Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 5 del 15 gennaio 2019


Materia: Veterinaria e zootecnia

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 08 gennaio 2019

Divieto temporaneo, sino al 30 giugno 2019, di consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene disposto il divieto temporaneo, sino al 30 giugno 2019, di consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS.

Il Presidente

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 “Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore;

VISTI i risultati del Piano di monitoraggio, comunicati dall’IZS delle Venezie e confermati dall’Istituto Superiore di Sanità per la ricerca di PFAS negli alimenti;

RICORDATO che i risultati del Piano di monitoraggio, di cui al precedente capoverso, sono stati trasmessi all’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare); 

VISTA la comunicazione dell’Istituto Superiore di Sanità del 13/10/2017 con cui si concorda sull’opportunità di prevedere misure di natura precauzionale a tutela della salute della popolazione, quale il divieto di consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS e prevalentemente per il PFOS;

VISTI gli esiti analitici che identificano concentrazioni elevate per il PFOS (sostanza che presenta evidenze di bioaccumulo e probabile tossicità per l’uomo); 

RICORDATA la propria ordinanza n. 184 del 10 novembre 2017 con la quale veniva disposto il divieto temporaneo per un periodo di dodici mesi del consumo di pesce pescato nel territorio dei seguenti Comuni delle Province di Verona, Vicenza, Padova, rientranti nella cosiddetta “Area Rossa” così come definita con DGR n. 2133/2016: Albaredo d’Adige (VR), Alonte (VI), Arcole (VR), Asigliano Veneto (VI), Bevilacqua (VR), Bonavigo (VR), Boschi Sant’Anna (VR), Brendola (VI), Cologna Veneta (VR), Legnago (VR), Lonigo (VI), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Noventa Vicentina (VI), Pojana Maggiore (VI), Pressana (VR), Roveredo di Guà (VR), Sarego (VI), Terrazzo (VR), Veronella (VR) e Zimella (VR).

RICORDATA la DGR n. 691 del 21 maggio 2018 con la quale, tra l’altro, sono stati rideterminati gli ambiti territoriali e, conseguentemente, modificato l’elenco dei Comuni rientranti nella cosiddetta “Area Rossa” così come di seguito delineata:

Agugliaro (VI), Albaredo d’Adige (VR), Alonte (VI), Arcole (VR), Asigliano Veneto (VI), Bevilacqua (VR), Bonavigo (VR), Borgo Veneto (PD), Boschi Sant’Anna (VR), Brendola (VI), Casale di Scodosia (PD), Cologna Veneta (VR), Legnago (VR), Lonigo (VI), Lozzo Atestino (PD), Megliadino San Vitale (PD), Merlara (PD), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Noventa Vicentina (VI), Orgiano (VI), Pojana Maggiore (VI), Pressana (VR), Roveredo di Guà (VR), Sarego (VI), Terrazzo (VR), Urbana (PD), Val Liona (VI), Veronella (VR) e Zimella (VR).

CONSIDERATO che la materia in questione, complessivamente intesa, è oggetto, da tempo, di studio e approfondimento da parte dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e di altre Agenzia nazionali per la sicurezza alimentare;

RICORDATO che in data 10 dicembre 2018 la suddetta EFSA ha fornito ulteriori aggiornamenti ed elementi di valutazione in merito all’inquinamento da perfluoroalchilici;

RITENUTO pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti al riguardo proprio in considerazione del pronunciamento di EFSA da ultimo ricordato;

RITENUTO peraltro che la più volte citata EFSA adotterà nuovi pronunciamenti definitivi al riguardo nel corso del 2019;

VALUTATA quindi la necessità di introdurre, in attesa del definitivo pronunciamento di EFSA, disposizioni contingibili ed urgenti per la gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di pesce pescato nel territorio dei territori di cui alla predetta Area Rossa, così come delineata dalla citata DGR n. 691 del 21 maggio 2018;

CONSIDERATO quindi necessario stabilire sino al 30 giugno 2019 l’efficacia del presente provvedimento, in attesa del definitivo pronunciamento di EFSA;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

  1. il divieto temporaneo, sino al 30 giugno 2019, del consumo di pesce pescato nei territori comunali nella cosiddetta “Area Rossa” di cui alla DGR n. 691/2018, così come di seguito delineata:

Agugliaro (VI), Albaredo d’Adige (VR), Alonte (VI), Arcole (VR), Asigliano Veneto (VI), Bevilacqua (VR), Bonavigo (VR), Borgo Veneto (PD), Boschi Sant’Anna (VR), Brendola (VI), Casale di Scodosia (PD), Cologna Veneta (VR), Legnago (VR), Lonigo (VI), Lozzo Atestino (PD), Megliadino San Vitale (PD), Merlara (PD), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Noventa Vicentina (VI), Orgiano (VI), Pojana Maggiore (VI), Pressana (VR), Roveredo di Guà (VR), Sarego (VI), Terrazzo (VR), Urbana (PD), Val Liona (VI), Veronella (VR) e Zimella (VR).

  1. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto; 
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

Torna indietro