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Bur n. 65 del 27 maggio 2025


Materia: Viabilità e trasporti

Ordinanza DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA, NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI PORTO E PIANIFICAZIONE n. 154 del 12 maggio 2025

Ordinanza di sicurezza della navigazione in rapporto alla stagione balneare per la sponda veneta del lago di Garda.  

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso per impartire disposizioni cautelative per la circolazione di mezzi nautici nelle acque della sponda veneta del lago di Garda durante la stagione balneare.

Il Direttore

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;

Visti gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 59, 97 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, che prevedono che le funzioni amministrative per l’utilizzazione turistico - ricreativa delle aree del demanio lacuale interessante il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale;

Considerata la necessità di disciplinare gli aspetti generali relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del lago in genere – posti in capo a questa Amministrazione – in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio lacuale lungo la fascia costiera della sponda veneta del lago di Garda, al fine di stabilire i limiti delle acque di balneazione e quelle di navigazione;

Visto il Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con DPR 28 giugno 1949, n. 631 – “Ordinamento amministrativo della navigazione interna”;

Visti i DD. MM. 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, 20 luglio 1994 n.550 relativi alla disciplina dello sci nautico;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999n. 205”;

Vista la Legge 08 luglio 2003 n. 172, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n.172”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto le linee di indirizzo emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n.34660 del 07/04/2006, avente ad oggetto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari”;

Visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;

Vista la L.R. n.52 del 01 dicembre 1989 e s.m.i della Regione Veneto;

Vista la Legge Regionale del Veneto 4/11/2002, n. 33;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1728 del 25 maggio 1999 – “Istituzione del Servizio Ispettorati di Porto presso la Direzione Regionale Viabilità e Trasporti”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2003, n. 1880 che attribuisce le competenze degli Ispettorati di Porto - incardinati oggi nell’Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione - per le “Procedure Amministrative” tra cui viene attribuita la competenza ad emettere ordinanze per la sicurezza della navigazione interna;

Visto il Regolamento della Regione Veneto 12 agosto 2013, n. 2 “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda”;

Visto la D.G.R. 22 giugno 2021 n. 866 – “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i”;

Visto il decreto n. 178 del 1 luglio 2021 a firma del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, di individuazione degli atti e provvedimenti di competenza della U.O. Logistica Navigazione Ispettorati di Porto e Pianificazione, tra cui è ricompresa la competenza ad emanare ordinanze per la sicurezza della navigazione;

Considerato che ai sensi della sopra citata normativa e provvedimenti regionali, all’Unità Organizzativa LOGISTICA, NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI PORTO E PIANIFICAZIONE della Regione del Veneto sono conferite le competenze relative alla disciplina dell’esercizio di attività relative alla navigazione interna sul demanio lacuale e specificatamente nello specchio acqueo del lago di Garda “sponda veneta”;

Ritenuto opportuno disciplinare la sicurezza della navigazione in diretto rapporto con le attività balneari con riguardo alla primaria esigenza di garantire la sicura balneazione;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

Richiamato il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

Dato atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116, la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto provvede annualmente a determinare la durata della stagione balneare;

Richiamata l’ordinanza n.130 del 02/05/2024;

Ritenuto  di dover modificare e sostituire il testo dell’ordinanza n.130/2024 sopra richiamata per effetto di:

  • osservazione pervenuta da parte degli 8 Comuni rivieraschi con protocollo regionale n. 153114 del 25/03/2025 e n. 155444 del 26/03/2025;
  • un più coerente allineamento con la vigente normativa, linee di indirizzo del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, circolari e regolamenti nazionali e delle Federazioni sportive di riferimento, nonché delle specifiche competenze attribuite alla Regione del Veneto;

ordina

ART. 1) DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 La presente Ordinanza disciplina la sicurezza della navigazione in diretto rapporto con le attività balneari durante la stagione balneare, con riguardo alla primaria esigenza di garantire la sicura balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo la costa della sponda veronese del lago di Garda nella rispettiva giurisdizione territoriale e lacuale di competenza.

1.2 La presente Ordinanza ha validità permanente per quanto attiene i profili di sicurezza della navigazione nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno.

1.3 Il periodo e la durata della stagione balneare, per quanto attiene la balneazione, vengono stabiliti con decreto regionale dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto in ottemperanza al Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 che prevede un periodo compreso tra il 01 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito con il sopracitato decreto regionale.

