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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 61 del 27 giugno 2017


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 89 del 21 giugno 2017

Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Conferma, per il periodo dal 21 giugno al 15 luglio 2017, dello stato di crisi idrica nel territorio ex Art. 106, comma1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n. 11, art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20.

Note per la trasparenza

Nel territorio è ancora presente una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali, in particolar modo la situazione di carenza di disponibilità idrica nel fiume Adige mette a rischio l’approvvigionamento irriguo e in prospettiva anche idropotabile nelle zone servite da acquedotti con prelievi dal fiume stesso. Con il presente provvedimento si intende confermare lo stato di crisi idrica, in modo da poter attuare le misure necessarie a fronteggiare tale situazione.

 

Il Presidente

PRESO ATTO del “Documento di valutazione sullo stato della risorsa idrica aggiornato a aprile 2017 nel territorio distrettuale e di orientamento rivolto agli Enti e Autorità competenti sulle possibili misure da adottare a termine”, trasmesso alla Regione del Veneto in data 16.03.2017 con nota n.769, predisposto in seno all’“Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, istituito presso il Distretto di Bacino idrografico delle Alpi Orientali”;

CONSIDERATO che tale documento rileva la presenza nel territorio di una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali sia del manto nevoso sia degli invasi sia delle precipitazioni sia delle portate sia dei livelli freatimetrici;

PRESO ATTO delle proposte operative avanzate nel documento stesso e volte, in particolare, a:

-   salvaguardare le riserve idriche ad oggi disponibili;

-   salvaguardare il soddisfacimento degli utilizzi prioritari, ed in particolare di quelli idropotabili collocati sull’asta terminale del fiume Adige, secondo criteri di tutela della salute pubblica;

-   razionalizzare sin da subito l’uso della risorsa idrica per l’irrigazione;

-   predisporre sin da subito strumenti di programmazione e di gestione della risorsa idrica destinata all’irrigazione, qualora, nell’occasione della prossima stagione estiva, corrispondentemente alla massima domanda irrigua, la condizione di deficit idrico dovesse ulteriormente aggravarsi.

VISTA l’Ordinanza n. 46 in data 18.04.2017 con cui, a seguito delle anomale condizioni meteoriche, è stato dichiarato lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 106 della L.R. 13.04.2001, n. 11 e dell’art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20;

VISTA l’Ordinanza n. 70 in data 16.05.2017 con cui, a seguito del perdurare della situazione è stato confermato su tutto il territorio della Regione del Veneto lo stato di crisi idrica, ai sensi dell’art. 106 della L.R. 13.04.2001, n. 11 e dell’art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20,

CONSIDERATO che con le predette Ordinanze n. 46 in data 18.04.2017 e n. 70 in data 16.05.2017 sono state poste alcune limitazioni ai prelievi irrigui, modulate in relazione alla severità delle condizioni di crisi idrica;

CONSIDERATO che gli apporti delle precipitazioni avvenute nel periodo maggio giugno non sono state di entità tale da modificare significativamente la condizione di crisi idrica in atto;

CONSIDERATO che a seguito di tale situazione le risorse idriche disponibili per le diverse utilizzazioni potrebbero non essere in grado di sopperire alle esigenze del territorio e quindi solo attraverso una opportuna e oculata gestione delle disponibilità è possibile cercare di ridurre i negativi effetti prodotti da tali fenomeni di tipo siccitoso;

CONSIDERATO in particolare che per quanto attiene il fiume Adige le portate e i livelli idrometrici riscontrati nel mese di aprile sono stati anomalmente bassi e tali da mettere a rischio l’approvvigionamento idropotabile dei territori serviti da acquedotti con prese dal fiume medesimo e che gli stessi, pur incrementatisi nello scorso mese di maggio stanno attualmente tornando verso livelli bassi;

CONSIDERATO altresì che da quanto riportato nella riunione dell’Osservatorio Permanente sullo stato delle risorse idriche del Distretto delle Alpi Orientali del 16.06.2017 i volumi invasati nei serbatoi presenti nel bacino dell’Adige sono nell’ordine del 45% del volume utile complessivo;

CONSIDERATO che la situazione di criticità idrica per la Regione Veneto è stata anche delineata e discussa nell’incontro tenutosi il giorno 19.06.2017 tra la Direzione Difesa del Suolo, ANBI e Consorzi di Bonifica.

