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Regolamento Regionale n. 3 del 18 febbraio 2020
Modifica del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e sue successive modificazioni".
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
e m a n a
il seguente regolamento regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1.
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Nel caso in cui la Segreteria della Giunta regionale sia articolata, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 54/2012, nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17 della medesima legge, la Giunta regionale può autorizzare il Segretario della Giunta a delegare al dirigente nominato quale Vicesegretario dalla Giunta stessa in base all’articolo 24, comma 4, della predetta legge regionale 54/2012 o ad altro dirigente individuato dalla Giunta su proposta del Segretario, anche tutte o parte delle funzioni di Direttore di Area svolte nei confronti delle strutture di articolazione, con conseguente assunzione da parte del delegato predetto del ruolo di Vicedirettore di Area.”.
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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.
Venezia, 18 febbraio 2020
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1.
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