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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 53 del 31 maggio 2016


Regolamento Regionale n. 1 del 31 maggio 2016

Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e sue successive modificazioni.


La Giunta regionale (1) ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

emana


il seguente regolamento regionale:
 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1.    Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, come sostituito dall’articolo 26 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”””, il presente regolamento definisce le direttive generali per la disciplina delle funzioni dirigenziali nonché le modalità di conferimento e revoca dei relativi incarichi di funzione dirigenziale, dei Direttori di Area, Direzione e di Unità Organizzativa e dei Responsabili di Strutture temporanee e di progetto.

2.    In conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c) dello Statuto del Veneto e dall’articolo 5, commi 3, 3 bis e 3 ter, della legge regionale 54/2012, il presente regolamento garantisce il rispetto delle condizioni di parità e di pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione.
 

Capo II
Disciplina delle funzioni dirigenziali

Art. 2
Direttori di Area

1.    I Direttori di Area, nel quadro della previsione organizzativa di cui all’articolo 9 della legge regionale 54/2012 e delle competenze loro attribuite dall’articolo 11, comma 2, della medesima legge, coordinano, dirigono e controllano le strutture organizzative sottordinate che fanno capo all’Area di propria competenza, nell’ambito del quadro strategico delineato dalla Giunta regionale attraverso il Programma regionale di sviluppo (PRS) e il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) approvati dal Consiglio regionale, tenuto conto delle risorse stabilite nel bilancio di previsione della Regione.

2.    I Direttori di Area, nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta regionale all’Area cui sono preposti, appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di coordinamento di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), adottano, in particolare, gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza, nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate di loro competenza e, in conformità a quanto previsto dall’articolo 23 bis della legge regionale 54/2012, adottano, in via sostitutiva, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Direttori delle Direzioni incardinate nell’Area di competenza, ovvero, qualora la Direzione non sia stata istituita, dei Direttori delle Unità Organizzative incardinate nell’Area, con le modalità previste dall’articolo 8.

3.    I Direttori di Area, coordinati dal Segretario generale della programmazione, collaborano nell’attività di formazione e definizione di obiettivi e programmi e ne verificano, sotto propria responsabilità, la realizzazione e concorrono ad assicurarne lo sviluppo omogeneo partecipando al Comitato dei Direttori di cui all’articolo 16 della legge regionale 54/2012.


Art. 3
Vicedirettori di Area

1.    Ai sensi dell’articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 54/2012, la Giunta regionale, per l’espletamento delle attività dell’Area, può autorizzare ciascun Direttore di Area a delegare l’esercizio di proprie funzioni ad un Direttore di Direzione incardinata nell’Area che assume la denominazione di Vicedirettore di Area.

2.    L’individuazione del Vicedirettore di Area, non più di uno per ciascuna Area, è effettuata con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Direttore di Area interessato.

3.    Il Direttore di Area, a seguito del provvedimento di cui al comma 2, con proprio decreto, delega al Vicedirettore di Area l’esercizio delle funzioni di propria competenza indicandole espressamente; la delega ha effetto per tutta la durata dell’incarico del Direttore di Area delegante e può essere revocata con decreto dello stesso.

4.    Nell’esercizio della delega il Vicedirettore di Area agisce in nome proprio con i poteri del Direttore di Area, fatta salva la facoltà per quest’ultimo, previa comunicazione scritta al delegato, di esercitare in qualsiasi momento le funzioni delegate.


Art. 4
Direttori di Direzione

1.    I Direttori di Direzione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 54/2012, nell’ambito dell’azione di direzione e coordinamento del Direttore di Area, coordinano, dirigono e controllano le Unità Organizzative incardinate nella Direzione.

2.    I Direttori di Direzione, nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta regionale alla Direzione cui sono preposti, adottano, in particolare, gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza, nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente, ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate di loro competenza e, in conformità a quanto previsto dall’articolo 23 bis della legge regionale 54/2012, adottano, in via sostitutiva, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative incardinate nella Direzione, con le modalità previste dall’articolo 8.

3.    I Direttori di Direzione appongono sulle proposte di atti da sottoporre alla Giunta regionale, il visto di legittimità di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b).

4.    I Direttori di Direzione sono responsabili dell’organizzazione delle stesse, gestiscono le risorse umane, strumentali e organizzative, favorendo e coordinando le attività formative e di aggiornamento e adottano i provvedimenti disciplinari di propria competenza assunti secondo le disposizioni vigenti di legge, di contrattazione collettiva e contenute in specifici provvedimenti della Giunta regionale.