VISTO l’art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20 per il quale “In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate”.

VISTO il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, che per l’evento di lieve siccità (caratterizzato da un tempo di ritorno di 5 anni) che risulta comparabile allo scenario di severità idrica bassa, all’art. 12 delle Norme di Attuazione stabilisce le azioni da attuare durante la stagione siccitosa, graduandole in relazione all’entità della medesima;

CONSIDERATO che nei bacini orientali e centrali la situazione di crisi idrica, pur essendosi mitigata, si presenta ancora con condizioni di lieve entità;

CONSIDERTO invece che nel bacino dell’Adige, anche in relazione alla scarsità dei volumi invasati nei bacini montani, persiste tuttora una condizione di crisi idrica elevata;

RITENUTO quindi necessario intervenire definendo le modalità di regolazione degli utilizzi idrici, al fine di assicurare la più adeguata utilizzazione e gestione della risorsa idrica e la salvaguardia della salute pubblica;

RITENUTO altresì che in relazione all’evoluzione della situazione, dette modalità di regolazione potranno essere modificate al fine di renderle più efficaci;

VISTI gli articoli da 41 a 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR 107/2009;

VISTO il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico;

VISTA la 1^ variante al Piano di Gestione dell’Autorità di Distretto delle Alpi Orientali;

VISTE le LL.R. 13.04.2001, n. 11 e 16.08.2007, n. 20;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

1.   Di confermare lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 106 della L.R. 13.04.2001, n. 11 e dell’art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20, a seguito delle anomale condizioni meteoriche.

2.   Di stabilire che la presente ordinanza ha validità dal 21 giugno al 15 luglio 2017 e di riservarsi di modificarne i contenuti in relazione all’andamento meteorologico.

3.   Di stabilire che nel Bacino del Fiume Adige, per il periodo di validità dell’ordinanza, le utenze irrigue dovranno ridurre, a livello consorziale, il prelievo netto di portate derivate o subderivate dal fiume Adige, rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione secondo lo schema sotto riportato:

Q = Portata media Adige
del giorno precedente a
Trento S. Lorenzo (mc/s)

Riduzione
percentuale

Q > 180

0 %

180 < Q < 170

10 %

170 < Q < 160

20 %

160 < Q < 150

30 %

150 < Q < 140

40 %

140 < Q < 125

50 %

125 < Q < 110

60 %

110 < Q < 80

80 %

Q < 80

100 %

 

 

4.   Di stabilire che il Consorzio di secondo grado L.E.B. deve convogliare almeno 6 mc/s sino all’immissione nel fiume Fratta e che il Consorzio di Bonifica Adige Po deve convogliare almeno 2 mc/s dalla presa Bova a Badia Polesine sino oltre la città di Rovigo, e che tali portate possono essere derivate anche in caso di Q < 80 mc/s.

5.   Di stabilire che per il periodo di validità dell’ordinanza in relazione allo scenario di severità idrica bassa, nel Bacino del Fiume Piave, ai sensi dall’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, come previsto nel caso di eventi di lieve siccità, le utenze irrigue dovranno ridurre il prelievo di concessione del 12% rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione.

