Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 64 del 18 luglio 2006


Regolamento Regionale n. 3 del 14 luglio 2006

Regolamento attuativo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di progettazione (articolo 12, comma 1).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
e m a n a
 
il seguente regolamento regionale:

Art. 1 - Contenuti minimi dei livelli di progettazione.
       1.    Il presente regolamento disciplina i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modifiche, e per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione i contenuti minimi previsti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro sui lavori pubblici” e successive modifiche e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche.
 
Art. 2 - Normativa tecnica.
       1.    Fermo quanto previsto all’articolo 16, comma 1 del DPR n. 554/1999, la progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale deve essere conforme, in particolare, alla normativa tecnica statale e regionale in materia di edilizia civile, di difesa del suolo e di infrastrutture vigente all’atto di approvazione dei progetti.
 
Art. 3 - Studi di fattibilità.
       1.    Gli studi di fattibilità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 27/2003 devono essere redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici, al fine di operare le scelte ottimali per la predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale.
       2.    Per gli interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione e devono indicare al progettista:
a)    le modalità di realizzazione dell’intervento e le modalità di sviluppo dei conseguenti livelli di progettazione;
b)    gli obiettivi generali da perseguire, specificando e quantificando le esigenze da soddisfare;
c)    ogni altra specificazione necessaria allo sviluppo delle successive fasi progettuali.
       3.    Per gli interventi di importo pari o superiore a 500.000,00 euro gli studi di fattibilità devono contenere tutti gli elementi del documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, comma 5, del DPR n. 554/1999.
 
Art. 4 - Livelli di progettazione e elaborati progettuali.
       1.    Il responsabile unico del procedimento, o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, valuta, dandone adeguata motivazione, la necessità di sviluppare ciascun livello di progettazione previsto ovvero di omettere lo sviluppo di uno o più livelli, sulla base delle caratteristiche dell’intervento e delle modalità della sua realizzazione come individuate nello studio di fattibilità, nonché delle diverse tipologie delle opere da progettare.
       2.    Il responsabile unico del procedimento, o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, individua gli elaborati necessari per ciascun livello, con facoltà di prevedere elaborati integrativi rispetto a quelli previsti dal DPR n. 554/1999 ovvero di determinare gli elaborati che possono essere omessi, dandone adeguata motivazione in relazione alle specifiche peculiarità dell’intervento.
       3.    Nell’individuazione degli elaborati progettuali devono essere considerate le seguenti categorie, caratteristiche e tipologie di intervento:
a)    destinazione funzionale delle opere o degli impianti;
b)    opere o lavori puntuali o a rete;
c)    opere semplici o di speciale complessità;
d)    opere di modesta o rilevante entità economica;
e)    costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, completamento e altre tipologie assimilabili;
f)     rilevanza degli aspetti fisici, geologici, geomorfologici e ambientali.
 
Art. 5 - Elaborati di cantierizzazione.
       1.    L’appaltatore, ove sia ritenuto necessario dallo stesso ovvero dal direttore dei lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o dell’apparecchiatura da installare, provvede alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere.
       2.    Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell’inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e successive modifiche.
       3.    Il direttore dei lavori provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli interventi necessari ai sensi dell’articolo 25 (Varianti in corso d’opera), comma 3, primo periodo, della legge n. 109/1994, e nel rispetto dei limiti ivi indicati.
 
Art. 6 - Progetto dell’eseguito.
       1.    Ai fini del presente regolamento, per progetto dell’eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite.
       2.    L’appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell’eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l’esecuzione dei lavori.
       3.    Il capitolato speciale d’appalto, in relazione al numero e alla complessità degli elaborati progettuali da produrre, stabilisce il termine, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, entro il quale deve essere presentato il progetto dell’eseguito per essere sottoposto alla verifica ed approvazione del direttore dei lavori e determina la penale da applicare in caso di ritardata presentazione.
       4.    Il progetto dell’eseguito deve essere sottoscritto dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso appaltatore.
       5.    L’organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell’obbligo di presentazione del progetto dell’eseguito da parte dell’appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.
__________________

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Venezia, 14 luglio 2006

Galan


INDICE
 
Art. 1 - Contenuti minimi dei livelli di progettazione
Art. 2 - Normativa tecnica
Art. 3 - Studi di fattibilità
Art. 4 - Livelli di progettazione e elaborati progettuali
Art. 5 - Elaborati di cantierizzazione
Art. 6 - Progetto dell’eseguito

Dati informativi concernenti il regolamento regionale 14 luglio 2006, n. 3
            Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
 
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento
 
 
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Massimo Giorgetti, ha adottato il disegno di regolamento con deliberazione 9 agosto 2005, n. 2/pdr;
 
- Il disegno di regolamento è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;
 
- La 7° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 13 ottobre 2005;
 
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di regolamento con deliberazione 15 giugno 2006, n. 70.
 
