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Determinazione n. 1103 del 08 giugno 2018. Soc. Agricola F.LLI CESTARO SS - Lendinara Via S.Lucia,85. Ampliamento allevamento avicolo polli da carne. Determinazione di compatibilità ambientale (VIA) e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.; L.R. 4 del 18.02.2016.
Il Dirigente
(...omissis…)
determina:
1) di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale favorevole al progetto presentato dalla ditta F.lli Cestaro s.s. con sede legale nel Comune di Lendinara (RO), per un ampliamento di un allevamento avicolo ubicato in via S. Lucia 87 e via Bilogna n. 1 nel Comune di Lendinara, ai sensi dell'ex art. 26 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.;
2) di rilasciare contestualmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell' art. 29 quater e seguenti del D.Lgs n.152/06 e s.m.,per la gestione di detto allevamento (costituito da n. 2 centri con in comune la concimaia);
3) di approvare le risultanze dei lavori della commissione VIA del 16.5.2018 e le relative prescrizioni, così come sopra riportate;
4) di dare atto che la massima potenzialità allevabile a regime sarà di 362.000 capi/ciclo di polli da carne (eventuali deroghe al superamento dei 33 Kg/mq dovranno essere oggetto di autorizzazione dell'ASL) ;
5) di dare atto che l'accasamento è altresì subordinato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l'approvvigionamento idrico da parte di Acque Venete e della valutazione di compatibilità idraulica da parte del Consorzio di Bonifica e del Genio Civile di Rovigo;
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpav comprensiva del rispetto delle prescrizioni di cui sopra (art. 28 comma 3 del D.Lgs n.152/06 vigente);
7) di dare atto che ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. n.152/06 e s.m., il gestore deve trasmettere alla Provincia, all'Arpav ed al Comune entro il 30 Marzo di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in atmosfera, acqua e suolo, dell'anno precedente, ivi compresa una relazione dell'attività aziendale svolta nel periodo considerato;
8) di dare atto che con il presente provvedimento, vengono autorizzate anche le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento, considerate di carattere diffuso e costituite principalmente dai seguenti inquinanti: NH3, CH4, N2O, polveri, per le quali la normativa vigente (Dec. CE n.302/2017 ed ex DMA 29.01.2007) prevede, ai fini della loro mitigazione, l'applicazione di tecniche gestionali basate sulle migliori tecnologie disponibili, anche in relazione alla fattibilità economica (rapporti costi/benefici), quali:
9) di dare atto che la pollina dovrà essere raccolta nell'apposita concimaia adeguatamente coperta e smaltita o nei terreni agricoli ( nel rispetto del PUA) od ad impianti autorizzati;
10) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-decies, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'allevamento in oggetto, sarà sottoposto ad ispezioni ambientali con cadenza almeno triennale che verranno effettuate dai tecnici del Dipartimento provinciale ARPAV di Rovigo, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con oneri a carico del gestore. La Provincia di Rovigo, può disporre ispezioni straordinarie, secondo quanto disposto dall'art. 29-decies, c.4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.;
11) di dare atto che le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale), nella lettera che verrà trasmessa da Arpav entro il 31 gennaio dell'anno in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata;
12) di dare atto che l'Arpav effettuerà nell'ambito di tali controlli, anche la verifica del rispetto delle condizioni per il rilascio della VIA, secondo quanto previsto dall'ex art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. (ora art.28);
13) di dare atto che sono fatte salve,le prescrizioni e/o condizioni (non ambientali) espresse dagli Enti interessati in materia di igiene e sicurezza, di prevenzione incendi, urbanistica, ecc. per le quali la ditta dovrà munirsi delle relative autorizzazioni, visti, pareri e/o nulla osta;
14) di dare atto che, in attuazione a quanto previsto dall'ex art. 26 comma 6 del D.Lgs n.152/2006 e s.m. (ora art.25 comma 5), il progetto in questione deve essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale;
15) di dare atto che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale deve essere pubblicato nel BURV, ai sensi dell'ex art. 27 del D.Lgs n. 152/2006, nella versione previgente l'entrata in vigore del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104;
16) di stabilire che il riesame del presente provvedimento, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale, è effettuato ogni 10 anni, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, ovvero quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 4 e 6;
17) di dare atto che la determinazione n.603 del 21.2.2012 di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'allevamento nello stato di fatto, s'intenderà decaduta all'atto della realizzazione ed esercizio del presente progetto.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).
Il Dirigente dr. Vanni Bellonzi
Allegati: (…omissis…)
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