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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 109 del 17 novembre 2017


Materia: Caccia e pesca

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 184 del 10 novembre 2017

Divieto temporaneo, per un periodo di 12 mesi, di consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche prevalentemente per PFOS.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene disposto il divieto temporaneo, per un periodo di 12 mesi, di consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS e prevalentemente per PFOS.

Il Presidente

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 “Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

VISTI i primi risultati del piano di monitoraggio, comunicati dall’IZS delle Venezie e confermati dall’Istituto Superiore di Sanità per la ricerca di PFAS negli alimenti;

VISTA la comunicazione dell’Istituto Superiore di Sanità del 13/10/2017 con cui si concorda sull’opportunità di prevedere misure di natura precauzionale a tutela della salute della popolazione, quale il consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS e prevalentemente per il PFOS;

VISTI gli esiti analitici che identificano concentrazioni elevate per il PFOS (sostanza che presenta evidenze di bioaccumulo e probabile tossicità per l’uomo);

VISTO il parere favorevole al presente provvedimento della Commissione Ambiente e Salute del 30 ottobre 2017 (Allegato A), acquisito con nota prot. reg. n. 471577 del 10 novembre 2017 (Allegato B);

CONSIDERATO necessario introdurre disposizioni contingibili ed urgenti per la gestione del rischio per la salute umana, connesso al consumo di pesce pescato nel territorio dei comuni dell’area rossa: Albaredo D’Adige (VR), Alonte (VI), Arcole (VR), Asigliano Veneto (VI), Bevilacqua (VR), Bonavigo (VR), Boschi Sant’Anna (VR), Brendola (VI), Cologna Veneta (VR), Legnago (VR), Lonigo (VI), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Noventa Vicentina (VI), Pojana Maggiore (VI), Pressana (VR), Roveredo di Guà (VR), Sarego (VI), Terrazzo (VR), Veronella (VR) e Zimella (VR);

PRESO ATTO che, per quanto riguarda le aree limitrofe, sono previsti approfondimenti di natura ambientale da parte di ARPAV;

CONSIDERATO necessario stabilire in 12 mesi il periodo di validità del presente provvedimento;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

  1. il divieto temporaneo, per un periodo di 12 mesi, del consumo di pesce pescato nel territorio dei seguenti comuni:

Albaredo D’Adige (VR), Alonte (VI), Arcole (VR), Asigliano Veneto (VI), Bevilacqua (VR), Bonavigo (VR), Boschi Sant’Anna (VR), Brendola (VI), Cologna Veneta (VR), Legnago (VR), Lonigo (VI), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Noventa Vicentina (VI), Pojana Maggiore (VI), Pressana (VR), Roveredo di Guà (VR), Sarego (VI), Terrazzo (VR), Veronella (VR) e Zimella (VR);

  1. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto;
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

184_OPGR_2017_11_10_N0184_All_A_357274.pdf
184_OPGR_2017_11_10_N0184_All_B_357274.pdf

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