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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 38 del 21 aprile 2006


REGIONE DEL VENETO

Ricorso del Governo alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 "Istituzione dell'Istituto oncologico veneto", pubblicata nel BUR n. 121 del 27 dicembre 2005.

Ricorso del Governo alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 della legge della Regione del Veneto 22.12.2005 n. 26 "Istituzione dell'Istituto oncologico veneto" (Bur n. 121 del 27.12.2005).
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.
Ricorso n. 42 depositato il 7 marzo 2006
del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., con sede in Venezia,

per la declaratoria di incostituzionalità

e conseguente annullamento

della legge regionale 22.12.2005 n. 26 (pubbl. in Bur n. 121 del 27.12.2005) recante: "Istituzione dell'Istituto oncologico veneto", con particolare riguardo all'art. 3, commi 3,4,5,6 e 7 di tale legge; e ciò per violazione degli artt, 117, co. 3 nonché del principio della leale collaborazione istituzionale di cui agli artt. 118 e 120 Cost.

e ciò a seguito e in forza

della deliberazione del Consiglio dei Ministri di impugnativa della predetta legge regionale adottata nella seduta del 23.2.2006.
Nel Bur della Regione Veneto n. 121 del 27.12.2005 risulta pubblicata la legge in epigrafe indicata, con cui la Regione istituisce un proprio Istituto oncologico, promuovendone il riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.r.c.c.s.), stabilendone i compiti, la disciplina e l'organizzazione.
Avverso tale legge regionale (n. 26/05), con specifico riguardo ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3, relativi alla composizione degli organi dell'Istituto, in quanto ritenuti non conformi all'attuale riparto costituzionale delle competenze in materia di legislazione concorrente (o ripartita), quale è appunto la materia della tutela della salute, nonché alla legislazione statale di principio come pure alle intese che, in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione, sono intervenute tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il presente atto, ricorre, ai sensi dell'art. 127, 1° co., Cost. e dell'art. 31 legge 11.3.1953 n. 87 (come sost. da art. 9, 1° co., legge 5.6.2003 n. 131), a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale per chiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale, e il conseguente annullamento, dell'art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della epigrafata legge regionale del Veneto; e ciò sulla base delle motivazioni e considerazioni che seguono.
E' opportuno premettere che la materia oggetto della legge regionale de qua, concernente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.r.c.c.s.) non trasformati in Fondazioni, è stata esaminata da codesta Ecc.ma Corte Costituzionale nella sentenza n. 270 del 2005. In tale pronuncia è stato chiarito che, pur non potendosi ricondurre la normativa relativa agli I.r.c.c.s. alla potestà legislativa statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. g), Cost., non potendo tali istituti essere considerati enti nazionali (bensì enti a mera "rilevanza nazionale"), tuttavia l'esigenza di garantire un'adeguata uniformità al sistema e la tutela di alcuni interessi unitari esistenti in materia giustifica l'attrazione in capo allo Stato, in via di sussidiarietà, di funzioni che sono di competenza delle Regioni, non potendosi dubitare che la previsione e la disciplina degli enti pubblici operanti nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica siano, sotto il profilo organizzativo, di competenza regionale e debbano, pertanto, essere oggetto della corrispondente potestà legislativa. Peraltro, sempre secondo la Corte, l'"attrazione per sussidiarietà" in capo allo Stato esige, "al fine di evitare un improprio svuotamento delle...., prescrizioni costituzionali..., la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni Interessate, secondo i moduli di leale collaborazione più volte indicati come ineliminabili" dalla stessa Corte (cfr. fra le altre, le sentt. nn. 6/2004 e 303/2003).
Lo Stato, dunque, è legittimamente intervenuto in materia di I.r.c.c.s., avocando a sé certi poteri (con la legge n. 3/2003 e con il d.lgs n. 288/2003), ma al contempo affiancando ad essi la previsione di una necessaria intesa con le Regioni, come risulta chiaramente dall'art. 5 del d.lgs. n. 288/2003 nella parte in cui è rimessa ad un atto di intesa, da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, la determinazione delle "modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni". Intesa che, in attuazione dell'art. 5, testé citato, è stata raggiunta con l'accordo Stato-Regioni del 1° luglio 2004. Di talchè si ritiene che nella materia degli I.r.c.c.s.(non trasformati in Fondazioni) la potestà legislativa regionale debba rispettare i principi fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 288/2003 e del relativo Atto d'intesa, che del primo costituisce parte integrante, profilandosi altrimenti _ come accade nella fattispecie in esame _ la violazione, per un verso, dell'art. 117, comma 3, Cost. e, per altro verso, del principio della leale collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 117 e 118, comma 1 e 120 Cost.
In particolare, la legge regionale qui impugnata presenta i summenzionati profili di illegittimità costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni:
- - l'art. 3, comma 3, nello stabilire che i componenti del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto Oncologico veneto siano nominati dal Consiglio regionale, senza prevedere alcuna designazione ministeriale si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, dell'Atto di intesa, il quale prevede una diversa composizione del Civ, statuendo che lo stesso sia "composto da cinque membri, due dei quali nominati dal Ministro della Salute e due dal Presidente della regione ed il quinto, con funzioni di Presidente nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione".
- - l'art. 3, comma 4, nello stabilire che il Presidente del Consiglio di Indirizzo e verifica dell'istituto sia nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio stesso, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, dell'Atto di intesa, laddove si prevede che il suddetto soggetto sia nominato dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione.
- - l'art. 3, comma 5, nello statuire che il Presidente del Collegio sindacale dell'Istituto sia nominato dal direttore generale tra i componenti (tre) designati dal Consiglio regionale, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 288/2003, il quale dispone che il Presidente venga eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.
- - l'art. 3, comma 6, nello statuire che l'incarico del direttore scientifico dell'Istituto non possa essere rinnovato per più di una volta consecutiva, si pone in contrasto con l'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa, il quale dispone, senza porre alcuna limitazione, che il suddetto incarico possa essere rinnovato.
- - l'art. 3, comma 7, nello stabilire che sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione, la Giunta regionale nomini un commissario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto, si pone in contrasto con l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 288/2003, il quale attribuisce il potere di nomina del suddetto soggetto al Ministro della Salute.
Tutto ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rapp.to e difeso

chiede
Che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 della legge regione Veneto del 22.12.2005 n. 26.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:
1) 1) Estratto della deliberazione del C.d.m. del 23.2.2006;
2) 2) Copia della legge regionale impugnata.
Roma, 23 febbraio 2006
Avv. Paolo Cosentino Avvocato dello Stato

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