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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 78 del 19 settembre 2008


Ricorsi

Ricorso del Governo alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 26 giugno 2008 n. 3, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007 n. 22"

Ricorso del Governo alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 26 giugno 2008 n. 3, recante “Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007 n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali” dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008,  n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e modifiche alla legge regionale 10 gennaio1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni, pubblicata nel BUR n. 54 del  1 luglio 2008.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso nr. 49
depositato il 26 agosto 2008 

Del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato

Contro

Regione Veneto, in persona del suo Presidente pro tempore, domiciliato in Venezia, S. Polo 1429/b, (in forza di delibera 1.8.2008 del Consiglio dei Ministri),

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della legge regionale n. 3 del 26.6.2008, pubblicata sul BUR n. 54 del 1.7.2008 recante: “Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16.8.2007 n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali” dell’articolo 96 della legge regionale 27.2.2008 n. 1 “Legge finanziaria regionale 10.1.2007 (rectius 1997) n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.

Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 1.8.2008 è stata adottata la determinazione di impugnare la legge regionale sopraindicata per i seguenti

Motivi

In particolare.

A) La legge regionale sopraindicata porta nell’art. 1 una pretesa interpretazione autentica dell’art. 2 L. Reg. 22/2007 e dispone invece con carattere innovativo l’estensione delle procedure dettate per la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario a tutti i profili di livello dirigenziale del ruolo sanitario oltre che i medici e veterinari.

L’art. 2 L. Reg. 22/2007, dettato in attuazione dell’art. 1 comma 565 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), prevedeva in conformità al detto art. 1 comma 565 L. 296/2006 (che fa rinvio ai commi da 513 a 543), secondo criteri confermati dall’art. 3, comma 94 L. 244/2007 (finanziaria 2008), solo la stabilizzazione del personale precario non dirigenziale, che invece la norma regionale, asseritamene interpretativa, estende anche al personale dirigenziale.

La legge statale 296/2006 e quella 224/2007 stabiliscono i criteri ed i limiti per la stabilizzazione dei pubblici dipendenti secondo principi che ben possono qualificarsi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui le Regioni debbono attenersi nell’attuare la stabilizzazione del proprio personale, in vista delle inevitabili ricadute di carattere economico permanente che un uso estensivo della stabilizzazione sarebbe idoneo a causare.

La norma regionale impugnata con il proprio dettato comporta, con il creare per il personale della Regione Veneto un trattamento che, violando i principi fondamentali di coordinamento finanziario, è difforme da quelli voluti per tutto il territorio nazionale, violazione, oltre che dell’art. 117 Cost., anche dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione riposanti sugli artt. 3 e 97 Cost..

B) Nell’art. 4, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 3/2008 viene disposta attraverso una procedura selettiva riservata, l’applicabilità dell’articolo 96 della pregressa legge regionale n. 1/2008, riguardante il completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto, anche al personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici (Uffici del Consiglio e della Giunta regionale, nonché dei gruppi consiliari) assunti ai sensi degli artt. 178 e 179 della l.r. n. 12/1991 ed agli artt. 8 e 19 della l.r. 1/1997. Così facendo tale normativa si pone in contrasto con le disposizioni statali sopra richiamate, articolo 1, commi da 513 a 543 della L. n. 296/2006 e articolo 3, comma 94, della L. n. 244/2007, che escludono l’applicabilità delle procedure di stabilizzazione al personale di diretta collaborazione degli organi politici, nonché con gli articoli 3, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo della Costituzione che stabiliscono l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico e non riservato, come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale. In particolare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato, del personale degli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici regionali, a tempo indeterminato si risolve in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, regola posta a garanzia del buon andamento e della imparzialità dell’amministrazione, così come più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia.

Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 4, adotta per la stabilizzazione del personale precario un criterio temporale difforme rispetto alla disciplina di cui all’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, consentendo peraltro di computare, nel periodo utile ai fini della stabilizzazione, quello trascorso presso i gruppi consiliari e gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

P.Q.M.

Si chiede venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 1 e dell’art. 4 commi 1, 2 e 4 L. Reg. Veneto n. 3/2008.

Si producono:

  1. L. Reg. Veneto 3/2008;
  2. Delibera 1.8.2008 Consiglio;
  3. Rapporto sulla legge del Dip. Affari Regionali;
  4. Relazione al Consiglio dei Ministri.

Roma, 21 agosto 2008 

Il Vice Avvocato Generale

Aldo Linguiti

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