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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 96 del 19 luglio 2021


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 19 luglio 2021

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;

Visti l’art. 32 legge n. 833/1978, l’art. 117 decreto legislativo. n. 112/1998, l’art. 50, comma 5 decreto legislativo. n. 267/2000 e il decreto legislativo n. 1/2018;

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il DPCM 2.3.2021 e in particolare le norme del capo VI “Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l’estero”;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 21 maggio 2021 “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”;

Vista l’Ordinanza del 4 giugno 2021 del Ministero della Salute, che ha disposto l’applicazione delle misure relative alla zona bianca al territorio della Regione del Veneto;

Vista l’Ordinanza del 22 giugno 2021 del Ministero della Salute, che ha disposto la cessazione dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;

Rilevato che la situazione epidemiologica del Veneto è rappresentata dal seguente prospetto inserito nel Monitoraggio Fase 2 – Report settimanale (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 5/7/2021-11/7/2021 (aggiornati al 14/7/2021), da cui emerge una evoluzione in incremento del contagio e dell’allerta:

Appendice - Tabella 1 – Quadro sintetico con i principali indicatori del monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali con gli scenari ai sensi del documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, dati al 14 luglio 2021 relativi alla settimana 5/7/2021-11/7/2021

Regione.PA
Nuovi casi segnalati nella settimana
Trend settimanale COVID-19
Stima di Rt- puntuale (calcolato al 30/06/2021)
Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)
Valutazione della probabilità
Valutazione di impatto
Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali
Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmis-sione*
Classificazione complessiva di rischio
Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
Casi (Fonte ISS)
Focolai
Veneto
876

^

^

1.17

(CI: 1.01-1.33)
No
Moderata
Bassa
1 allerta segnalata.

Ind 2.1 in aumento
2
Moderata
No

 

Considerato che la sopra sintetizzata situazione epidemiologica in essere giustifica la massima attenzione ed impone l’adozione di appropriate, tempestive, proporzionali misure;

Rilevata la presenza di cluster per rientro da alcuni Paesi dell’elenco C) di cui all’Allegato 20 del DPCM 2.03.2021 molti dei quali risultano destinatari di numerosi accessi turistici o lavorativi;

Rilevato che sussistono motivi di preoccupazione circa l’insorgenza e la diffusione di nuove varianti VOC (Variant Of Concern) che si caratterizzano per l’elevata contagiosità con particolare riferimento alla Variante Delta;

Vista la nota prot. n. 31101 del 9 luglio 2021 del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria con oggetto “Allerta internazionale variante Delta: incremento dei casi COVID-19 in diversi Paesi Europei”, con la quale la Direzione suddetta raccomanda, tra l’altro, di:

“- continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti del virus SARS-CoV-2;

- rafforzare le attività di tracciamento dei casi e dei contatti di caso;

- applicare tempestivamente e scrupolosamente sia le previste misure di contenimento della trasmissione, che le misure di isolamento e quarantena in caso di VOC Delta sospetta o confermata, per le quali si rimanda alla Circolare n. 22746 del 21/05/2021”;

Ritenuto che, in particolare in relazione al pericolo connesso alle varianti del virus, anche alla luce delle più aggiornate analisi delle organizzazioni internazionali, sia estremamente importante il rispetto delle prescrizioni previste per i rientri dall’estero;

Rilevato che, alla luce dei dati più recenti, presenta ragioni di preoccupazione la situazione del contagio di alcuni Paesi del succitato elenco C), rispetto ai quali non è prevista l’obbligatorietà della quarantena, valendo le seguenti misure precauzionali:

a) presentare la Certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (Regolamenti in materia di EU Digital Covid Certificate) da cui risulti una delle condizioni: aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo) oppure essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza;

b) compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore;

c) la certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre a tampone molecolare o antigenico, entro 24 ore dall’arrivo, tutti i soggetti che fanno rientro o ingresso nel territorio regionale, direttamente o indirettamente, dai Paesi dell’elenco C) oggetto di maggiore preoccupazione in quanto legati ai flussi turistici o dove si registra incidenza o mortalità più elevate (ECDC - COVID-19 situation update for the EU/EEA, as of 16 July 2021), a seguito di soggiorno effettuato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Veneto;

Rilevato che allo stato attuale i Paesi di cui al punto precedente sono: Regno Unito, Malta, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Francia, Cipro, Lussemburgo, Romania e Bulgaria;

