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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 114 del 16 novembre 2018


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 146 del 09 novembre 2018

Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti generati in occasione degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio regionale a partire dal 28 ottobre 2018. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento di carattere contingibile ed urgente si forniscono disposizioni per la gestione dei rifiuti generatisi a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio regionale nel periodo tra ottobre e novembre 2018.

Il Presidente

Richiamata: la gravissima situazione ambientale venutasi a determinare su tutto il territorio regionale, con episodi estremi nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza, a seguito dei violenti eventi atmosferici occorsi tra fine ottobre e la prima settimana di novembre che sono stati causa di diffusi dissesti e fenomeni di degrado e distruzione della copertura vegetazionale della montagna veneta, comportando gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite.

Considerato che: i medesimi eventi atmosferici hanno causato lo sradicamento di numerosi alberi, l’allagamento di edifici pubblici e privati, l’evacuazione di parecchie famiglie dalle abitazioni.

i succitati eventi atmosferici di grave intensità hanno determinato la produzione di ingenti quantitativi di rifiuti derivanti dall’allagamento degli edifici, ramaglie e residui vegetali, rifiuti da spazzamento stradale, nonché rifiuti inerti derivanti dal crollo di edifici;

i rifiuti derivanti dall’allagamento e dal crollo degli edifici, dalla pulizia delle strade possono essere qualificati come “rifiuti urbani” e risulta prioritario dar corso ad interventi urgenti di raccolta e gestione degli stessi al fine di sgomberare le aree pubbliche e private interessate e prevenire l’insorgere di problematiche sanitarie e/o ambientali.

Ritenuto: necessario ed urgente disporre l’attivazione di iniziative di carattere straordinario finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita, individuando concrete soluzioni anche mediante il ricorso a misure emergenziali ed urgenti di carattere straordinario.

Dato atto che: l’adozione di rapide iniziative emergenziali di immediata attuazione permettono di scongiurare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e ambientali che sarebbero correlate ad una mancata accurata gestione della ingente quantità di rifiuti prodotti nel territorio regionale interessato dai fenomeni calamitosi.

Richiamate: le attribuzioni conferite al Presidente della Giunta regionale dall’art. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del D. Lgs. 152 del 2006 ss.mm.ii. in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e nelle circostanze in cui non si possa altrimenti provvedere.

Ritenuto: necessario nella circostanza di cui trattasi, procedere all’adozione di una ordinanza contingibile ed urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

necessario inoltre fornire alcune prime indicazioni operative per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti, da svolgersi senza pericolo per la salute dell’uomo e adottando procedure e metodi che non arrechino alcun pregiudizio all’ambiente;

che la soluzione alla problematica venutasi a determinare nell’area di cui trattasi possa essere  attualmente rappresentata, per i rifiuti che non possano per ragioni organizzative e/o logistiche essere gestiti secondo le modalità utilizzate in condizioni di normalità, dal ricorso alla discarica tattica regionale ubicata nel comune di Sant’Urbano (PD).

Atteso che: con D.G.R. n. 321 del 14/02/2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di S. Urbano (PD) come impianto “tattico regionale” ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 come modificata con L. R. n. 27/2002;

lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. 3/2000.

Preso atto che: la discarica sita in Sant’Urbano (PD), è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e gestionale - i rifiuti oggetto del presente provvedimento;

l’autorizzazione integrata ambientale del succitato impianto prevede la possibilità di aumentare la capacità di trattamento annua per sopperire a eventuali situazioni emergenziali.

Ritenuto: opportuno indicare le modalità gestionali da adottare in fase di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di gestione dei rifiuti, nonché le diverse azioni da porre in essere nella situazione emergenziale di cui trattasi;

Visti: il DPCM n. 4654 del 29 ottobre 2018 recante “Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018”;

il Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i. ed in particolare, l’art. 191 recante “ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”;

la L. R. 3/2000 s. m. i. ed in particolare art. 4. comma 1, lett. h;

la nota della società GEA Srl, gestore della discarica tattica regionale di S. Urbano (PD), prot. n. 355 del 06/11/2018, che per sopperire alle ulteriori necessità emergenziali esprime la necessità di aumentare il limite annuo di conferimento dei rifiuti fino ad un massimo di 165.00 t/anno;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 30 del 29.04.2015.

