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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 135 del 26 luglio 2017
Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Conferma, per il periodo dal 26 luglio al 20 agosto 2017, dello stato di crisi idrica in alcune aree del territorio veneto. Ex Art. 106, comma1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n. 11, art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20.
In alcune aree del territorio veneto è ancora presente una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali, in particolar modo la situazione di carenza di disponibilità idrica nel fiume Adige e Bacchiglione mette a rischio l’approvvigionamento irriguo e, in prospettiva, anche idropotabile nelle zone servite da acquedotti con prelievi dal fiume stesso. Con il presente provvedimento si intende confermare lo stato di crisi idrica, in modo da poter attuare le misure necessarie a fronteggiare tale situazione.
Il Presidente
PRESO ATTO del “Documento di valutazione sullo stato della risorsa idrica aggiornato a aprile 2017 nel territorio distrettuale e di orientamento rivolto agli Enti e Autorità competenti sulle possibili misure da adottare a termine”, trasmesso alla Regione del Veneto in data 16.03.2017 con nota n.769, predisposto in seno all’“Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, istituito presso il Distretto di Bacino idrografico delle Alpi Orientali”;
CONSIDERATO che tale documento rileva la presenza nel territorio di una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali sia del manto nevoso sia degli invasi sia delle precipitazioni sia delle portate sia dei livelli freatimetrici;
PRESO ATTO delle proposte operative avanzate nel documento stesso e volte, in particolare, a:
VISTA l’Ordinanza n. 46 in data 18.04.2017 con cui, a seguito delle anomale condizioni meteoriche, è stato dichiarato lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 106 della L.R. 13.04.2001, n. 11 e dell’art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20;
VISTE le Ordinanze:
CONSIDERATO che con le predette Ordinanze n. 46 in data 18.04.2017, n. 70 in data 16.05.2017 e n. 86 del 21 giugno 2017, sono state poste alcune limitazioni ai prelievi irrigui, modulate in relazione alla severità delle condizioni di crisi idrica;
CONSIDERATO che gli apporti delle precipitazioni avvenute nel periodo maggio-giugno non sono state di entità tale da modificare significativamente la condizione di crisi idrica in atto;
CONSIDERATO che il Bollettino della risorse idrica n. 246 del 15 luglio 2017 del Dipartimento regionale per la sicurezza del territorio di ARPA Veneto ha confermato che, soprattutto per quanto attiene le aree di pianura, le precipitazioni piovose, con carattere di forte disomogeneità, hanno portato piogge nei primi 15 giorni del mese di luglio con apporti variabili fra 5 e 30 millimetri, solo localmente più consistenti nell’area trevigiana, padovana settentrionale e vicentina; apporti minimi, dell’ordine dei 5 millimetri sono stati registrati nell’area del delta del Po, nella pianura veronese meridionale e nel basso vicentino;
CONSIDERATO che il medesimo Bollettino ha, altresì, evidenziato che alla data del 15 luglio le portate dei maggiori fiumi veneti, in deciso calo dall’inizio del mese, sono ritornate prossime se non addirittura inferiori a quelle degli ultimi anni siccitosi, con particolare riferimento al Bacchiglione a Montegalda, la cui portata è inferiore al minimo storico e all’Adige a Boara Pisani, la cui portata è pari al 53% della media;
CONSIDERATO che a seguito di tale situazione le risorse idriche disponibili per le diverse utilizzazioni potrebbero non essere in grado di soddisfare le esigenze idropotabili in forte crescita nell’area litoranea meridionale del territorio veneto; pertanto, solo attraverso una opportuna e oculata gestione delle disponibilità, è possibile cercare di ridurre i negativi effetti prodotti da tali fenomeni di tipo siccitoso;