 
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
            il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 affida ad apposito regolamento la determinazione de “i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale” e di definire “gli indirizzi tecnici ed operativi inerenti alla realizzazione dei medesimi, con riguardo a particolari esigenze funzionali, tecnologiche ed ambientali”.
            Il regolamento deve contenere norme che, senza stravolgere il quadro legislativo di riferimento attualmente in vigore, operino “ad integrazione della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo ed infrastrutture”.
            La presente relazione illustra quindi i criteri generali e gli aspetti tecnico-amministrativi-funzionali che hanno contribuito ad individuare i contenuti della proposta di regolamento per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di progettazione.
            Vanno innanzitutto richiamati alcuni principi generali che hanno ispirato la legge regionale n. 27/2003 come esplicitati nella relazione alla legge stessa di accompagnamento al testo approvato dal Consiglio regionale.
            In primo luogo appare utile in questa sede evidenziare che il nuovo assetto normativo regionale in materia di lavori pubblici si colloca nel solco tracciato dalla riformulazione del Titolo V della Costituzione, approvata nell’ottobre del 2001 con la legge costituzionale n. 3, ed in riferimento al recente corpus normativo statale che, innovando le norme in vigore nel secolo scorso, trae origine dalla legge quadro del 1994 (cosiddetta “Merloni”) e regola attualmente il settore, essendo costituito principalmente dalla legge n. 109/1994 (con le successive modificazioni del 1995, del 1998 e del 2002).
            La legge regionale si è fatta carico della “richiesta principale che viene dalla società civile riguardo al settore dei lavori pubblici, e che attiene alla celerità dell’azione amministrativa, affinché la fase di effettiva disponibilità dell’opera pubblica sia quanto più cronologicamente vicina al momento in cui sorge l’esigenza della medesima, contenendo entro termini ridotti le fasi della relativa programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione”.
            Il legislatore regionale peraltro, “pur rinvenendo nella legislazione statale numerosi aspetti che costituiscono ostacolo ad una celere realizzazione dei lavori pubblici, ha ritenuto di non intervenire a modifica sostanziale delle numerosissime disposizioni dettate dalla legge Merloni” per evitare che l’innovazione di continuo intervenuta negli ultimi anni possa agire da freno all’iniziativa pubblica nel settore, e pertanto non ha ritenuto utile provocare ulteriori turbamenti attraverso ulteriori radicali innovazioni, nell’intento quindi di “privilegiare la cultura del fare, poiché è questa la richiesta che viene da chi opera nel settore pubblico e da chi ne è utente”.
            L’intento è stato quello di “non innovare radicalmente rispetto alle previsioni contenute nella legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e nel relativo Regolamento di attuazione introdotto con il DPR 21 dicembre 1999, n. 554, bensì di seguirne l’impostazione generale andando di volta in volta a dettare disposizioni diverse solo ove se ne è ritenuta l’opportunità. Ciò ha permesso di soddisfare l’esigenza, da più parti rappresentata, di non ingenerare confusione negli operatori del settore e negli enti locali nel contempo garantendo così continuità con il sistema previgente, al fine di non creare stravolgimenti inutili nelle procedure operative degli enti interessati”.
            La semplificazione, l’omogeneità, la trasparenza e la tempestività sono in sintesi le caratteristiche principali della legge regionale attraverso le quali essa si è posta l’obiettivo fondamentale di “promuovere la qualità dell’opera pubblica, garantendo l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa”. Obiettivo fondamentale che naturalmente è stato tenuto ben presente anche nella predisposizione della proposta di regolamento per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di progettazione.
            Richiamati i principi generali ispiratori della legge regionale, cui si è attenuto anche il regolamento oggetto della presente relazione, è opportuno descrivere ora sinteticamente i criteri più specifici relativi alla progettazione di una opera pubblica che hanno informato la redazione del regolamento stesso.
 