Acquisito: il parere favorevole reso da ARPAV in data 07.11.2018 in conformità all’art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i., in ordine alle modalità emergenziali di gestione dei rifiuti proposte dalla Direzione Ambiente;  

Dato atto che: l’adozione del presente atto, alla luce di quanto sancito dall’art. 33, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ss.mm.ii., è promossa dal Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio;

il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 33/2013.

Su conforme proposta dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, che ha verificato la regolarità della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

ordina

  1. I rifiuti prodotti a seguito degli eventi atmosferici calamitosi verificatesi sul territorio regionale a partire dal 28 ottobre e nei primi giorni di novembre 2018 derivanti dall’allagamento degli edifici pubblici e privati, nonché i rifiuti derivanti dallo svuotamento delle abitazioni danneggiate, quelli giacenti sul suolo pubblico, i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, dei manufatti e sbarramenti (quali ad. es. campate dei ponti) e degli arenili interessati dalla presenza di rifiuti portati dai fiumi in piena, sono classificati, come rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
     
  2. Qualora non fosse possibile attribuire un codice CER specifico, i rifiuti dovranno essere classificati con codice CER 20 03 99; tali codici dovranno essere attribuiti ai rifiuti per le fasi di raccolta e trasporto dalle aree di stoccaggio provvisorio, come meglio indicate al successivo punto 6, agli impianti di destino finale autorizzati.
     
  3. I rifiuti derivanti da eventuali attività di selezione e cernita effettuate nei siti di stoccaggio provvisorio, opportunamente individuati dalle Amministrazioni comunali, mantengono la classificazione di rifiuti urbani e come tali devono essere gestiti.
     
  4. La gestione del materiale legnoso accumulatosi al suolo, sulle strade, nelle aree urbane, in bacini fluviali, dighe e laghi, nonché la gestione delle terre e rocce risultanti dalle operazioni di sgombero e messa in sicurezza dei versanti e dei corsi d’acqua è disciplinata dalle indicazioni operative fornite con nota del Direttore dell’ Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 452792 del 07.11.2018.
     
  5. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti di cui ai punti precedenti è il Comune di origine dei rifiuti stessi, in deroga a quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
     
  6. I Comuni provvedono ad indicare, nel rispetto delle condizioni minime di sicurezza, tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo, l’ubicazione sul proprio territorio di appositi siti di stoccaggio provvisorio, presso i quali effettuare l’eventuale attività di selezione e cernita dei rifiuti, purché adeguatamente delimitati e segnalati.
     
  7. I siti di cui al comma precedente devono essere preferibilmente individuati, tenendo conto della natura dei rifiuti stoccati, sulla base delle seguenti caratteristiche:
    1. aree pavimentate (ad esempio parcheggi e piazzali), centri di raccolta di rifiuti urbani, discariche di rifiuti inerti chiuse o in gestione post-operativa;
    2. ubicazione preferibilmente in aree a bassa densità abitativa, come ad esempio le zone artigianali/industriali, parcheggi dei cimiteri, ecc.
       
  8. Sotto l’aspetto amministrativo sono fatti salvi i siti di stoccaggio individuati nella prima fase di emergenza da parte di tecnici della Protezione Civile o dei Comuni interessati.
     
  9. I Comuni possono avvalersi per gli aspetti di tutela sanitaria e ambientale del supporto tecnico e operativo dell’ULSS competente per territorio e dell'ARPA Veneto, che sono tenute a garantire la richiesta di assistenza nel più breve tempo possibile.
     
  10. I siti di cui al punto 6 possono essere adibiti anche a stoccaggio provvisorio e selezione preliminare dei rifiuti pericolosi (come ad esempio rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche [c.d. RAEE], eternit, guaine e materiali isolanti, etc.), preventivamente individuati in fase di raccolta delle macerie.
     
  11. I siti di cui al punto 6, dovranno essere ripristinati nelle condizioni originarie entro il termine di validità del presente provvedimento.
     