1.4 I Comuni rivieraschi della sponda veneta del Lago di Garda dovranno provvedere, ognuno per rispettiva competenza territoriale, all’emanazione di specifiche ordinanze balneari, coerenti con la presente ordinanza, seguendo le linee guida emanate da questa Regione ed allegate alla presente ordinanza, relativamente alla disciplina della sicurezza della balneazione in relazione alle competenze delle singole amm.ni Comunali in materia di gestione delle aree demaniali lacuali e delle caratteristiche geomorfologiche dei rispettivi litorali.
In particolare le ordinanze balneari di competenza dei Comuni dovranno disporre in merito alle attività consentite ed attenersi alle norme contenute nella presente ordinanza e contenere specifiche disposizioni in materia di: salvamento, limite della zona riservata alla balneazione, zona relativa alla batimetrica di sicurezza o limite acque sicure e ubicazione dei corridoi di lancio.

ART.2) ZONE DI LAGO RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

2.1 Durante la stagione balneare gli specchi acquei antistanti la fascia costiera compresa tra i comuni di Malcesine e Peschiera del Garda, rientranti nella sponda veneta del Lago di Garda, per una distanza di 100 (cento) metri dalla costa, anche quando non delimitati sono riservati alla balneazione.

2.2 Le modalità di segnalazione della zona riservata alla balneazione verranno definite dalle Ordinanze balneari emesse da ogni Comune territorialmente competente.

2.3 Nello specchio acqueo riservato alla balneazione è vietata la navigazione e l’ormeggio (anche temporaneo con ancora) di qualsiasi natante e/o galleggiante, compresi windsurf, kiteboarding, wingfoil, efoil e similari anche con propulsione elettrica, fatte salve le seguenti eccezioni:

  •  natanti da diporto con esclusiva propulsione a remi/pale tipo Jole, canoe, pattini, mosconi, lance, SUP (Stand Up Paddle) nonché pedalò e similari;
  •  mezzi della Pubblica Amministrazione in servizio d’istituto, nonché mezzi di soccorso e mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti devono tenersi ad almeno 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

2.4 Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio, le cui caratteristiche sono indicate al successivo articolo 22. Tale obbligo non vige ove non vi sia presenza di bagnanti o persone sulla spiaggia, fermo restando che l’avvicinamento ovvero l’allontanamento dovrà avvenire perpendicolarmente alla costa ad una velocità non superiore ai 3 nodi.

2.5 Sono inoltre vietati nello specchio acqueo riservato alla balneazione l’ormeggio, l’ancoraggio o l’alaggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati.

2.6 È altresì vietato l’atterraggio di qualsiasi tipo di velivolo nelle spiagge e nelle aree riservate alla balneazione e sorvolare le stesse ad una quota inferiore a 300 metri, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, ovvero di quelli appositamente autorizzati. È inoltre vietato lanciare dai velivoli che sorvolano le aree destinate alla balneazione qualsiasi oggetto o liquido ed effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini.

ART.3) ZONE DI LAGO VIETATE ALLA BALNEAZIONE

La balneazione e i tuffi sono PERMANENTEMENTE VIETATI:

  1. nelle zone portuali presso i pontili ad utilizzo commerciale o approdi per unità di navigazione, nelle aree destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse;
  2. in prossimità di imboccature e zone destinate all’approdo di unità in servizio pubblico ed unità da diporto;
  3. all’interno degli eventuali corridoi di lancio delle unità da diporto;
  4. nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere;
  5. nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie;
  6. nelle zone dichiarate non balneabili con le specifiche ordinanze di cui al punto 1.3 da parte di ogni Comune competente territorialmente.

Nelle sopra elencate zone in cui vige per mezzo della presente Ordinanza il divieto di balneazione, nonché tuffi dai pontili, attracchi e lungolago, sarà cura dell’Amministrazione Comunale competente per territorio, prevedere l’affissione di apposita cartellonistica di divieto, da esplicare sui cartelli in lingua: italiana, inglese, tedesca ed altra ritenuta utile in funzione dei flussi turistici del territorio.

ART.4) SERVIZI DI SALVAMENTO

4.1 Il servizio di salvamento è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso lacuale, secondo quanto stabilito dalle Ordinanze balneari adottate da ciascun Comune di cui al punto 1.3.

ART.5) NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE

Durante la navigazione, le unità da diporto dovranno osservare le norme contenute nella L.R. Veneto 01.12.1989, n.52 e s.m.i.

ART.6) DISCIPLINA DELLA PESCA

6.1 Nelle zone riservate alla balneazione di cui all’art. 2, durante la stagione balneare di cui all'art. 1.2, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, inclusa quella subacquea, a meno di 100 (cento) metri dalla costa. Nei restanti orari, la pesca è consentita, secondo norme e regolamenti vigenti, purché la zona non sia interdetta.
Tali divieti si applicano solo in presenza di bagnanti sulla spiaggia e/o in acqua, comunque quando presenti entro un raggio di 100 m.
Nelle zone segnalate di cui all’art. 2.2, durante la stagione balneare di cui all'art. 1.2, è sempre vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, inclusa quella subacquea.