6.   Di stabilire che per il periodo di validità dell’ordinanza per consentire l’accumulo della risorsa, il gestore degli invasi idroelettrici di S.Croce, Mis e Pieve di Cadore, per l'intero periodo di attuazione delle misure provvederà a trattenere integralmente la risorsa idrica ottenuta con le riduzioni realizzate nel nodo di Nervesa della Battaglia, nelle sezioni di diga Bastia, Valle di Cadore e Pontesei (per il serbatoio di S.Croce), nelle sezioni di La Stanga e Mis (per il serbatoio del Mis) e nella sezione di Pieve di Cadore (per il serbatoio di Pieve di Cadore). Nell’alveo del fiume Piave deve comunque essere garantita una portata di minimo deflusso vitale, a valle della traversa di Nervesa della Battaglia di almeno 7 mc/s.

7.   Di stabilire che per il periodo di validità dell’ordinanza per gli altri bacini idrografici, escluso il bacino del fiume Po, le utenze irrigue dovranno ridurre il prelievo di concessione del 12% rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione.

8.   Di stabilire che i soggetti gestori di manufatti con capacità di regolazione e invaso, per l'intero periodo di attuazione del presente provvedimento dovranno trattenere la risorsa idrica così risparmiata, compatibilmente con le quantità disponibili, allo scopo di renderla fruibile nel periodo estivo.

9.   Di stabilire che il gestore dell’invaso idroelettrico del Corlo, per il periodo di validità dell’ordinanza, può anticipare le modalità di regolazione del serbatoio previste dal disciplinare di concessione a partire dal primo luglio.

10.   Di stabilire che sino al 15 luglio 2017 i pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego (fontane a getto continuo) debbano restare chiusi.

11.   Di incaricare il Sindaco del Comune territorialmente interessato di intervenire nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui al punto precedente, previa diffida agli interessati, procedendo all’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente.

12.   Di incaricare, per il periodo di validità dell’ordinanza, la Direzione Operativa in collaborazione con i Consorzi di Bonifica del controllo del rispetto dei disciplinari di concessione per i pozzi irrigui e antibrina.

13.   Di confermare la necessità del confronto tra la Regione del Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano finalizzato a definire un protocollo di gestione delle risorse idriche del Fiume Adige, allo scopo di preservare e tutelare, secondo principi di salute pubblica, i prioritari attingimenti idropotabile e irriguo sull’asta terminale.

14.   Di incaricare la Direzione Operativa della sorveglianza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

15.   Di incaricare ARPAV delle funzioni di verifica delle effettive quantità prelevate, anche mediante opportune misurazioni presso i manufatti di presa.

16.   Di stabilire che i Consorzi di Bonifica trasmettano ad ARPAV, alla Direzione Operativa e all’Autorità di Distretto Alpi Orientali, con cadenza giornaliera, i dati relativi ai prelievi ed al deflusso minimo vitale rilasciato nei corsi d’acqua.

17.   Di stabilire che i Consorzi di Bonifica attivino presso i propri consorziati campagne di sensibilizzazione per l’uso accorto della risorsa idrica orientate al soddisfacimento dei reali fabbisogni irrigui delle colture. L’attività di sensibilizzazione dovrà anche essere finalizzata a rendere gli operatori agricoli consapevoli del possibile rischio di aggravamento del problema di carenza idrica nei periodi di più intensa attività irrigua, nel caso in cui, a fronte del graduale esaurimento della risorsa accumulata nei serbatoi dell’area montana, non si verificassero significative precipitazioni meteoriche.

18.   Di incaricare la Direzione Difesa del Suolo di trasmettere la presente ordinanza all’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, istituito presso il Distretto di Bacino idrografico delle Alpi Orientali, alle Province del Veneto, alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, all’ANBI VENETO, ai Consorzi di Bonifica, ai Consigli di Bacino del Servizio Idrico Integrato, ai Comuni del Veneto, all’ARPAV, a ENEL Produzione S.p.A - Unità di Business Hydro Veneto, a Enel Green Power SpA - Unità Territoriale Veneto e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.

19.   Di dare atto che la presente ordinanza non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

20.   Di pubblicare integralmente la presente ordinanza sul BUR.

Luca Zaia

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