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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 63 del 01 agosto 2008


COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA

Ordinanza del 23 settembre 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia sul ricorso proposto da Inerteco Srl c/ Regione Veneto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, Decima Sezione,

nella persona dei signori:

Dott. Stefano Dragone, presidente;

Dott. Salvatore Antonio Piras, giudice relatore;

Avv Francesco Curato, giudice;

ha pronunciato la seguente 

Ordinanza

Sul ricorso iscritto al n. 991/2004 di Rgr, proposto dalla società Inerteco Srl, con sede in Zevio (VR), Località Ca’ Bianca, 16, in persona del suo legale rappresentante sig. Giandomenico Menegoi, amministratore unico, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Riccardo Ferrari e Luigi Biondaro, entrambi del foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Riccardo Ferrari, in Verona, Vicolo Brusco, 7, come da mandato a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Contro la Regione del Veneto per l'annullamento dell'atto di contestazione di violazione n. 11/2004/TS, emesso dalla medesima Regione il 14 settembre 2004 e notificato il 18 settembre 2004, per l'omesso versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi relativamente al primo trimestre 2004.

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la segreteria della Commissione e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visti i documenti depositati dalla ricorrente in data 11 marzo 2005;

Udito nella pubblica udienza de11'8 aprile 2005 il rappresentante della parte ricorrente;

Vista l'ordinanza emessa nel corso dell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2005, di cui èstata data lettura durante la medesima udienza, con la quale ordinanza, su eccezione preliminare della parte ricorrente avanzata in sede di trattazione della causa, appurata la mancanza agli atti di conforme deliberazione a stare in giudizio da parte della Giunta regionale del Veneto e rilevato il difetto di una valida e comunque tempestiva costituzione in giudizio della Regione Veneto, questa Commissione ammetteva alla discussone le sole parti costituite;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in fritto e in diritto quanto di seguito esposto: 

Fatto

La società ricorrente è titolare di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti sito nel Comune di S. Maria di Zevio (VR) in via Ca’ Bianca, l6. Va subito precisato, a fini di completezza espositiva, che la ricorrente contesta, tra l'altro, la stessa qualifica di discarica attribuita dalla Regione Veneto all'attività gestita e propende invece per la qualifica di bonifica.

Con processo verbale di constatazione della Provincia di Verona - Settore Ecologia in data 9 luglio 2004, trasfuso nell'atto di contestazione della Regione Veneto indicato in epigrafe, veniva rilevato che con riferimento a n. 11 carichi di rifiuti (codice CER 17.05.04 “ terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03"), provenienti da un'area interna allo stabilimento della Basell Poliolefine Italia Spa di Ferrara, per un totale di 333,18 tonnellate, era stata pagata la relativa ecotassa in misura ridotta, in applicazione della riduzione prevista dall'art. 39, comma 3, lett. C, della Legge regionale del Veneto n. 3/2000, che fissa l'ammontare del tributo nella misura del 20% dell'ammontare indicato dallo stesso art. 39 al comma 2.

Pertanto, il maggiore tributo accertato veniva quantificato in € 2.752,07 mentre le sanzioni da applicare venivano determinate in € 825,62.

Secondo i verbalizzanti detta riduzione, pari al 20% dell'ammontare di cui al predetto articolo, non poteva essere riconosciuta in quanto i rifiuti erano provenienti da località situata fuori dalla Regione del Veneto e quindi fuori dalla previsione di riduzione di cui al citato art. 39.

Il provvedimento impugnato impone alla società ricorrente, in relazione ai rifiuti prodotti fuori dal territorio della Regione Veneto, un maggiore tributo, ritenuto ingiusto anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale in data 20 novembre1 4 dicembre 2002, n. 505. con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto, nella parte in cui prevedeva limiti quantitativi al conferimento in discarica di rifiuti di provenienza extraregionale.

La Regione Veneto si costituiva in giudizio. Con l’ordinanza indicata in premessa, però, questa Commissione, su preliminare eccezione formulata da parte ricorrente all’udienza pubblica tenutasi l’8 aprile 2005, rilevata la mancanza agli atti di conforme deliberazione a stare in giudizio da parte della Giunta regionale del veneto e constatato il difetto di una valida e comunque tempestiva costituzione in giudizio della Regione Veneto, ammetteva alla discussione la parte ricorrente.