6.2 È vietato caricare l’arma subacquea in presenza di bagnanti. È altresì vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

ART.7) DISCIPLINA PER JOLE, PATTINI, SANDOLINI, PEDALÒ, CANOE, MOSCONI, TAVOLE A VELA, DESTINATI AL DIPORTO DEI BAGNANTI (COSIDDETTI PICCOLI NATANTI)

7.1 Disciplina Jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti similari:

  •  i natanti a remi o a pedali denominati Jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti similari possono navigare entro 100 (cento) metri dalla costa in ore diurne.
  •  Le persone che utilizzano tali natanti qualora privi di capacità natatorie dovranno sempre indossare i giubbotti di salvataggio, fatto salvo quando il medesimo si trova a stazionare in acque sicure (su specchio acqueo con fondale non superiore ad 1 metro di profondità).
  •  L’uso dei medesimi natanti è vietato all’interno dei porti, approdi, nei pressi di pontili o attracchi, in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere e nelle zone vietate alla balneazione.
  •  Essi non dovranno mai attraversare o ostacolare le rotte delle navi adibite a servizio pubblico di linea.

7.2 Disciplina dei natanti a vela con superficie non superiore a 4 metri quadrati

  •  I natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e le tavole a vela durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne oltre i 100 (cento) metri dalla costa e non possono allontanarsi più di un miglio nautico (1.852 metri) dalla costa.
  •  I natanti di cui sopra non possono essere condotti da persone di età inferiore ai 14 anni. Si prescinde da tale requisito nei casi previsti dall’art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005, ossia per la partecipazione all’attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai rispettivi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e che i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
  •  Le persone a bordo devono indossare il giubbotto di salvataggio e quando superano i 300 (trecento) metri dalla costa devono, altresì, essere muniti delle dotazioni di salvataggio e di sicurezza elencati nel Decreto n.146/2008.
  •  La navigazione per i predetti natanti è vietata dal tramonto all’alba.
  •  Durante la stagione balneare, nelle acque riservate alla balneazione o, comunque, frequentate da bagnanti, l’attraversamento è consentito tramite gli appositi “corridoi di lancio” di cui alla presente Ordinanza, ovvero in mancanza di questi, seguendo una rotta perpendicolare alla costa e con andatura ridotta al minimo e comunque non superiore a 3 (tre) nodi.

ART.8) DISCIPLINA PER TAVOLE A REMI DENOMINATE SUP (STAND UP PADDLE) O SIMILARI.

8.1 Disciplina e utilizzo:

  1. L’utilizzo dei SUP è subordinato, oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
  2. L’utilizzo dei SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo lacuali assicurate (condizioni del lago calmo e assenza di vento).

8.2 Divieti di navigazione e impiego:

Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:

  •  a distanze dalla costa superiori a 100 (cento) metri;
  •  a distanze che intralcino le rotte delle navi e degli approdi;
  •  a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
  •  a meno di 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dalle unità intente alla pesca.

8.3 Requisiti per la condotta

  1. L’età minima per le tavole a remi (SUP) è di 14 anni, fatti salvi i casi in cui i minori di 14 anni sono accompagnati da chi ne esercita la potestà genitoriale, ovvero da maggiorenni, da essi delegati, anche con altro SUP, che dovrà mantenersi nelle vicinanze del minore.
  2.  È fatto obbligo, per gli utilizzatori di tavola SUP, di indossare il giubbotto di salvataggio, fatto salve le navigazioni entro la batimetrica delle acque sicure (batimetrica di 1 metro).
  3.  La navigazione con tavola SUP all’interno della zona di lago destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata.
  4.  Il conduttore della tavola SUP dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, interrompendo, in questo caso, la navigazione qualora le condizioni di lago e di vento non gli consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo, rientrando a riva.
  5. La navigazione con tavola SUP all’interno della zona di lago riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima e comunque compatibilmente con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

8.4 Partenza e atterraggio

  1. La partenza e l’atterraggio può avvenire presso un qualunque punto della costa accessibile in massima sicurezza, con l’esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di questa Ordinanza o di altri provvedimenti.
  2. La partenza e l’atterraggio può avvenire anche da bordo di natanti, imbarcazioni e navi da diporto alla fonda purché vengano rispettate le norme del presente capo e la navigazione con le tavole SUP si svolga a una distanza non superiore a metri 100 (cento) dalle unità che le trasportano.

8.5 Regole per prevenire gli abbordi in mare (lago).
Il SUP, in quanto mezzo idoneo per essere usato come mezzo di trasporto sull’acqua, rientra nel campo di applicazione della COLREG 72 e pertanto la navigazione dovrà avvenire secondo quanto prescritto da tale regolamento.