Art. 1 - Contenuti minimi dei livelli di progettazione
Esaustività del nuovo corpo normativo statale vigente
            La legge n. 109/1994 con le sue successive modificazioni e soprattutto con il suo regolamento attuativo (DPR n. 554/1999), ponendosi l’obiettivo strategico di ridare centralità ed importanza al progetto all’interno del processo di realizzazione di un’opera pubblica, forniscono un quadro di riferimento relativo ai contenuti dei tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo) oggettivamente completo ed esaustivo introducendo elementi di innovazione e di aggiornamento ad una normativa preesistente (RD 25 maggio 1895, n. 350) già di per sé valida ed ormai facente parte del bagaglio culturale ed operativo di tutti i soggetti che, con diversi ruoli, operano nel settore dei Lavori Pubblici.
            Qualsiasi modifica od integrazione a livello regolamentare (e quindi vincolante), ancorché motivata da particolari condivisibili esigenze operative, finirebbe per appesantire ulteriormente un corpo normativo già forse fin troppo dettagliato creando sconcerto fra gli operatori del settore ed ulteriori ostacoli ad un efficace procedere del processo realizzativo delle opere pubbliche.
 
Art. 2 - Normativa tecnica
Tempestività di adattamento all’evolvere delle normative tecniche specialistiche
            Lo sviluppo della ricerca teorica ed applicata, le incessanti innovazioni tecnologiche, la necessità di adeguamento agli standard comunitari ed internazionali, l’evolvere dei bisogni della società e degli utenti dei pubblici servizi costituiscono le principali cause del rapido, ed a volte tumultuoso, mutare del vastissimo corpo delle normative tecniche relative alle varie discipline e materie specialistiche coinvolte nella realizzazione delle diverse ed articolate tipologie di opere pubbliche.
            Tale fenomeno suggerisce, anche in questo caso, che a livello di regolamento generale si faccia solo un vincolante riferimento al complesso delle norme tecniche in vigore con espresso obbligo per il progettista ad un costante aggiornamento per tenerne conto al momento della redazione del progetto senza aggiungere ulteriori appesantimenti, in virtù del richiamo espresso fatto all’articolo 116, comma 1, del DPR n. 554/1999. Il vincolo dunque di rispettare le norme tecniche vigenti al momento dell’“approvazione” del progetto, previsto nella proposta di regolamento, grava sull’amministrazione.
 
Art. 3 - Studi di fattibilità
Scopo ed importanza dello studio di fattibilità
            Ancorché inserito nella fase della programmazione e non in quella della progettazione, lo studio di fattibilità costituisce uno strumento pre-progettuale fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo cui è finalizzata la realizzazione di ogni opera pubblica e per garantire alla Pubblica Amministrazione un corretto esercizio delle scelte prioritarie da effettuare nell’ambito dell’attività di programmazione.
            Nel rispetto del criterio di semplificazione sancito dalla legge regionale e tenuto conto delle diverse dimensioni delle strutture amministrative delle Amministrazioni committenti, lo studio di fattibilità deve contenere in ogni caso tutti gli elementi (e quindi anche quelli tecnici a livello di meta-progetto) che consentano di operare consapevoli scelte politico-programmatorie.
            Nei casi in cui sostituisce il documento preliminare alla progettazione, esso deve contenere anche gli elementi che consentano di fornire al futuro progettista indicazioni circa gli obiettivi generali da perseguire specificando e quantificando le esigenze da soddisfare, individuando i vincoli regolamentari, territoriali ed ambientali da rispettare, indicando le modalità di realizzazione dell’intervento e di sviluppo dei conseguenti livelli di progettazione e precisando ogni altro elemento utile per la fase di progettazione e per quelle di controllo e validazione.
 