Art. 5
Direttori di Unità Organizzativa

1.    I Direttori di Unità Organizzativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 della legge regionale 54/2012, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono.

2.    I Direttori di Unità Organizzativa gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, finalizzandone l’azione al conseguimento degli obiettivi della struttura, esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e provvedono, nelle materie di competenza, a stipulare contratti.

3.    Ai Direttori di Unità Organizzativa i Direttori ad essi sovraordinati possono assegnare ulteriori specifiche attività.

4.    I Direttori di Unità Organizzativa formulano proposte al Direttore sovraordinato in merito all’adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici afferenti all’Unità Organizzativa diretta.


Art. 6
Atti del Presidente e della Giunta regionale

1.    Al fine di garantire il buon andamento dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, le deliberazioni della Giunta regionale sono predisposte nel rispetto delle direttive del Segretario della Giunta regionale relative alla presentazione e redazione degli atti, finalizzate ad assicurare l’uniformità formale degli stessi, e sono corredate dai seguenti visti:

a)    visto di coordinamento, rilasciato dal Direttore di Area che attesta la coerenza della proposta dell’atto da sottoporre ad approvazione, con la programmazione regionale e con gli obiettivi assegnati all’Area;
b)    visto di legittimità, rilasciato dal Direttore di Direzione che attesta che la proposta dell’atto da sottoporre ad approvazione è esente da vizi di legittimità per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere;
c)    visto di regolarità contabile, rilasciato dal Direttore della struttura regionale competente nelle ipotesi in cui il provvedimento dispone un impegno di spesa, che attesta la rispondenza della proposta dell’atto da sottoporre ad approvazione alle regole di contabilità pubblica, in coerenza a quanto stabilito dalle disposizioni di contabilità regionale.

2.    Nel caso in cui, su richiesta della Giunta regionale, vengano apportate modificazioni o integrazioni alla proposta di provvedimento amministrativo, ovvero nel caso in cui il Segretario della Giunta regionale apporti d’ufficio correzioni di errori materiali, il Direttore della Direzione proponente rilascia un visto di presa d’atto delle modifiche apportate.

3.    Nei casi di assenza o temporaneo impedimento di un Direttore, i visti di competenza sono rilasciati dal soggetto individuato ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 54/2012. Qualora una Direzione non sia stata istituita ovvero il relativo incarico non sia stato attribuito, i visti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2, sono rilasciati dal Direttore di Area.

4.    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai decreti del Presidente della Giunta regionale.


Art. 7
Verbalizzazione delle sedute della Giunta regionale

1.    Nell’ambito delle funzioni disciplinate dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 54/2012, il Segretario della Giunta regionale sottoscrive, unitamente al Presidente della Giunta, il verbale della seduta della Giunta regionale.

2.    Gli atti della Giunta regionale, quali estratti del verbale, sono sottoscritti dal Segretario della Giunta regionale, il quale, dopo l’approvazione del verbale della seduta da parte della Giunta regionale, di norma nella prima seduta utile, provvede a darne tempestiva comunicazione ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 116 del regolamento del 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto”.

3.    Il Segretario della Giunta regionale, ove sia rappresentata l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, sentito il Presidente della Giunta, valuta se gli atti della Giunta regionale possono essere divulgati prima dell’approvazione del verbale della seduta della Giunta regionale.


Art. 8
Disciplina del potere di avocazione e del potere sostitutivo

1.    I Direttori con funzioni di coordinamento previste dalla legge regionale 54/2012 possono esercitare il correlato potere di avocazione di atti o provvedimenti amministrativi, motivandolo e preventivamente comunicandolo al Direttore che sarebbe competente in via ordinaria. Di tale comunicazione deve essere dato atto nel provvedimento adottato.

2.    Nei casi di esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 23 bis della legge regionale 54/2012, per l’ipotesi di persistente inerzia o di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili ovvero per l’esercizio del potere di autotutela in via amministrativa, il titolare del potere sostitutivo deve preventivamente diffidare il Direttore competente, fissando allo stesso un termine entro il quale provvedere.

3.    Nelle ipotesi previste al comma 2, l’atto è adottato, previa formale contestazione al Direttore che sarebbe competente in via ordinaria, dal titolare del potere sostitutivo, che ne dà immediata comunicazione al Segretario generale della programmazione.

