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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 78 del 19 settembre 2008


Ricorsi

Ricorso del Governo alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge regionale 26 giugno 2008 n. 4, recante "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture", pubblicata nel BUR n. 54 del 1 luglio 2008.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso nr. 48

depositato il 20 agosto 2008

RICORSO

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex-lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta p.t.,

per la declaratoria di incostituzionalità

dell’art. 18 della legge regionale 26/6/2008 n. 4, pubblicata nel B.U.R. n. 54 dell’1/7/2008, avente ad oggetto “Disposizioni di riordino e esemplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 1/8/2008.

*****

1. La legge della Regione Veneto 26 giugno 2008 n. 4, composta di 34 articoli, detta disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di governo del territorio, apportando - fra l’altro - modifiche alla legge regionale n. 11/2004 recante “Norme per il governo del territorio” (Cap. I) e alla legge regionale n. 40/1984 recante “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” (Cap. II).

In particolare, nel capo II, l’art. 18 detta regole per i “Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea ; censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono le disposizioni contenute nel detto articolo, secondo quanto si passa ad illustrare e motivare.

2. In via generale si osserva che, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella recente pronuncia n. 378/2007, la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di “ambiente” (ponendovi accanto la parola “ecosistema”) in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed è da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 201/1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline del settore. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale che scaturisce all’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l’ambiente nel suo complesso e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, secondo quanto ribadito dalla Corte costituzionale anche nella sentenza 380/2007.

Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore regionale, nell’esercizio della propria competenza legislativa piena, è sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento, secondo quanto disposto dall’art. 117, comma 1 della Costituzione (cfr. anche Corte Cost., sent. n. 62/2008, in riferimento a competenze legislative di provincia autonoma ma con enunciazione di principi validi anche per le regioni, secondo la quale rientra nell’ambito della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” il potere della Stato di determinare principi di tutela uniformi da valere sull’intero territorio nazionale).

Sulla base di queste premesse sono censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione ed in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal diritto comunitario, di cui all’art. 117, comma 1, Cost., le seguenti disposizioni.

3. 1      L’articolo 18, comma 1, che, disciplinando i piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”, dispone che detti piani di gestione, in via provvisoria, tengano conto delle misure di conservazione “individuate nella deliberazione di Giunta regionale n. 2371 del luglio 2006”.

Dette misure regionali non risultano conformi ai criteri individuati dallo Stato con il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” emanato dal Ministero dell’Ambiente in attuazione della norma contenuta nel comma 1226 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Tale norma statale prevede che: “Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli artt. 4 e 6 del regolamento di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

In proposito la Corte Costituzionale ha affermato, nella recente sentenza n. 104/2008, che: “le Regioni … non possono reclamare un loro coinvolgimento nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva. In tale ambito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale. E’ quindi legittimo il rinvio, da parte dell’impugnato comma 1226, ad un emanando decreto ministeriale che preveda i criteri ai quali le Regioni … debbono uniformarsi nell’imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e le misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), in esecuzione della direttiva comunitaria, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)”.

Le misure di conservazione individuate dalla Regione Veneto con la citata DGR n. 76 del 2006, contenute nell’allegato E della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, si diversificano da quelle contenute nel DM 17 ottobre 2007 sotto diversi profili.

Si rileva in particolare che la Regione: - individua tipologie diverse di ZPS rispetto a quelle individuate nel citato DM (5 classi omogenee con sottoclassi al posto delle 13 tipologie del DM); - non fa riferimento al divieto di esercizio venatorio nel mese di gennaio, contenuto invece nell’art. 5, comma a) del DM; - non vieta la realizzazione di nuovi impianti eolici in tutte le ZPS ma solo in specifici casi.

La norma regionale è, quindi, illegittima perché si discosta da quella nazionale di riferimento, in violazione delle rispettive competenze legislative fissate dall’art. 117, comma 2, Cost..

3.      2   Per le medesime motivazioni è censurabile il comma 2 del medesimo articolo 18, nella parte in cui, pur citando il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, trattandosi nello specifico della redazione dei piani di gestione, non fa nessun rimando al già citato D.M. 17 ottobre 2007, per la parte che riguarda le misure di salvaguardia.

Giusto quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella citata sent. 104/2008, la regione non poteva discostarsi dai criteri e dalle misure indicate nel DM 17/10/07 e, quindi, non poteva attribuire alla Giunta regionale il compito di definire “le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l’approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l’individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si scompone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi, queste ultime già espressamente regolate dal DM del 2007, senza fare espresso riferimento a quest’ultimo.

Inoltre, con il richiamo del solo DM 3/9/2002, il legislatore regionale ha illegittimamente ristretto il quadro normativo nazionale generale cui aveva il dovere di uniformarsi.

4.      In conclusione, la normativa regionale in questione, dettando disposizioni confliggenti con la normativa nazionale vigente o ignorandola nelle disposizioni di riferimento, ha violato l’ambito della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del territorio di cui all’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, nonché le disposizioni di derivazione comunitaria (in particolare, la direttiva comunitaria recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) delle quali i testi normativi statali costituiscono attuazione, in violazione dell’art. 117, comma 1, Cost..

Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 1/8/2008,

 si chiede

che la Corte Costituzionale adita voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge regionale 26/6/2008 n. 4 della Regione Veneto, per violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, 7 agosto 2008

Giuseppe Albenzio
Avvocato dello Stato

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