Art. 4 - Livelli di progettazione e elaborati progettuali
Flessibilità dei contenuti della progettazione e ruolo del responsabile del procedimento
            Nel ribadire la esaustività del nuovo corpo normativo statale vigente in materia di contenuti dei tre livelli di progettazione, è da evidenziare come esso possa utilmente costituire più un completo quadro di riferimento che un insieme di indicazioni rigidamente vincolanti per ogni opera pubblica.
            Infatti, per quanto ben articolato ed esauriente, nessun regolamento potrà mai ricondurre a prescrizioni generali ed omnicomprensive le molteplici e differenziate esigenze che le varie tipologie di opere pubbliche comportano in sede di progettazione. Si può affermare, estremizzando, che ogni progetto ha esigenze di rappresentazione e di elaborazione proprie e particolari diverse da quelle di altri progetti anche analoghi.
            Da qui la necessità di introdurre nei contenuti dei livelli di progettazione la flessibilità necessaria a far meglio corrispondere quantità e qualità di elaborati progettuali alle esigenze del committente ed alle scelte progettuali del progettista per ciascuna opera pubblica sia pur all’interno di una griglia di elaborati di riferimento standardizzata costituente una utile check - list ma non un vincolo contenutistico assoluto che spesso risulta sovrabbondante, ma in alcuni casi viceversa anche carente.
            Peraltro affinché questa maggiore flessibilità non si traduca in una possibile, ma ovviamente deprecabile, de-qualificazione dei contenuti progettuali è necessario che il potere di deroga alla normativa su tali contenuti sia esplicitamente attribuito al solo responsabile unico del procedimento che, come è noto, è incaricato di garantire nei confronti dell’Amministrazione committente l’efficacia dell’intero processo di realizzazione dell’opera pubblica e del conseguente raggiungimento dell’obiettivo ad essa sotteso.
            Il responsabile unico del procedimento, qualora la particolare natura dell’opera lo richiedesse, sarà dunque obbligato a motivare, assumendosene così la responsabilità, ogni modifica in diminuzione od in aumento del numero e della tipologia degli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente per ciascun livello di progettazione.
            Egli però dovrà operare tale eventuale modifica tenendo comunque conto della destinazione funzionale delle opere o degli impianti, delle differenze fra le opere puntuali e quelle cosiddette a rete, della semplicità o della particolare complessità delle opere, della rilevanza o meno del loro costo di realizzazione ed infine della tipologia realizzativa dell’intervento (nuova costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, completamento ed ogni altra tipologia particolare ad esse assimilabile).
 
Art. 5 - Elaborati di cantierizzazione
La redazione di elaborati di cantierizzazione
            Dal corpo normativo più volte sopra richiamato emerge nel dettaglio l’effettivo contenuto dell’attività di progettazione a carico dell’Amministrazione committente e quindi il corrispondente limite che demarca gli obblighi di quest’ultima e quelli dell’appaltatore.
            Non viene peraltro, come è noto, esclusa la possibilità di introdurre modifiche al progetto, né la qualità di esecutività dello stesso risulta, di per sé, uno ostacolo assoluto al maggior dettaglio degli elaborati progettuali, quando ciò si rilevi necessario o utile, anche senza la necessità di introdurre varianti ed anche, in particolare, in rapporto alle specifiche tecnologie costruttive che può offrire l’impresa esecutrice. Va evidenziata a tale proposito la circostanza che l’appaltatore è da considerare come realizzatore qualificato dell’opera e non quale nudus minister ovvero mero esecutore materiale della stessa; se così non fosse si svilirebbe l’apporto che discende dalle necessarie valutazioni che autonomamente l’impresa esecutrice è tenuta a fare, anche per una consapevole assunzione di precise responsabilità costruttive e realizzative, dei dati progettuali in base ai quali l’opera stessa deve essere eseguita.
            L’appaltatore quindi, in quanto soggetto altamente qualificato, deve necessariamente interloquire con la stazione appaltante anche relativamente alle previsioni progettuali sia pur con il limite che quest’ultime, compiutamente approvate dall’Amministrazione e conosciute dall’appaltatore fin dalla fase della gara d’appalto, costituiscono elemento fondante del contratto sottoscritto.
            Quindi, pur dovendosi ritenere che il progetto esecutivo deve necessariamente fornire una chiara rappresentazione di tutte le caratteristiche dimensionali e tipologiche dell’opera, non si possono precludere all’appaltatore possibili adattamenti degli elaborati progettuali ovvero un maggior dettaglio che consenta di realizzare un corretto equilibrio tra attività di direzione dei lavori e scelte tecnico- gestionali costruttive che non possono trovare specificazione se non in base alla concreta e specifica conoscenza dei processi produttivi e delle problematiche strettamente operative di cantiere.
            La cosiddetta “cantierizzazione” del progetto esecutivo, ben lungi dall’essere considerata una sorta di completamento del progetto esecutivo (in palese violazione della normativa vigente che non prevede un ulteriore livello di progettazione), può quindi utilmente consistere nella produzione di elaborati e documenti che l’esecutore sviluppa per tradurre le indicazioni e le scelte contenute nel progetto esecutivo in istruzioni e piani operativi, destinati alla organizzazione dei lavori. La cantierizzazione costituisce quindi l’interfaccia tra il progetto e l’esecuzione, consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale dell’esecutore volta a rendere concretamente attuabili le scelte operative ad esso demandate dal progetto esecutivo.
            Come sopra accennato le norme statali vigenti non prevedono espressamente la redazione di elaborati di cantierizzazione, senza peraltro escluderli: si è così venuta a creare un incertezza fra gli operatori del settore, solo in parte mitigata da recenti determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. Da qui la necessità di integrare, per questo particolare aspetto, il quadro normativo statale con disposizioni regolamentari a livello regionale volte a garantire maggior sicurezza nei rapporti fra direzioni dei lavori ed appaltatori e maggiori garanzie di qualità degli elaborati di cantierizzazione che questi ultimi, se necessario, sono tenuti a produrre. Tale regolamentazione, oltre che garantire una maggiore chiarezza di rapporti fra gli operatori del settore, contribuirà senz’altro ad innalzare il livello di qualità ed affidabilità delle singole lavorazioni nelle quali si articola la realizzazione dell’opera.
 
