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Regolamento Regionale n. 7 del 28 luglio 2020
Modifiche al regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)".
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
e m a n a
il seguente regolamento regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 “Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)”.
1. All’articolo 9 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: “Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell’ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. L'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 3 è comunque assolto se il codice identificativo è esposto nella pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio; in talcaso il codice è scritto senza le parole: “LOCAZIONE TURISTICA”, ma con dimensioni leggibili della parte alfanumerica.”;
c) al comma 4 dopo le parole: “esterno dell'edificio; sono inserite le seguenti: “ai sensi dei commi da 1 a 3 o di mancata esposizione del codice identificativo ai sensi del comma 3 bis.”;
d) al comma 5 le parole: “la targa affissa” sono sostituite dalle seguenti: “la targa o il codice identificativo esposto”.
Art. 2 Entrata in vigore.
1. La presente modifica al regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 “Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)” entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.
Venezia, 28 luglio 2020
Luca Zaia
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