunta alle agevolazioni introdotte dalla normativa statale, sono illegittime per violazione dell'articolo 117, secondo comma, letterae) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.
Per queste ragioni

si conclude
perchè la legge regionale impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
Si producono:
- estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010;
- relazione, allegata alla medesima delibera, del Dipartimento per gli affari regionali;
- legge regionale impugnata (Lr 22 gennaio 2010, n. 5).

Roma, 25 marzo 2010

L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'Avanzo


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