Tra gli altri motivi di impugnazione la società ricorrente eccepiva la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. l20 della Costituzione, dell'art. 39, comma 6,della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, nella parte in cui esclude dalla riduzione del tributo prevista dal comma 3, stesso articolo, i conferimenti di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale.

All'esito dell'udienza pubblica in data 8 aprile 2004 la Commissione si riservava la decisione. Riserva che veniva sciolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2005, dopo analoga udienza in data 15 luglio 2005. 

Diritto

La società ricorrente impugna l'atto di contestazione di violazione della Regione Veneto con il quale non viene riconosciuta la riduzione del tributo sui conferimenti di rifiuti provenienti da fuoriregione e censura, in via gradata, la norma di cui all'art. 39, comma 6,della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, ritenendola in contrasto con l’art. 120 della Costituzione.

I1 Collegio condivide il prospettato sospetto di incostituzionalità della norma sopra citata e ritiene la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fine del presente giudizio.

La norma in argomento si pone in evidente contrasto con il principio sancito dall'art. 120 della Costituzione, dove, al comma 1, si afferma che: "La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale."

E non vi è dubbio che il citato art. 39, comma 6, confligga in modo palese con il dettato costituzionale perché, nell'assoggettare ad un maggiore tributo i rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, introduce di fatto una limitazione al principio della libera circolazione delle merci sancito dal richiamato art. 120.

Invero, la previsione-di un maggiore aggravio tributario ovvero l’esclusione di un beneficio tributano per i rifiuti provenienti da territorio extraregionale si traduce in un indubbio limite o in una maggiore difficoltà alla libera circolazione dei beni, essendo chiaro che nella accezione di beni rientrano sicuramente anche i rifiuti smaltiti nella discarica gestita dalla società ricorrente, la quale, tra l'altro si vedrebbe costretta o a sopportare un maggiore onere tributario o a limitare la sua capacità produttiva ai soli materiali di provenienza regionale.

La Corte Costituzionale, inoltre, ha già avuto modo, con la sentenza n. 505, di chiarire il senso e la portata del principio enunciato dall'art. 120, citato. Con la richiamata pronuncia, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 2 1 gennaio 2000, n. 3, è stato, in particolare, affermato che la norma in argomento:"... in quanto prevede limitazioni, seppure relative, al1'introduzione di rifiuto speciali nel territorio della regione - viola infatti l'art. 120 della Costituzione, il quale - sia nel testo originario, sia in quello introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" - vieta alle regioni di adottare provvedimenti ostacolanti la libera circolazione delle cose; e così pone un limite assoluto, correlato ai beni in quanto tali e non soltanto ad una loro quantità, che la norma impugnata determina del resto in misura decisamente esigua."

Da quanto esposto emerge chiaramente che la norma qui censurata, nel prevedere che la riduzione del tributo prevista dall'art. 39, comma 3, non si applica ai rifiuti di provenienza extraregionale, è idonea a ledere proprio quel principio che la Costituzione mira a tutelare e proteggere.

Né questo assunto può essere smentito, nel caso in questione, dalle modeste somme oggetto di controversia, posto che il principio costituzionale, al pari di ogni principio di legge, non è vincolato a criteri di quantificazione dei diritti o degli interessi in gioco.

Oltre che non manifestamente infondata la questione prospettata a questa Commissione appare anche rilevante ai tini della decisione della presente controversia, posto che questo Collegio non può risolverla affidandosi ad altri criteri normativi. 

Con riserva di ogni altra pronuncia. 

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, Sezione Decima, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso indicato in premessa;

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 8711953, così dispone:

  • in accoglimento della eccezione prospettata da parte ricorrente, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 39, comma sesto, lett. b, della legge regionale del Veneto 2 1 gennaio 2000, n. 3, per violazione dell'art. 120 della Costituzione;
  • sospende il giudizio di merito fino all'esito della questione sollevata;
  • dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, a cura della segreteria di questa Commissione, sia notificata alla parte costituita, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente della Giunta regionale del Veneto e al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto. 

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio dell' 08 aprile, 15 luglio e 23 settembre 2005. 

Il Presidente
Dott. Stefano Dragone

 Il giudice estensore
Dott. Salvatore Antonio Piras

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