ART.9) DISCIPLINA PER TAVOLA A VELA, WINDSURF, FOIL ELETTRICI E SIMILARI

9.1 Divieti

Alle tavole a vela (windsurf - foil elettrici) e mezzi similari è fatto divieto di navigare:

  1. all’interno dei porti, dai pontili, dai lungolago e dagli attracchi ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dall’imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  2. negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
  3. dal tramonto all’alba ed in condizioni meteo lacuali e di visibilità che ne sconsiglino l’utilizzo anche in considerazione della manovra di rientro verso terra;
  4. durante la stagione balneare estiva entro 300 (trecento) metri dalla costa;
  5. a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri), fatti salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all’occorrenza;
  6.  nelle zone destinate all’ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da navi del servizio pubblico di linea o alla fonda;
  7. a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
  8. ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
  9.  a meno di 500 (cinquecento) metri dalle navi in navigazione del servizio pubblico di linea.

9.2  Partenza e atterraggio

  •  Durante la stagione balneare, la partenza e l’atterraggio delle tavole a vela e mezzi similari per raggiungere la zona di lago in cui è possibile effettuare l’attività, è consentita a mezzo di appositi corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo rotte perpendicolari alla costa e con andatura ridotta al minimo e comunque non superiore a 3 (tre) nodi in specchi acquei caratterizzati da assenza di bagnanti.
  •  Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio.
  •  La partenza e l’atterraggio, oltre i 100 (cento) metri dalla costa, può avvenire da unità iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti in conto proprio, da unità di diporto commerciale o da unità da diporto.

9.3  Requisiti per la condotta

  •  Per la condotta delle tavole a vela l’età minima è quella prevista da vigenti norme, circolari e regolamenti delle Federazioni sportive di riferimento.
  •  In ogni caso, si intendono fatte salve le disposizioni relative a responsabilità eventualmente coinvolgenti soggetti che non hanno compiuto la maggiore età.

9.4 Dotazioni di sicurezza

  •  Il conduttore delle tavole a vela e unità similari deve indossare permanentemente dispositivi individuali di salvataggio come previsto dalle vigenti norme, circolari e regolamenti delle Federazioni sportive di riferimento, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
  •  La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona, salvo eventuale differente omologazione/certificazione della stessa, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.
  •  Le persone che svolgono tale attività, ovvero le persone fisiche/giuridiche che effettuano attività di locazione/scuola, saranno ritenute direttamente responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

9.5 Sosta e deposito

 All’interno dei corridoi di lancio sono vietati la sosta e l’ormeggio di qualsiasi unità, nonché il deposito di attrezzatura dedicata agli sport acquatici. I tratti di arenile antistanti i citati corridoi, ad esclusione dei primi 5 mt. di battigia, possono essere temporaneamente occupati, esclusivamente nelle ore diurne, dall’attrezzatura sportiva necessaria all’uso privato e solo per il tempo indispensabile a preparazione, uso e disarmo della stessa.

ART.10) DISCIPLINA PER TAVOLE CON AQUILONE - KITEBOARDING – WINGFOIL E SIMILARI - KITE ZONE

Si rinvia a quanto disciplinato con Ordinanza n.55 del 17/3/2025 e smi dell’Unità Operativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione della Regione del Veneto.

ART.11) DISCIPLINA PER TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSO (SURF, BODYSURF E SIMILARI)

11.1  Generalità

  • Per la conduzione della tavola sospinta da moto ondoso, in analogia a quanto previsto dall’articolo 39, comma 4, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all’attività di istruzione svolta da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi.
  • Rimangono ferme le disposizioni di legge riguardanti le responsabilità relative ai minori di anni diciotto.

11.2  Limiti e divieti di navigazione

 Fermo restando quanto previsto dalla presente Ordinanza di sicurezza balneare in materia di limiti di distanza dalla costa, ai surf, bodysurf e similari è fatto divieto di navigare:

  • all’interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento)metri dai pontili, approdi e lungolago;
  • dall’imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  • negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
  • durante la stagione balneare estiva all’interno della fascia di lago riservata alla balneazione;
  • dal tramonto all’alba ed in condizioni meteo lacuali e di visibilità sfavorevoli in ragione dell’attività svolta;
  • a distanze dalla costa superiori a 1 miglio nautico (metri 1.852) qualora in attività ricreativa in presenza di onda che ne giustifichi l’utilizzo a tale distanza, salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all’occorrenza;
  • nelle zone destinate all’ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle rotte delle navi adibite al trasporto pubblico di linea;
  •  a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
  •  a meno di 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dalle unità intente alla pesca.

