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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 87 del 01 luglio 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 01 luglio 2025

Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all'attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute.

Note per la trasparenza

Con la presente Ordinanza si dettano disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito alla salute dei lavoratori che svolgono l’attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute.

Il Presidente

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32, comma 3 che prevede, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, il potere del Presidente della Giunta regionale di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più Comuni;

VISTA la Legge regionale 17 aprile 2012, n. 1 recante lo Statuto della Regione del Veneto e, in particolare, l’art. 3, comma 1 secondo cui “L’autonomia della Regione si esprime nell’esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e nella piena attuazione della autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione”;

VISTO l’art. 117, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che disciplina la ripartizione delle competenze tra gli enti territoriali in materia di interventi d’urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTO l’art. 650 del Codice penale;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

DATO ATTO che l’esposizione ad alte temperature costituisce un importante fattore di rischio anche in ambiente lavorativo, che può comportare gravi conseguenze per la salute dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che svolgono la propria mansione all’aperto. L’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole possono, infatti, determinare un esaurimento da calore, colpo di calore e altre malattie legate allo stress da calore, possono aumentare il rischio di lesioni dovute ad affaticamento, nonché l’esposizione a sostanze chimiche nocive per i lavoratori correlate alle alte temperature;

VISTE le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025, trasmesse a tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. n. 3981/C7SAN al fine di promuovere un comportamento uniforme sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che tali Linee di indirizzo prevedono, nell’ambito delle raccomandazioni finalizzate alla prevenzione degli effetti del calore e della radiazione solare, misure relative all’organizzazione del lavoro, tra le quali anche quella di limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i lavoratori che operano all'aperto qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 30 giugno 2025, n. 32 adottato d’urgenza con il quale sono state recepite le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” così come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

RITENUTO che l’applicazione delle suddette Linee di indirizzo garantisca un’adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutte le attività lavorative svolte all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne;

RILEVATO che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili, nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne è svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;

CONSIDERATO altresì che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori, e, più specificatamente, sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro;

DATO ATTO che in data 1° luglio 2025 si è tenuta una riunione straordinaria del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 4182 del 30 dicembre 2008, dalla quale è emersa la necessità di adottare con urgenza misure straordinarie a tutela della salute dei lavoratori che operano all’aperto in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, definendone le modalità operative;

PRESO ATTO altresì che nel corso della riunione del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è emerso che alcune realtà aziendali hanno nel frattempo già adottato specifici accordi contenenti misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto e che pertanto tali accordi aziendali devono essere fatti salvi laddove prevedano una uguale o maggiore tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;

RITENUTO, pertanto, necessario emanare un provvedimento contingibile e urgente, con efficacia su tutto il territorio regionale, a tutela della salute dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, in condizioni di esposizione prolungata al sole, finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi ai quali è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli; 

VALUTATO conseguentemente con riferimento a tutte le attività lavorative afferenti ai settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, che comportano una esposizione prolungata al sole, di disporre il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, dal 3 luglio 2025 fino al 31 agosto 2025 e limitatamente ai soli giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, ore 12:00 segnali un livello di rischio “ALTO”;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ORDINA

  1. di vietare lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora - nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” - lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito  www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
  1. di stabilire che gli accordi aziendali che nel frattempo sono già stati adottati, contenenti misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto di cui al punto 1, sono fatti salvi laddove prevedano una uguale o maggiore tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;
  1. che in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;

DISPONE

  • che il divieto di cui alla presente Ordinanza non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative - come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” - che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In tale contesto, le interruzioni dell’attività lavorativa dovute all’esecuzione della presente Ordinanza possono rientrare nella fattispecie di cui all’art. 121, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, con la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, senza applicazione di penali e senza comportare la risoluzione del contratto;
  • che restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento;
  • di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di legge ai Prefetti del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e alle Province del Veneto, ai Sindaci dei Comuni del Veneto, alle Aziende ULSS del Veneto, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei Datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria del Veneto;
  • di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione del Veneto, nonché sui siti internet delle Aziende ULSS;

AVVERTE

  • che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato);
  • che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Luca Zaia

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