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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 27 aprile 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
Il Presidente
Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;
Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;
Rilevato, sulla base dei dati forniti in data odierna da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra, nella medesima data odierna, n. 1222 di soggetti ricoverati, di cui n. 123 in terapia intensiva, con una continua riduzione di soggetti in tali reparti e conseguente adeguata e rassicurante disponibilità di corrispondenti posti letto attrezzati, n. 8860 di soggetti attualmente positivi, n. 8049 di soggetti in isolamento domiciliare, dati che evidenziano un contenimento del contagio e una situazione di compatibilità con le risorse sanitarie regionali;
Ritenuto prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;
Ritenuto che l’ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall’inizio della rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva, oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico fondamentali per la tenuta del tessuto sociale;
Ritenuto di integrare l’ordinanza n. 42 relativamente alla vendita di cibo per asporto con ammissione del prelievo con veicolo;
Ritenuto che negli ambienti di lavoro la tutela della salute degli operatori è garantita dal rafforzamento delle misure operato con il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e che ogni ulteriore modifica nonché ogni analoga disciplina per settori speciali deve intendersi richiamata e resa operante e vincolante con la presente ordinanza;
Ritenuto di confermare l’obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite di mascherine e guanti o liquido igienizzante;
Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;
Visto il D.P.C.M. 26.4.2020, non ancora pubblicato;
Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
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Luca Zaia
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