11.3 Deroghe

  • I limiti/divieti di navigazione di cui al precedente punto decadono all’interno degli specchi acquei assentiti in concessione per l’uso esclusivo delle attività sportive in questione.
  • Tali aree devono essere opportunamente delimitate ed indicate in maniera facilmente riconoscibile attraverso boe e cartellonistica dalle quali risulti chiaramente che all’interno delle aree in parola è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni attività nautica e balneare diversa da quella in oggetto.

ART.12) DISCIPLINA PER E-BIKE ACQUATICHE E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

12.1 Requisiti per la condotta

  • L’età minima per l’utilizzo è 16 anni.

12.2 Limiti di utilizzo e divieti di navigazione

  1. L’ utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo lacuali favorevoli ed assicurate ed in particolare con condizioni di lago fino al valore di forza 2 della scala Douglas (altezza massima dell’onda di 0,5 metri);
  2. è vietato l’utilizzo nella fascia lacuale riservata alla balneazione e ad una distanza superiore a 1.000 (mille) metri dalla costa;
  3. durante la stagione balneare estiva, l'attraversamento della fascia lacuale prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio. Deve, inoltre, essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
  4. è vietato l’utilizzo ad una distanza inferiore a 1.000 metri dalle navi adibite al servizio pubblico di linea, anche quando alla fonda, a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca ed a unità intente alla pesca;
  5. è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente articolo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, dai pontili, o dagli attracchi, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi;
  6. le unità in transito nel tratto di lago in cui naviga una e-bike acquatica dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da garantire, in ogni momento, la possibilità di manovrare in sicurezza senza interferire con i predetti mezzi;
  7. è fatto obbligo per l’utilizzatore e l’operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d’istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l’apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
  8. è fatto obbligo per l’utilizzatore di indossare idoneo giubbotto di salvataggio, compatibile con le caratteristiche dell’apparecchiatura;
  9.  è fatto obbligo di attivare una copertura assicurativa per danni a persone o cose.

ART.13) DISCIPLINA PER MOTO D’ACQUA, JETSURF E MEZZI SIMILARI

In base a quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 171/2005 “Codice della nautica da diporto”, per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari è richiesto il possesso della patente nautica.

13.1 Limiti e divieti di navigazione

  1. Fermo restando quanto già previsto nella presente Ordinanza, alle unità da diporto denominate acquascooter, moto d’acqua, jet-ski e natanti similari è fatto divieto di navigare:
  • all’interno dei porti, presso gli approdi o pontili ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dall’imboccatura o dai medesimi pontili/approdi e lungo le rotte di accesso agli stessi. L’attraversamento dei predetti sorgitori/pontili/attracchi/scivoli (questi ultimi se autorizzati) è, tuttavia, consentito per l’arrivo e la partenza e per l’approvvigionamento del carburante presso il distributore e soste tecniche, purché avvenga con rotte dirette, perpendicolari alla costa e con velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
  •  negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
  • durante la stagione balneare entro 500 (cinquecento) metri dalla costa, durante il restante periodo dell’anno entro 300 (trecento) metri dalla costa. Le zone di lago consentite devono essere raggiunte attraverso i corridoi di lancio e con velocità non superiore a 3 (tre) nodi, e comunque idonea al buon governo dell’unità;
  • dal tramonto all’alba ed in condizioni meteo lacuali e di visibilità sfavorevoli;
  • oltre un miglio nautico (1.852 metri) dalla costa;
  • nelle zone destinate all’ancoraggio delle navi, ovvero dalle rotte delle navi adibite al servizio pubblico di linea dalle quali devono mantenere una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri;
  • a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
  • ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dalle unità intente alla pesca;
  • ad una distanza non superiore ad un miglio nautico dal mezzo nautico di base, qualora l’acquascooter operi come battello di servizio/tender.
  1. È vietato, altresì, condurre la moto d'acqua: entro i 500 (cinquecento) metri dalla costa;
  •  navigare entro 500 (cinquecento) metri dalle unità adibite al servizio pubblico di linea;
  •  per gareggiare in velocità;
  •  per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone;
  •  i limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione dovrà sempre essere condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella COLREG 72.

13.2 Limiti di velocità

 Si rinvia alla disciplina prevista dalla Legge Regionale n.52/1989.