Art. 6 - Progetto dell’eseguito
La revisione/aggiornamento del progetto esecutivo ad opera ultimata
            Il Regolamento d’attuazione della legge quadro sui Lavori Pubblici, DPR n. 554/1999, prevede, all’articolo 15 comma 3, che l’appaltatore provveda, ad ultimazione dei lavori avvenuta, ad aggiornare gli elaborati del progetto esecutivo in conseguenza alle variazioni introdotte in sede esecutiva “al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile”.
            Va innanzitutto sottolineata l’importanza di tale disposizione sia per una corretta archiviazione della documentazione del processo realizzativo dell’opera, sia, soprattutto, per consentire la necessaria manutenzione della stessa consentendo agli operatori che interverranno successivamente per garantire la sua corretta conservazione, di intervenire in base ad una esatta conoscenza delle lavorazioni eseguite. Tale conoscenza potrà essere desumibile con la necessaria precisione solamente dal “progetto dell’eseguito” che si riferisce non già ad opere da eseguire ma che costituisce piuttosto un vero e proprio fedele rilievo ex post delle opere ultimate.
            Tuttavia nella pratica applicazione di tale disposizione si sono verificate incertezze fra gli operatori in ordine ai soggetti deputati a redigere l’aggiornamento del progetto esecutivo e quelli preposti al controllo di tale adempimento, in ordine ai relativi oneri, attribuiti all’appaltatore, ed ai tempi di esecuzione.
            Da ciò emerge la necessità di emanare norme regolamentari integrative che, inserite appunto nel regolamento regionale, senza modificarne la sostanza e lo scopo, contribuiscano a rendere tale disposizione più agevolmente e correttamente praticabile individuando i soggetti abilitati a redige l’aggiornamento degli elaborati progettuali, i tempi stabiliti per tale adempimento, la penale per eventuali ritardi ed i soggetti preposti ai controlli degli elaborati prodotti.
 
            La presente proposta di regolamento in conclusione, traendo spunto dai principi ispiratori della legge regionale n. 27/2003, si propone di essere un utile strumento operativo che tiene nel massimo conto le esigenze di tutti i soggetti che interagiscono nel processo di realizzazione di un’opera, semplificandone e favorendone l’azione volta a garantire al tempo stesso qualità e tempestività del costruire in un contesto di chiarezza normativa che assicuri trasparenza di rapporti fra di essi per un efficace perseguimento degli obiettivi che le Amministrazioni locali si pongono nel campo dei lavori pubblici.
            La Settima commissione consiliare permanente nella seduta del 13 ottobre 2005 ha espresso all’unanimità (presenti e rappresentati i gruppi Forza Italia, Liga Veneta - Lega Nord - Padania, Alleanza Nazionale e Uniti nell’Ulivo - La Margherita) parere favorevole in ordine alla proposta di regolamento di cui all’oggetto.
 
 
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:
“Art. 5 – Studi di fattibilità.
1. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l’utilizzo di risorse private.”.

Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 25, comma 3, della legge n. 109/1994 è il seguente:
“3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.”.
 
4. Struttura di riferimento
Direzione lavori pubblici

Torna indietro