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Materia: Veterinaria e zootecnia
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 147 del 22 agosto 2017
Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Ronco all'Adige (VR).
Con il presente provvedimento vengono disposte misure restrittive a seguito di rilevamento di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) sierotipo H5 in un allevamento nel Comune di Ronco all’Adige (VR).
Il Presidente
VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 “Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali”;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;
VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
VISTO il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;
VISTE le comunicazioni da parte dell’IZS delle Venezie del 21 agosto 2017, inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento sito nel Comune di Ronco all’Adige (VR);
RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;
CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;
SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
A. Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)
B. Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)
Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
C. Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):
Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:
Luca Zaia
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