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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 94 del 16 luglio 2024


Regolamento Regionale n. 1 del 12 luglio 2024

Modifica al regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".


La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a


il seguente regolamento regionale:
 


Art. 1
Modifica all’articolo 28 del regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1
“Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e
per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

 

1.  Dopo il comma 2 dell’articolo 28 del regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 è inserito il seguente:

“2 bis. Fatto salvo il limite massimo di stazza lorda di cui al comma 2, le navi minori e le altre unità galleggianti mobili adibite in via esclusiva all’attività di acquacoltura, possono impiegare motori di potenza superiore a kilowatt 112, allo scopo di trasportare in modo stabile a bordo delle stesse, oltre che le attrezzature per la raccolta del prodotto, anche i macchinari per la selezione, pulitura e incassettamento del prodotto, a condizione che il motore sia stato acquistato dal proprietario o dall’armatore delle stesse in data antecedente al 1 luglio 2024.”.


Art. 2
Entrata in vigore.

 

1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 12 luglio 2024

Luca Zaia


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INDICE


Art. 1 - Modifica all’articolo 28 del regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Art. 2 - Entrata in vigore.

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