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Materia: Veterinaria e zootecnia
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 173 del 20 dicembre 2021
Influenza Aviaria. Ulteriore aggiornamento delle misure di restrizione nelle provincia di Verona, Padova e Vicenza.
Con il presente provvedimento vengono aggiornate le misure restrittive per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nelle province di Verona, Padova e Vicenza.
Il Presidente
VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n .267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 22/10/2021 avente per oggetto “Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Ronco all’Adige (VR)”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 27/10/2021 avente per oggetto “Influenza aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di vari focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di Ronco all’Adige (VR)”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 150 del 03/11/2021 avente per oggetto “Influenza aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di San Bonifacio (VR) e nel Comune di Nogara (VR)”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08/11/2021 avente per oggetto: “Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito dell’evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica in provincia di Verona”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 155 del 12/11/2021 avente per oggetto “Influenza Aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione stabilite dalla OPGR n. 151, del 08 novembre 2021”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 157 del 17/11/2021 avente per oggetto “Influenza Aviaria. Misure di restrizione dell’insorgenza di due focolai in provincia di Padova”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 24/11/2021 avente per oggetto “Influenza Aviaria. Ulteriori misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di vari focolai in provincia di Padova”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 165 del 30/11/2021 avente per oggetto “Influenza Aviaria. Misure di restrizione dell'insorgenza di un focolaio in provincia di Vicenza”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 06/12/2021 avente per oggetto “Influenza Aviaria. Aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 10/12/2021 avente per oggetto “Influenza Aviaria. Nuovo aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza”;
PRESO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08 novembre 2021 è stata istituita l’Unità di Crisi regionale per l’influenza aviaria, con sede operativa presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTE le comunicazioni da parte dell’IZS delle Venezie inerenti l’aggiornamento al 16 dicembre 2021 della situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria nelle province di Verona, Padova e Vicenza;
RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;
CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;
SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
1. L’aggiornamento delle misure di restrizione adottate con propria Ordinanza n.171 del 10 dicembre 2021, secondo i dati riferiti al 16 Dicembre 2021;
2. L’istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dagli allevamenti sede di focolaio nelle province di Verona, Padova e Vicenza. La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. L’istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dagli allevamenti sede di focolaio nelle province di Verona, Padova e Vicenza. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell’Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. L’adozione delle misure come di seguito specificate:
Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:
5. di prevedere che le misure della presente Ordinanza restano in vigore fino al completamento delle operazioni di estinzione dei focolai;
6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
(seguono allegati)
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