13.3 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

  1. I conduttori di acquascooter e unità similari e le persone a bordo devono indossare permanentemente dispositivi individuali di salvataggio come previsto dalle vigenti norme, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
  2. Le suddette unità dovranno, inoltre, essere equipaggiate con le seguenti dotazioni di sicurezza:
  •  una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio;
  •  pompa o altro mezzo di esaurimento;
  •  n. 1 estintore tipo 13 B.
  1.  I mezzi nautici in questione devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l’arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il predetto dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
  2. In aggiunta a tali dispositivi, le ditte che effettuano la locazione delle moto d’acqua potranno munire i mezzi in dotazione di un dispositivo di spegnimento o rallentamento a distanza da utilizzare in caso in cui il conducente non osservi i limiti di navigazione, o comunque, proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e/o della balneazione in genere.
  3. Il numero delle persone trasportate, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

13.4 Partenza, atterraggio e conduzione

  1. Durante la stagione balneare estiva, la partenza e l’atterraggio degli acquascooter/moto d’acqua e mezzi similari, deve avvenire dai porti, osservando le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, ovvero solo attraverso corridoi di lancio, all’uopo predisposti dai concessionari autorizzati.
  2. La navigazione all’interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e, comunque, non superiore a 3 nodi.
  3. Sono vietati la sosta (anche temporanea) e l’ormeggio all’interno dei corridoi di lancio, sulla spiaggia, sulla battigia e nello specchio acqueo riservato alla balneazione, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti.
  4. Durante la navigazione, il conduttore degli acquascooter/moto d’acqua e mezzi similari e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento pericoloso evitando, altresì, di assumere posizioni di guida non corrette.

13.5 Sosta e deposito

Fatte salve le disposizioni emanate dagli Enti competenti, in ordine all’utilizzo del pubblico demanio lacuale, sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale di giurisdizione è vietato:

  1. depositare acquascooter/moto d’acqua e similari, nel corso della stagione balneare estiva sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate mediante apposita autorizzazione/concessione degli Enti competenti;
  2. durante la stagione balneare estiva, effettuare l’alaggio/varo al di fuori degli appositi scivoli esistenti presso porti, approdi e strutture per l’assistenza alla nautica da diporto;
  3. tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, dentro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
  4. eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti;
  5. trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d’acqua con l’ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, etc.).

ART.14) DISCIPLINA PER ACQUASCOOTER SUBACQUEI

Per acquascooter subacqueo si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ad assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling.

14.1 Condizioni per utilizzo

L’utilizzo degli acquascooter subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

  •  la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteo lacuali favorevoli, entro 1 miglio nautico dalla costa ovvero anche a distanza maggiore purché in un raggio di 50 (cinquanta) metri da un'unità appoggio debitamente segnalata;
  •  il conduttore deve aver compiuto i 16 anni di età ferma restando l’eventuale diversa indicazione fornita dal costruttore limitatamente all’età idonea all’utilizzo;
  •  l’operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere sempre appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l’attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 (cinquanta) metri;
  •  è fatto obbligo all’utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d’istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l’apparecchiatura;
  •  per raggiungere la zona nella quale poter utilizzare il mezzo in parola, l’operatore potrà utilizzare un’unità d’appoggio ovvero, qualora la partenza avvenga dalla riva, potrà transitare nella fascia riservata alla balneazione, in area sgombra da bagnanti, alla minima velocità consentita (massimo 3 nodi) ed in modo quanto più perpendicolare alla costa.

14.2 Divieti

Durante l’arco dell'intero anno solare, a similitudine di quanto stabilito per le attività subacquee, è fatto divieto di navigare e utilizzare gli acquascooter subacquei:

  • a distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi da pesca e dalle unità intente alla pesca;
  • a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle navi adibite al trasporto pubblico di linea e anche alle unità ancorate fuori dai porti;
  • in zone di lago di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi;
  • all’interno dei porti e ad una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dall’imboccatura, ovvero dai pontili/attracchi d’ormeggio;
  • nei tratti di lago antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze di interdizione;
  • nelle zone lacuali interdette alla balneazione;
  • nelle zone lacuali interdette da apposita Ordinanza;
  • nella fascia lacuale riservata alla balneazione così come definita dalla presente Ordinanza di sicurezza balneare.

ART.15) DISCIPLINA PER JETLEV FLYER, FLYBOARD E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

15.1 Requisiti

  1. L’età minima per l’utilizzo è quella prevista dalle vigenti norme di riferimento;
  2. possesso della patente nautica in corso di validità, fatto salvo il caso in cui a bordo della moto d’acqua o del mezzo nautico d’appoggio vi sia un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l’utilizzatore sia munito di patente nautica.