4.    Qualora l’esercizio del potere sostitutivo riguardi il mancato compimento di atti vincolati o indifferibili il cui ritardo possa comportare un grave pregiudizio per il pubblico interesse, l’atto può essere adottato anche in mancanza della diffida di cui al comma 2.


Capo III
Disciplina delle modalità di conferimento e revoca degli incarichi di funzioni dirigenziali

Art. 9
Requisiti generali

1.    Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, si richiede:

a)    la cittadinanza italiana;
b)    con riferimento al personale regionale o di enti regionali, il possesso della qualifica dirigenziale;
c)    con riferimento al personale regionale a tempo indeterminato in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale 54/2012 in coerenza e secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
d)    con riferimento agli esterni all’amministrazione regionale, il possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero di diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione regionale, desumibile dallo svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno cinque anni in funzioni dirigenziali, o dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
e)    l’iscrizione ad albi professionali, se previsto per l’incarico dirigenziale da ricoprire.


Art. 10
Cause ostative e procedure sostitutive per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali

1.    Non possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti che si trovano in situazioni di inconferibilità previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego e dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. A tal fine, all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 39/2013.

2.    Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego e dal decreto legislativo 39/2013.

3.    Nei casi e per il tempo in cui la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 39/2013, si trovi nell’impossibilità di conferire incarichi, il relativo potere è esercitato, in via sostitutiva, dal Presidente della Regione.


Art. 11
Criteri di scelta

1.    La Giunta regionale, per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle proprie esigenze istituzionali e funzionali ed alla necessità di assicurare l’efficacia, l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa, tiene conto dei seguenti criteri di scelta:

a)    della natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b)    della complessità della struttura interessata;
c)    delle attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e professionale, adeguato al contenuto, alla rilevanza e alla complessità dell’incarico da conferire;
d)    dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati;
e)    delle specifiche competenze organizzative possedute;
f)    delle esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all’estero, sia presso il settore privato che presso amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da conferire.


Art. 12
Procedure per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali

1.    La struttura competente in materia di risorse umane rende conoscibili, tramite appositi avvisi pubblicati nel sito istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni e, nei casi di urgenza, non inferiore a 7 giorni, il numero e la tipologia degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione e di Direttore di Unità Organizzativa e degli incarichi di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto che si rendono disponibili e che si intendono ricoprire, indicando i requisiti e i criteri di scelta ai fini del conferimento.

2.    La struttura competente in materia di risorse umane, acquisite le disponibilità, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza indicata nell’avviso di cui al comma 1, svolge apposita attività istruttoria, predisponendo una scheda sintetica in cui vengono riportati, sulla base di quanto autocertificato dagli istanti, i dati relativi al possesso dei requisiti di legge e quelli generali di cui all’articolo 9 e ogni altro elemento utile a consentire la scelta del candidato cui conferire l’incarico; nella scheda sono sempre indicati la posizione rivestita e il settore eventualmente occupato dal candidato nell’amministrazione regionale, evidenziando se trattasi di aree a rischio corruzione secondo la vigente normativa, al fine dell’applicazione delle disposizioni relative alla mobilità dei dirigenti di cui all’articolo 22, comma 2 quinquies, della legge regionale 54/2012.

3.    Gli esiti dell’attività istruttoria del comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale ai fini dell’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.

4.    Per il conferimento dell’incarico, la Giunta regionale, nell’applicare i criteri di scelta di cui all’articolo 11 e indicati nell’avviso di selezione:

a)    valuta le attitudini e le capacità professionali del singolo candidato, privilegiando colui che possiede quelle più rispondenti alla peculiarità della struttura interessata e alla natura e caratteristica degli obiettivi da raggiungere;
b)    privilegia, nell’ambito delle esperienze professionali indicate, il candidato in possesso di quelle che appaiono particolarmente coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.

5.    Per motivate ragioni organizzative e in ragione della professionalità posseduta, è comunque in facoltà della Giunta regionale di procedere al conferimento di incarico a proprio dipendente a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, a prescindere dalle indicazioni fornite dal medesimo in occasione dell’avviso di candidatura.

6.    Gli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione e di Direttore di Unità Organizzativa e gli incarichi di Responsabile di Strutture temporanee o di Strutture di progetto, conferiti a persone esterne all’amministrazione della Regione e degli enti regionali, o conferiti a personale regionale in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza, non possono superare il limite del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato o diverso limite stabilito dalla legge.