Rilevato che rimangono vigenti i casi di esonero di cui all’art. 51, comma 7, del DPCM 2.3.2021, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che per tutti gli operatori sanitari, di cui all’art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in ragione della loro attività e per massima cautela sia necessario effettuare un test antigenico o molecolare o anticipare il controllo di screening al rientro al lavoro da periodi di ferie da qualsiasi provenienza con un soggiorno di durata superiore a 3 giorni lavorativi continuativi;

Dato atto che rimangono operativi tutti i punti tampone attivati dalla Regione, presso i quali può essere effettuato il tampone gratuitamente;

Ritenuto di raccomandare a tutti i soggetti che fanno rientro o ingresso in Veneto dall’estero di effettuare il tampone entro le 24 ore presso i suddetti punti Covid;

Ricordato che gli ingressi da Paesi dell’elenco E) di cui al citato Allegato 20 del DPCM 2.3.2021 o a seguito del soggiorno in tali Paesi nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia possono avvenire solo per limitati motivi e danno luogo, come risulta dall’apposito sito del Ministero della Salute “Covid-19 – Viaggiatori”, ai seguenti obblighi, salve le deroghe elencate nel sito medesimo:

a) sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo;

b) compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore;

c) sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Tale disposizione si applica solo agli ingressi in Italia successivi all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 16 aprile 2021;

d) sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico. Coloro che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021, devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento e non devono effettuare ulteriori test;

e) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato;

f) comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

A) EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO ALL’INGRESSO IN VENETO DIRETTO O INDIRETTO DA ALCUNI PAESI EUROPEI DELL’ELENCO C) DELL’ALLEGATO 20 DEL DPCM 2.3.2021 E ALTRE DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI

1. In aggiunta alle vigenti misure statali di prevenzione e di monitoraggio del contagio, al fine di consentire la tempestiva individuazione della diffusione di varianti del virus Sars-Cov-2, è dato mandato ai competenti Organi sanitari di procedere, nei modi e termini ritenuti efficaci, alla organizzazione di presidi sanitari, presso porti e aeroporti, per effettuare su base volontaria tamponi a tutti i soggetti che fanno rientro o ingresso nel territorio regionale.

2. E’ fortemente raccomandato, per tutti i soggetti non vaccinati che fanno ingresso o rientro con qualsiasi modalità in Veneto dal Regno Unito, Malta, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Francia, Cipro, Lussemburgo, Romania e Bulgaria, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato e/o transitato in tutti i suddetti Paesi nei 14 giorni precedenti all’arrivo nel territorio veneto, di sottoporsi al tampone molecolare o antigenico presso l’aeroporto, prima dell’uscita dallo stesso, oppure, per chi non fa ingresso in aeroporto, presso punti tampone o altre strutture, entro le 24 ore dall’ingresso in Veneto. I possessori di Digital Green Certificate (DGC) si possono comunque sottoporre al tampone su base volontaria. Ai fini di sorveglianza, i soggetti che effettuano il tampone in base alle previsioni di cui sopra possono accedere ai punti tampone per un ulteriore controllo entro le 72 ore successive.

3. Gli operatori sanitari di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 44/2021, in ragione della loro attività e per massima cautela effettuano un test antigenico o molecolare o anticipano il controllo di screening al rientro al lavoro da periodi di ferie da qualsiasi provenienza con un soggiorno di durata superiore a 3 giorni lavorativi continuativi. I datori di lavoro verificano il rispetto della predetta prescrizione.

4. Gli armatori delle navi da crociera che attraccano presso porti del territorio di competenza dell’Azienda Ulss 3, sono obbligati ad effettuare il tampone prima della discesa dei passeggeri, in conformità alla convenzione sottoscritta con la suddetta Azienda Ulss 3.

5. E’ raccomandato a tutti i soggetti che rientrano o fanno ingresso in Veneto a seguito di soggiorno all’estero di effettuare gratuitamente il tampone molecolare o antigenico presso i punti Covid regionali con modalità ad accesso libero e senza prescrizione.

6. I soggetti che provengono, direttamente o indirettamente, a seguito di soggiorno nei 14 giorni precedenti, da Paesi dell’elenco E) di cui all’Allegato 20 del DPCM 2.3.2021, sono obbligati agli adempimenti ricordati in premessa, compreso l’obbligo di quarantena e di tampone antigenico o molecolare all’esito della stessa.

 

B) DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 20 luglio 2021 fino al 31 agosto 2021.

2. E’ incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.

3. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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