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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 33 del 18 aprile 2008


Ricorsi

Ricorso del Governo alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge regionale 30 novembre 2007 n. 32, recante “Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa (phone center)”, pubblicata nel Bur n. 104 del 4 dicembre 2007.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 10 depositato l’11 febbraio 2008

Del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale

 

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell’art. 8 della legge regionale Veneto 30 novembre 2007, n. 32 recante “Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) per violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. e) e dell’art. 41 della Costituzione.

1.      La Regione del Veneto con legge 30 novembre 2007, n. 32 (in Bur 4 dicembre 2007, n. 104) ha regolamentato la attività commerciale di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico.

L’art. 8 della legge regionale dispone:

“Art. 8 Disposizioni urbanistiche

  1. I comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane e con la viabilità di accesso.
  2. I comuni individuano gli ambiti territoriali di cui al comma 1 negli idonei strumenti urbanistici e di governo del territorio sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
  3. Nelle more dell’individuazione degli ambiti territoriali, di cui al comma 1 e comunque non oltre il 1 gennaio 2010 non è consentita l’apertura di nuovi centri di telefonia fissa”.

2.      L’art. 3 del d. lgs. 1 settembre 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) dispone che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica - nell’ambito della quale rientra l’attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa - è libera, di preminente interesse generale ed è suscettibile di essere limitata solo per le esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

L’art. 8 della legge regionale del Veneto n. 32 del 2007, di contro introduce nel sistema un elemento di rigidità che si traduce in una programmazione quantitativa dell’offerta e nella imposizione di limiti quantitativi all’apertura di nuove strutture commerciali nella regione.

In tal modo la norma contrasta sia con l’esigenze di salvaguardia della concorrenza, e della libertà di iniziativa economica, sia con il disposto dell’articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 233 (convertito in legge 4 agosto 2006, n. 249) - recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale - che esonera lo svolgimento delle attività commerciali del rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività appartenenti alla medesima tipologia di esercizio.

Per la salvaguardia della concorrenza, l’ingresso di nuovi operatori commerciali non deve incontrare ostacoli e barriere di tipo normativo e amministrativo miranti a determinare una impostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente, in particolare, nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alla possibilità di entrare nel mercato.

Osta, invero, ad una adeguata tutela della concorrenza sia la pianificazione del numero degli esercizi commerciali, sia la individuazione di aree destinabili all’apertura di esercizi commerciali unicamente al fine di limitarne l’apertura di nuovi.

L’effetto della norma in rassegna è di contingentare il mercato utilizzando impropriamente, in quanto in modo puramente strumentale, lo strumento urbanistico.

La norma regionale quindi invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione), oltre a risultare limitativa della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 della Costituzione.

 

* * *

 

Per le considerazioni sopra svolte, si chiede che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge regionale del Veneto 30 novembre 2007, n. 32, per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. e) e 41 della Costituzione.

Si producono:

1.          delibera del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008

2.          relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

Roma, 29 gennaio 2008

Avv. Maurizio Fiorilli

Avvocato dello Stato

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