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Materia: Veterinaria e zootecnia
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 174 del 20 ottobre 2017
Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 in allevamenti rurali nei Comuni di Abano Terme (PD) e di Albignasego (PD).
Con il presente provvedimento vengono disposte misure restrittive a seguito di rilevamento di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) sierotipo H5 in allevamenti rurali nei Comuni di Abano Terme (PD) e di Albignasego (PD).
Il Presidente
VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 “Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali”;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;
VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
VISTO il D. Lgs. 25gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;
VISTE le comunicazioni da parte dell’IZS delle Venezie del 18/10/2017, inerenti il rilevamento di positività virologiche al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in due allevamenti rurali siti, rispettivamente, nei Comuni di Abano Terme (PD) e di Albignasego (PD);
RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;
CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;
SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
Nelle zone di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
Nelle zone di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:
Luca Zaia
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