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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 102 del 27 ottobre 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 173 del 20 ottobre 2017

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Goito (MN).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono disposte misure restrittive a seguito del rilevamento di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) sierotipo H5 in un allevamento sito nel Comune di Goito (MN).

Il Presidente

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 “Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il D. Lgs. 25gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;

VISTA la comunicazione da parte della Regione Lombardia del 17/10/2017, inerente il rilevamento di  positività virologica al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento sito nel Comune di Goito (MN);

RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

  1. L’istituzione di una zona di sorveglianza nel territorio della Regione del Veneto, con un raggio di 10 Km dall’allevamento sede di focolaio, codice aziendale 026MN258, sito nel Comune di Goito (MN). La zona di sorveglianza, per quanto riguarda il territorio della Regione del Veneto comprende gli allevamenti del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), contraddistinti dai seguenti codici aziendali: 089VR801, 089VR540, 089VR116, 089VR053, 089VR115;

Misure da applicare nelle zone di sorveglianza.

Nelle zone di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

  1. e' vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
  2. e' vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza;
  3.  in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
  1. pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
  2. pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
  3. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra  azienda nel caso  in cui  si tratti  di pulcini di un  giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
  4. uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
  5. uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004,situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
  6. uova destinate alla distruzione;
  1. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
  2. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
  3. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale  limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
  4. aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
  5. il titolare dell’azienda  tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell’Azienda ULSS competente che lo richiede;
  6. è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell’Azienda ULSS, la rimozione o lo spargimento della pollina;
  7. non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico;
  8. sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili.
  1. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto; 
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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