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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 33 del 17 marzo 2020


Regolamento Regionale n. 4 del 13 marzo 2020

Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"".

La Giunta regionale ha approvato
 

Il Presidente della Giunta regionale
 

e m a n a
 

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
Modifiche all’articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

1. Al comma 5 dell’articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, la parola: “aprile” è sostituita dalla seguente: “marzo”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

1. All’articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 dopo la parola: “acquacoltura” sono inserite le seguenti: “e di aree soggette a diritti esclusivi di pesca”;

b)   il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Nelle more dell’approvazione della Carta ittica regionale, la pesca professionale dei molluschi bivalvi, al di fuori delle aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:

a)   raccolta a mano, rasca manuale trainata all’indietro, rastrello manuale da barca, nelle acque della Laguna di Venezia;

b)   rasca in lungo tradizionale, rasca in lungo a pompa, rasca in corto tradizionale, rasca in corto a pompa, rasca a pompa modificata, nelle acque di Zona C soggette a diritti esclusivi di pesca della Provincia di Rovigo.”.

Art. 3
Entrata in vigore.

1. La presente modifica del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 13 marzo 2020

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1     -  Modifiche all’articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

Art. 2     -  Modifiche all’articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.

Art. 3     -  Entrata in vigore.

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