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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 122 del 23 dicembre 2014


Regolamento Regionale n. 2 del 23 dicembre 2014

Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

emana


il seguente regolamento regionale:
 

Art. 1
Oggetto

1.    Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice), individua, nei casi in cui non siano specificati dalla legge, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili presso il Consiglio regionale della Regione del Veneto con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice o da altre disposizioni di legge.

 

Art. 2
Disposizioni generali

1.    Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

 

Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1.    Nelle schede di cui all’allegato A numerate da 1 a 14, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nonché le operazioni eseguibili.

 

Art. 4
Aggiornamento

1.    L’individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni di trattamento eseguibili è aggiornata periodicamente.

 

Art. 5
Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet

1.    Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale.

 

Art. 6
Entrata in vigore e abrogazioni

1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2.    È abrogato il regolamento 13 gennaio 2006, n. 1.

 

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Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

23 dicembre 2014

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Tipi di dati e di operazioni eseguibili
Art. 4 - Aggiornamento
Art. 5 - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet
Art. 6 - Entrata in vigore e abrogazioni

(seguono allegati)

ALLEGATO A_Regolamento 2_2014_288778.pdf

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