15.2 Limiti di utilizzo e divieti di navigazione

  1. L’utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo lacuali favorevoli ed assicurate;
  2. l’attività deve essere svolta in area sgombera da altre attività di superficie e subacquee, ad una distanza dalla costa di almeno 300 (trecento) metri, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell’apparecchiatura;
  3. durante la stagione balneare estiva, l'attraversamento della fascia di lago prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio. Deve, inoltre, essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
  4. al di fuori della stagione balneare estiva, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico- nautica al fine di evitare incidenti;
  5. in ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 (dieci) metri dalla superficie acquea;
  6. è vietato l’utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza superiore ad un miglio nautico dalla costa o un miglio nautico dall’unità madre, nel caso in cui sia asservito ad un’unità da diporto;
  7. è vietato l’utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle navi adibite al servizio pubblico di linea anche se alla fonda, a 100 (cento) metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, ovvero da unità intente alla pesca;
  8. è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente articolo all'interno dei porti, dai pontili o dagli attracchi, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi;
  9. le unità in transito nel tratto lacuale in cui opera un JetLev Flyer o un Flyboard dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da garantire, in ogni momento, la possibilità di manovrare in sicurezza senza interferire con i predetti mezzi;
  10. è fatto obbligo all’utilizzatore e all’operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d’istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l’apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
  11. è fatto obbligo per l’utilizzatore di indossare idoneo giubbotto di salvataggio, compatibile con le caratteristiche dell’apparecchiatura.

ART.16) DISCIPLINA PER LO SCI NAUTICO

 L’esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 20/07/1994, n.550, cui si fa espresso rinvio, nonché da quanto previsto dalla Legge Regionale n.52/1989 (legge a valenza interregionale).

16.1 Limiti e divieti di navigazione

Fermo restando quanto previsto dalla presente Ordinanza alle unità impiegate nell’esercizio dello sci nautico è fatto divieto di navigare:

  1. all’interno dei porti, ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dall’imboccatura e dagli attracchi, pontili, ovvero lungolago, lungo le rotte di accesso ai medesimi e alle rotte delle navi adibite al servizio pubblico di linea, dalle quali devono mantenere la predetta distanza di 500 metri;
  2. ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla costa e superiore a 3 (tre) miglia nautiche dalla costa;
  3. negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
  4. dal tramonto all’alba e in condizioni meteo lacuali e di visibilità sfavorevoli;
  5. nelle zone destinate all’ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da navi da passeggeri o anche alla fonda;
  6. a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
  7. a distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dalle unità intente alla pesca;
  8. è vietato all’unità di traino trasportare altre persone oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di 2 (due) sciatori.

16.2. Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento.

L’esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l’osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:

  1. il conduttore dell’unità trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 (due) anni, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
  2. il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona abile al nuoto;
  3. l’età minima per praticare lo sci nautico è di 14 anni, fatte salve per attività svolte con scuole e istruttori qualificati, ovvero per manifestazioni autorizzate ove sia previsto ed indicato il limite d’età inferiore ai 14 anni;
  4. durante lo svolgimento dell’attività nautica in questione, è fatto obbligo allo sciatore di indossare dispositivi individuali di salvataggio come previsto dalle vigenti norme di riferimento;
  5. l’unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l’inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
  6. ciascuna unità non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
  7. l’unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all’uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
  8. durante le varie fasi dell’esercizio, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 (dodici) metri, come previsto dalla LR n. 52/1989;
  9.  la distanza laterale di sicurezza tra un’unità trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
  10.  l’unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
  11. è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire lo sciatore, in caso di caduta di quest’ultimo;
  12.  le persone che svolgono tale attività, anche a fine di lucro, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esercizio di tali attività;
  13. durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l’arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti secondo le norme stabilite nella presente Ordinanza;
  14. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 (cinquecento) metri dalla costa;
  15. i limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione dovrà essere condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana. Siano, altresì, osservate le norme contenute nella COLREG 72.

16.3 Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

L’esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

  1. per conto proprio/privato;
  2. da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
  3. mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico;
  4. l’esercizio dello sci nautico per conto terzi in acque lacuali deve essere esclusivamente esercitato con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 550/1994. Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell’autorizzazione, il quale può affidarne l’esercizio ai suoi dipendenti;
  5. lo sci nautico è esercitato anche con unità di diporto commerciale;
  6. le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono realizzare impianti di campi di sci, corridoi di lancio, trampolini di salto, apparecchiature per lo slalom, etc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale rilasciata dagli Enti competenti;
  7. in ogni caso, tali impianti non possono essere ubicati lungo le rotte di accesso ai porti, approdi o pontili ed all’imboccatura degli stessi, nelle zone lacuali di basso pescaggio ed ampiezza e nelle zone utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca.

