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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 140 del 16 settembre 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 16 settembre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui art. 1, comma 14, dispone che “Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16” e il cui comma 16 stabilisce che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che dispone che “ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Rilevato, sulla base dei dati rilevati in data 16 settembre 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra nel territorio regionale 2990 soggetti attualmente positivi, 162 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 19 ricoverati positivi in terapia intensiva, in leggera crescita, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020 (aggiornati al 1 settembre 2020) vede i seguenti dati:

- Casi totali: 23039 | Incidenza cumulativa: 469.45 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 835 | Incidenza: 17.01 per 100000
- Rt: 0.87 (CI: 0.58-1.33) [medio 14gg]

Ritenuto che sussistano, alla luce dei dati predetti, le condizioni, da un lato, per il mantenimento di misure di contenimento della diffusione della suddetta patologia virale, dall’altro, per esercitare la facoltà attribuita alle Regioni dal tuttora vigente, già citato, art. 1, comma 16, d.l. 33/20, di adottare misure restrittive e/o anche ampliative rispetto a quelle statali, attualmente contenute nel DPCM 7.9.2020 e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle ordinanze ministeriali ivi richiamate;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto, altresì, il decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Viste le ordinanze n. 59 del 13 giugno 2020, con il relativo avviso di rettifica pubblicato sul Bur del 14.6.2020, n. 63 del 26 giugno 2020, n. 64 del 6 luglio 2020, 65 del 9 luglio 2020, n. 81 del 31 luglio 2020, n. 84 del 13 agosto 2020 e n. 92 del 27 agosto 2020;

Ritenuto congruo e tuttora valido, anche in relazione alla situazione epidemiologica aggiornata sopra descritta, il contenuto delle ordinanze suddette e di prorogarne l’efficacia, senza soluzione di continuità rispetto al 6.9.2020, data di scadenza delle stesse, con conseguente legittimità dei comportamenti conformi alle ordinanze stesse intercorsi dalla scadenza fino alla data odierna, e con effetto fino al 15.10.2020, data di scadenza, allo stato, di emergenza nazionale, fatti salvi gli opportuni provvedimenti di adeguamento alla situazione del contagio e/o normativa;

Rilevato, peraltro, che il citato DPCM 7.9.2020 approva nuove “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”, contenute nell’allegato a) del predetto DPCM, “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, contenute nell’allegato b) del DPCM citato, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”, contenute nell’allegato d) del DPCM, ed infine, un “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie”, contenuto nell’allegato e) del DPCM;

Ritenuto che le disposizioni dei predetti documenti vadano applicate anche ad eventuale modifica di disposizioni delle ordinanze regionali sopra richiamate e che si intende prorogare, come sopra evidenziato;

Acquisito il parere favorevole della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

  1. Proroga dell’efficacia delle ordinanze regionali

E’ prorogata, senza soluzione di continuità dal 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020, con salvezza dei comportamenti conformi intercorsi, l’efficacia delle ordinanze regionali n. 59 del 13 giugno 2020, con il relativo avviso di rettifica pubblicato sul Bur del 14.6.2020, n. 63 del 26 giugno 2020, n. 64 del 6 luglio 2020, 65 del 9 luglio 2020, n. 81 del 31 luglio 2020, n. 84 del 13 agosto 2020 e n. 92 del 27 agosto 2020, ferma l’applicazione, a modifica ed integrazione delle ordinanze predette, degli allegati a), b), d) ed e) del DPCM 7.9.2020.

Disposizioni specifiche attuative e modificative dei citati allegati del DPCM adottate dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto nonché delle linee guida approvate con le ordinanze prorogate, saranno vincolanti dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

  1. Disposizioni finali

La presente ordinanza ha effetto dal 16 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020, fatti salvi diversi provvedimenti di adeguamento alla situazione epidemiologica.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81, anche su segnalazione dei servizi delle Aziende Ulss del Veneto; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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