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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 101 del 19 settembre 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
Il Presidente
Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui art. 1, comma 14, dispone che “Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16” e il cui comma 16 stabilisce che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che dispone che “ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Rilevato, sulla base dei dati rilevati in data 18 settembre 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra nel territorio regionale 3009 soggetti attualmente positivi, 167 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 16 ricoverati positivi in terapia intensiva, in leggera crescita, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;
Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 7 settembre – 13 settembre 2020 (aggiornati al 15 settembre 2020) registra i seguenti dati:
- Casi totali: 24996 | Incidenza cumulativa: 509.32 per 100000 - Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 7/9-13/9: 848 | Incidenza: 17.28 per 100000 - Rt: 0.88 (CI: 0.73-1.05) [medio 14gg]
Ritenuto che sussistano, alla luce dei dati predetti, le condizioni, da un lato, per il mantenimento di misure di contenimento della diffusione della suddetta patologia virale, dall’altro, per esercitare la facoltà attribuita alle Regioni dal tuttora vigente, già citato, art. 1, comma 16, d.l. 33/20, di adottare misure restrittive e/o anche ampliative rispetto a quelle statali, attualmente contenute nel DPCM 7.9.2020 e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle ordinanze ministeriali ivi richiamate;
Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto, altresì, il decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Viste, in particolare, le lett. e) ed f), comma 6, dell’art. 1 del DPCM 7.8.2020, che dispongono: e) a decorrere dal 1° settembre 2020 e' consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entita', che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;
f) gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;
Rilevato che il citato DPCM 7.8.2020 è efficace, per effetto del DPCM 7.9.2020 fino all’8.10.2020;
Vista la propria ordinanza n. 84 del 13.8.2020, che al punto 4) dispone, in attuazione della lett. e) dell’art. 1, comma 6, DPCM 7.8.2020:
“4) Eventi e manifestazioni sportive
E’ consentita la presenza del pubblico durante le competizioni e gli eventi sportivi, anche di allenamento, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento, il controllo degli ingressi e la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nei limiti quantitativi e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in Veneto per i cinema e gli spettacoli dal vivo, tra le quali distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro e, per gli impianti al chiuso, obbligo di utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie. In ogni caso, sia per gli impianti all’aperto, sia per gli impianti al chiuso, tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. E’ vietata la presenza di pubblico negli spazi in cui non sia prevista la collocazione su sedute e si possano determinare assembramenti”;
Rilevato che la riportata disposizione dell’ordinanza n. 84, prorogata dall’ordinanza n. 100 fino al 15.10.2020, deve intendersi riferita, alla luce della distinzione posta dalle lett. e) ed f) dell’art. 1, comma 6, DPCM 7.8.2020, ai singoli eventi sportivi, anche plurimi, non costituenti manifestazioni di campionato nazionale o internazionale;
Viste le relazioni propedeutiche e di rendiconto trasmesse da società sportiva su eventi nazionali di pallacanestro, evidenzianti uno svolgimento positivo degli eventi;
Considerato che in attesa delle linee guida di competenza statale relative ai campionati nazionali e internazionali ai sensi della lett. f) dell’art. 1, comma 6, DPCM 7.8.2020, prorogato fino all’8.10.2020, sussistono i presupposti, anche alla luce della situazione epidemiologica sopra evidenziata, per autorizzare, per il limitato periodo compreso tra il 19.9.2020 e il 3.10.2020, lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali alla presenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni specificate nel dispositivo;
Rilevato che, per i singoli eventi sportivi di qualsiasi rilevanza, rimangono in vigore le disposizioni del punto 4 dell’ordinanza n. 84 del 13 agosto 2020, prorogata con ordinanza n. 100 del 16 settembre 2020;
Acquisito il parere favorevole della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
1. Campionati nazionali nel periodo 19 settembre 2020/3 ottobre 2020 in presenza di pubblico
Nel periodo compreso tra il 19.9.2020 e il 3.10.2020, è autorizzato lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali previste dai calendari federali nel periodo predetto, alla presenza di pubblico nel rispetto delle disposizioni stabilite per gli eventi sportivi dall’ordinanza n. 84 del 13.8.2020 nonché dalle seguenti specifiche disposizioni:
2. Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dal 19 settembre 2020 fino al 3 ottobre 2020, fatti salvi diversi provvedimenti di adeguamento alla situazione epidemiologica.
La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e all’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate con l’ordinanza n. 100 del 16 settembre 2020.
L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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