EVIDENZIATO, peraltro, che i ridotti apporti di pioggia di cui sopra motivano la richiesta sostenuta di acqua irrigua in vaste aree del territorio dell’area della bassa pianura vicentina, padovana e polesana-deltizia, anomala richiesta di punta dei consumi irrigui che potrebbe portare a condizioni igienico sanitarie e di salute pubblica difficili lungo il corso dei fiumi Tartaro Canalbianco e Bacchiglione;
CONSIDERATO in particolare che, per quanto attiene il fiume Adige, le portate e i livelli idrometrici riscontrati nei mesi di aprile, maggio e giugno si stanno attualmente portando su quote anormalmente basse e tali da mettere a rischio l’approvvigionamento idropotabile dei territori serviti da acquedotti con prese dal fiume medesimo a servizio di aree litoranee, dove va aumentando la presenza turistica con il raggiungimento di picchi di consumo nei prossimi giorni che perdureranno per tutta la prima metà del mese di agosto;
CONSIDERATO, altresì, che da quanto riportato dalla competente Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali, alla data del 18 luglio 2017, i volumi invasati nei serbatoi presenti nel bacino dell’Adige sono nell’ordine del 65% del volume utile complessivo;
CONSIDERATO inoltre che nel bacino del fiume Adige si riscontrano anche locali carenze idriche , in particolare per il torrente Tramigna, tali da consigliere riduzioni dei prelievi al fine di limitare i danni all’ecosistema fluviale;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, anche per quanto attiene i bacini idrografici del Fissero Tartaro Canalbianco e del Bacchiglione, conformemente a quanto previsto nelle precedenti ordinanze, le utenze irrigue dovranno ridurre il prelievo di concessione del 12% rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione;
CONSIDERATO che la situazione di criticità idrica per la Regione Veneto è stata anche delineata e discussa nell’incontro tenutosi il giorno 19.06.2017 tra la Direzione Difesa del Suolo, ANBI e Consorzi di Bonifica;
VISTO l’art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20 per il quale “In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate”.
CONSIDERATO che nei bacini orientali e del Piave la disponibilità della risorsa idrica, mitigata da eventi di pioggia ripetuti e localmente abbondanti, si presenta oggi sostanzialmente buona anche per la presenza di invasi montani piuttosto pieni;
CONSIDERATO invece che nel bacino dell’Adige, pur in presenza di volumi invasati di sufficiente quantità nei bacini montani, la assenza di apporti di pioggia a breve termine nel territorio veneto dipendente dalle derivazioni irrigue di tale fiume, impone di confermare fin da subito l’adozione di soluzioni di oculato utilizzo della risorsa idrica, anche a fronte di una crescente richiesta di acqua irrigua;
CONSIDERATO, altresì, che la stagione turistica in corso nell’area litoranea comporterà richieste di punta di risorsa idrica, che perdureranno oltre la prima quindicina del mese di agosto, che dovranno essere garantite imponendo misure restrittive agli utilizzi idrici di monte;
RITENUTO, quindi, necessario intervenire definendo le modalità di regolazione degli utilizzi idrici, al fine di assicurare la più adeguata utilizzazione e gestione della risorsa idrica e la salvaguardia della salute pubblica;
RITENUTO altresì che in relazione all’evoluzione della situazione, dette modalità di regolazione potranno essere modificate al fine di renderle più efficaci;
VISTI gli articoli da 41 a 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR 107/2009;
VISTO il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico;
VISTA la 1^ variante al Piano di Gestione dell’Autorità di Distretto delle Alpi Orientali;
VISTE le LL.R. 13.04.2001, n. 11 e 16.08.2007, n. 20;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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Q = Portata media Adige del giorno precedente a Trento S. Lorenzo (mc/s)
Riduzione percentuale
Q > 180
0 %
180 < Q < 170
10 %
170 < Q < 160
20 %
160 < Q < 150
30 %
150 < Q < 140
40 %
140 < Q < 125
50 %
125 < Q < 110
60 %
110 < Q < 80
80 %
Q < 80
100 %
Luca Zaia
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