7.    La Giunta regionale può conferire gli incarichi di cui al comma 6 a soggetti esterni all’amministrazione o a personale regionale in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, nel rispetto delle percentuali ivi previste attestato dalla struttura competente in materia di risorse umane, fornendone esplicita motivazione e sempre che non siano rinvenibili nei ruoli dirigenziali dell’amministrazione regionale soggetti con idonea qualificazione.

8.    è in facoltà della Giunta regionale procedere d’ufficio al conferimento degli incarichi dirigenziali al di fuori dell’avviso di cui al comma 1, applicando i criteri di scelta di cui all’articolo 11:

a)    in caso di esito negativo dell’avviso dovuto a mancanza di domande idonee ai sensi dell’articolo 11;
b)    in ogni altro caso eccezionale che determini la necessità di procedere immediatamente al conferimento dell’incarico, in quanto la vacanza del posto dirigenziale potrebbe incidere negativamente sulla certezza delle situazioni giuridiche sulla continuità e funzionalità delle strutture organizzative regionali, ferma restando, comunque, la verifica interna relativamente al personale rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione regionale.


Art. 13
Deliberazione d’incarico di funzione dirigenziale

1.    L’incarico di funzione dirigenziale è conferito con deliberazione della Giunta regionale.

2.    Il provvedimento di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia, individua il soggetto incaricati, l’oggetto, la durata dell’incarico e le competenze previamente determinate con separato provvedimento dalla Giunta regionale.

3.    Al provvedimento di conferimento dell’incarico segue la sottoscrizione del contratto individuale nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e decentrata di cui all’articolo 2  commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 165/2001, nel quale sono specificati: l’oggetto, la decorrenza e la durata dell’incarico, il trattamento economico, la disciplina dell’eventuale risoluzione consensuale e il foro competente per la risoluzione di questioni derivanti dal contratto stesso.

4.    Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, fermo restando i limiti e i criteri previsti nel presente regolamento. La durata degli incarichi dei Direttori è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, salvo diversa disposizione di legge.

5.    La durata degli incarichi può essere inferiore tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.

6.    In considerazione dell’esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, per incarichi di funzione dirigenziale disponibili si intendono quelli già vacanti.


Art. 14
Affidamento di incarichi ad interim

1.    Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, in caso di strutture dirigenziali prive della figura del titolare, la Giunta regionale può conferire incarichi temporanei ad interim a dirigenti in servizio in possesso dei necessari requisiti professionali.

2.    La durata dei predetti incarichi non può essere di norma superiore ad un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative.

3.    Fermo restando il trattamento economico in essere, l’affidamento di tali incarichi temporanei costituisce elemento positivo di valutazione del Dirigente che si va a sommare alla valutazione espressa per l’incarico principale, con criteri che verranno definiti nella metodologia di valutazione.


Art. 15
Disposizioni particolari

1.    Qualora un dirigente dei ruoli regionali rientri in servizio da un periodo di comando, aspettativa o altra assenza a diverso titolo, la Giunta regionale provvede al conferimento dell’incarico, tenuto conto delle caratteristiche professionali del dirigente, in relazione alle esigenze di servizio.

2. Ai dirigenti del ruolo regionale privi di incarico di Direttore o di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 21, comma 2 bis della legge regionale 54/2012, assegna l’esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento.


Art. 16
Revoca

1.    La revoca anticipata dell’incarico di funzioni dirigenziali rispetto alla scadenza originaria può avvenire:

a)    ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001;
b)    nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3, del CCNL Area della Dirigenza 1998-2001 del 23.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni;
c)    negli altri casi previsti da disposizioni normative o contrattuali.


Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 17
Abrogazioni

1.    Il regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4 “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012”, è abrogato a decorrere dalla data di attivazione delle strutture organizzative secondo quanto disposto dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale 14/2016 (2).


Art. 18
Entrata in vigore

1.    Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente regolamento regionale entra in vigore dalla data di attivazione delle strutture organizzative secondo quanto disposto dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale 14/2016 (2).

2.    Le disposizioni di cui al Capo III del presente regolamento regionale entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
 

___________________
 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 31 maggio 2016

Luca Zaia


(1) Testo sostituito dall'errata corrige pubblicata nel BUR n. 56 del 10 giugno 2016, ndr.

(2) Testo rettificato dall'avviso pubblicato nel BUR n. 56 del 10 giugno 2016, ndr.

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2016, n. 804, pubblicata in parte seconda – sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

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