  12. Nei casi in cui sia individuata sul territorio interessato dall’evento la presenza di eventuali fonti di contaminazione delle matrici naturali, dovranno essere predisposte misure di prevenzione consistenti in:
    1. identificazione dell’area interessata;
    2. apprestamento di sistemi anche provvisori di protezione da potenziali dilavamenti;
    3. eventuale rimozione della fonte di contaminazione in relazione all’entità della stessa.
       
  13. Nelle aree di cui al precedente punto, le relative comunicazioni ed indagini ambientali potranno essere rinviate, in deroga alle procedure previste dall'articolo 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al periodo successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
     
  14. Fino al superamento dell’emergenza, il trasporto dei rifiuti verso i siti di stoccaggio provvisorio di cui al punto 6 può essere effettuato tramite mezzi messi a disposizione da soggetti individuati dal Comune competente, anche in assenza delle corrispondenti iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali, con il coordinamento del Soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che provvederà a verificare preventivamente l’idoneità al trasporto dei mezzi stessi.
     
  15. Sotto l’aspetto amministrativo sono fatte salve le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti effettuate prima dell’emanazione della presente ordinanza, con particolare riferimento al trasporto dei rifiuti ai siti di cui al punto 6.
     
  16. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio ed eventuale selezione ivi effettuata, dei rifiuti gestiti nella fase di emergenza, sono esonerate dagli adempimenti amministrativi (formulario, registro, MUD) previsti dalla vigente normativa. Il trasporto dei rifiuti dalle aree di raccolta e dai siti di stoccaggio provvisorio agli impianti di recupero o smaltimento deve avvenire nel rispetto delle modalità previste dalla legge per tali operazioni
     
  17. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza possono essere autorizzati in deroga aumenti di quantitativi e/o di tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell’idoneità e compatibilità dell’impianto da parte dell’Autorità competente; tali autorizzazioni in deroga vigono soltanto fino al superamento della fase di emergenza.
     
  18. I dati relativi alla gestione dei rifiuti nella fase di emergenza avviati a smaltimento non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.
     
  19. Fatte salve eventuali diverse decisioni da parte delle amministrazioni comunali interessate, i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti nella fase di emergenza potranno non concorrere alla determinazione della TARI.
     
  20. È autorizzato il conferimento presso la discarica tattica regionale sita in comune di Sant’Urbano, dei rifiuti prodotti dai Comuni colpiti a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 28 ottobre e nei primi giorni di novembre 2018, che non possano, per ragioni organizzative e/o logistiche, essere gestiti secondo le modalità organizzative in condizioni di normalità e che abbiano rappresentato tale motivata necessità al Consiglio di bacino rifiuti di appartenenza.
     
  21. I Consigli di Bacino per la gestione integrata dei rifiuti urbani, istituiti ai sensi della L.R. n. 52/2012, oltre a svolgere attività di coordinamento per la raccolta dei rifiuti in parola, hanno il compito di individuare modalità gestionali più idonee per l’avvio dei rifiuti a operazioni di recupero o smaltimento e di programmare gli eventuali conferimenti alla discarica di S. Urbano, con un preavviso minimo di 5 giorni.
     
  22. Le modalità di conferimento dei rifiuti in parola devono essere, comunque e in ogni caso, concordate con il gestore della discarica di S. Urbano (PD), che è altresì tenuto a ricevere i rifiuti autorizzati con il presente atto.
     
  23. di autorizzare per l’anno 2018 l’aumento della capacità di smaltimento di rifiuti presso la discarica tattica regionale di S. Urbano, fino ad un limite massimo di 165.000 tonnellate.
     
  24. È stabilito che il presente provvedimento ha validità sei mesi a far data dal giorno di adozione del presente atto, eventualmente prorogabile ai sensi di legge.
     
  25. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
     
  26. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
     
  27. Di incaricare la Direzione Ambiente della trasmissione del presente atto, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute e al Ministro delle Attività Produttive.
     
  28. Di incaricare, altresì, la Direzione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento ai Comuni del Veneto, alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia, ai Consigli di Bacino del Veneto, alle ULSS del Veneto, all’ARPA del Veneto – Direzione Generale, al gestore della discarica di S. Urbano, al Comune di S. Urbano.

Luca Zaia

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