Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
| Note per la trasparenza |
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
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Il Presidente
Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dipatologiederivantidaagenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74
Visto il DPCM 2.3.2021 e in particolare l’art. 7, relativo alle zone bianche;
Visti i DD.LL. n. 52 e n. 65 del 2021;
Rilevato che nell’incontro svoltosi il 26.5.2021, tra l’altro, fra il Ministro della Salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni, alla presenza del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, è stata condivisa tra il Governo e il Presidente della Conferenza la proposta per la quale - fermi restando i criteri base della prevenzione, mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi - una volta che una Regione entri nella zona bianca, sia superato il cosiddetto ‘coprifuoco’ e si possano anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (d.l. n.52/2021 e d.l. n.65/2021) dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo, dandosi applicazione alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell’art. 12 del d.l. 65/2021;
Viste le linee guida approvate il 28.5.2021 dalla Conferenza delle Regioni;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, che ha adottato, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 65/2021, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021, con la quale è stata disposta, fra l’altro, l’applicazione delle misure della cd “zona bianca” al territorio del Veneto secondo il documento recante “Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle “zone bianche” del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
Vista l’ulteriore ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021, trasmessa con prot. 9457-04/06/2021-GAB-GAB-P, con la quale il Ministro ha disposto: “Fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”;
Rilevato che le linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni il 28 maggio 2021 e approvate con la citata ordinanza del 29 maggio 2021 rinviano a successiva determinazione la fissazione del limite di capienza degli impianti a fune utilizzati per la pratica dello sci e per il trasporto prevalentemente turistico estivo e che è opportuno fissare tali limiti;
Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
A. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI
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Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, ferma restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’articolo 12 del decreto legge 65/2021, unite alla presente ordinanza a far comunque parte integrante della stessa come Allegato A, dal 7 giugno 2021 su tutto il territorio regionale è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività:
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parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
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piscine e centri natatori in impianti coperti;
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centri benessere e termali;
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feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
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attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
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fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
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eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
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sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
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centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
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corsi di formazione.
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Fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
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In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
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Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.
B. IMPIANTI DI RISALITA NELLE STAZIONI E NEI COMPRENSORI SCIISTICI E A USO TURISTICO
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Utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici
L’utilizzo degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e comunque a fini turistici, in zona bianca o gialla, si svolgono nel rispetto dell’apposito paragrafo delle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, approvate dal Ministro della salute con ordinanza del 29 maggio 2021, nonché delle disposizioni di cui ai punti successivi.
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Definizione del numero massimo di presenze giornaliere nei comprensori sciistici e nelle stazioni sciistiche non ricomprese in un comprensorio sciistico
Il presente articolo si applica ai comprensori sciistici e alle stazioni sciistiche in cui si può praticare lo sci alpino.
In ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, il numero massimo di presenze giornaliere, anche per la pratica dello sci estivo, è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, sciovie o skilift) aperti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio.
Il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali. A titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria di tutti gli impianti del comprensorio sciistico o della stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio fosse pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente nel comprensorio sciistico/stazione sciistica non può essere superiore al 30% di tale cifra, ossia 3.600 unità; se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e il numero degli skipass stagionali venduti è pari a 100, il numero degli skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.200.
Nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto o degli impianti aperti in notturna.
Per le stazioni sciistiche con numero massimo di due impianti complessivi aperti, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva.
Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione.
Nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio tra i territori del Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di presenza del divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i medesimi territori verranno adottate di concerto tra la Regione Veneto e le rispettive Province Autonome, misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.
Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico dovranno comunicare alle Aziende sanitarie competenti per territorio gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica, determinate in 4 in applicazione del criterio di cui al presente articolo.
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Definizione del numero massimo di presenze giornaliere negli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori per il turismo estivo
Per l’utilizzo degli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori per il turismo estivo, che non comporta, di solito, un utilizzo plurimo da parte dello stesso utente del medesimo impianto, il limite giornaliero dei primi ingressi nel comprensorio montano è stabilito da: a) portata oraria teorica della funivia bifune di arroccamento o delle seggiovie ad attacco fisso moltiplicata per tre, considerato che per queste tipologie di impianti il limite teorico orario è particolarmente ridotto; b) per le altre tipologie di impianti di arroccamento, portata oraria teorica moltiplicata per due, considerato la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti.
C. DISPOSIZIONI FINALI
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Salvo quanto specificamente disposto al punto 2, della lettera A), le disposizioni di cui alla presente ordinanza e all’Allegato A hanno effetto dal 7 giugno 2021 fino a diversa ordinanza regionale o a modifica della normativa immediatamente vincolante.
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La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
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L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
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La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai comuni interessati.
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È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
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Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
(seguono allegati)
OPGR_83_2021_AllegatoA_450026.pdf