ART.17) DISCIPLINA PER L’ATTIVITÀ DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

La disciplina dello sci nautico, contenuta nel DM 550/1994 si applica anche al paracadutismo ascensionale in quanto attività assimilabile, come stabilito dalle vigenti circolari ministeriali in materia. La predetta attività è sottoposta anche alle norme concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

17.1 Limiti e divieti di navigazione

Fermo restando quanto previsto dalla presente Ordinanza, alle unità impiegate nell’esercizio del paracadutismo ascensionale è fatto divieto di navigare:

  1. all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  2. ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dai pontili, dagli attracchi e dalle spiagge e dalle rotte delle navi adibite al trasporto pubblico di linea;
  3. ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla costa e superiore a 3 (tre) miglia nautiche dalla costa;
  4. negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
  5. nel raggio di 500 (cinquecento) metri dall’imboccatura dei porti, degli attracchi e dei pontili;
  6. dal tramonto all’alba e in condizioni meteo lacuali e di visibilità sfavorevoli;
  7. nelle zone destinate all’ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle navi adibite al trasporto pubblico passeggeri o anche alla fonda;
  8. a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
  9. a distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e da unità intente alla pesca.

17.2 Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

L’esercizio del paracadutismo ascensionale deve essere effettuato sotto l’osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:

  1. il conduttore dell’unità trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 (due) anni, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore e indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
  2. il conduttore deve essere sempre assistito da nuotatore esperto;
  3. l’età minima per praticare il paracadutismo ascensionale è di 14 anni, fatte salve per attività svolte con scuole e istruttori qualificati, ovvero per manifestazioni autorizzate ove sia previsto ed indicato il limite d’età inferiore ai 14 anni;
  4. durante lo svolgimento dell’attività nautica in questione, è fatto obbligo alla persona trainata di indossare dispositivi individuali di salvataggio come previsto dalle vigenti norme di riferimento;
  5. l’unità trainante deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Deve essere, inoltre, munita di un dispositivo per l’inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
  6.  ciascuna unità può trainare soltanto un paracadute omologato per il corrispondente numero massimo di persone trasportabili e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
  7. l’imbragatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità;
  8. il paracadute deve essere conforme a quanto previsto dalle vigenti norme, circolari, regolamenti delle Federazioni sportive di riferimento e omologato;
  9.  l’unità trainante deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all’uso per ogni paracadutista, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
  10.  l’unità trainante deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all’unità stessa e di un verricello, il quale dovrà, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
  11. durante le varie fasi dell’esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 12 (dodici) metri, salvo che nelle fasi di decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell’unità trainante;
  12.  la distanza laterale di sicurezza tra l’unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore alle dimensioni del complesso (cavo sportivo - paracadute) trainato e, comunque, non inferiore a 50 (cinquanta) metri;
  13. l’unità trainante deve essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale;
  14. è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire la persona trainata, in caso di caduta di quest’ultima, nonché navigare a distanza non di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;
  15. le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esercizio di tali attività;
  16. durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l’arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza;
  17. il decollo ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 (cinquecento) metri dalle spiagge e dalle rotte delle unità adibite al trasporto pubblico di linea;
  18. il paracadutismo ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi (36,3 metri) dallo specchio acqueo;
  19. è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo;
  20.  quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l’atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;
  21. i limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente;
  22. è fatto divieto di praticare l’attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisioni, tra i mezzi trainanti e tra gli stessi paracadute;
  23. la navigazione dovrà essere condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in lago;
  24. siano sempre osservate le norme contenute nel Regolamento Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 72).

17.3 Tipologia di esercizio

  1. L’esercizio del paracadutismo ascensionale può essere effettuato:
  • per conto proprio/privato/conto terzi/diporto commerciale;
  • da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
  • medianti motoscafi e unità noleggiati al pubblico.
  1. L’esercizio dell’attività effettuata da parte delle scuole comporta anche l’osservanza delle seguenti condizioni:
  • avvenuta stipulazione di polizza assicurativa atta a coprire gli eventuali danni causati dall’attività di scuola di paracadutismo ascensionale;
  • utilizzo di istruttori abilitati all’insegnamento dell’attività;
  • utilizzo di personale ausiliario in possesso di brevetto di assistente bagnante, rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
  • l’esercizio del paracadutismo ascensionale per conto terzi deve essere esclusivamente esercitato con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 550/1994. Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell’autorizzazione, il quale può affidarne l’esercizio ai suoi dipendenti;
  • le società sportive, gli enti balneari, le scuole di paracadutismo ascensionale e gli altri sodalizi nautici che intendono realizzare impianti fissi (trampolini, piattaforme, etc.) devono preventivamente munirsi di apposita concessione rilasciata dagli Enti competenti;
  • in ogni caso, tali impianti non possono essere realizzati lungo le rotte di accesso ai porti, degli attracchi dei pontili ed all’imboccatura degli stessi, nelle zone di lago di basso pescaggio e nelle zone lacuali utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca e, comunque, sulle rotte delle navi adibite al servizio pubblico di linea.

ART.18) DISCIPLINA PER IL TRAINO DI GALLEGGIANTI (DENOMINATI BANANA BOAT E SIMILARI)

Si rinvia a quanto disciplinato con Ordinanza n.55 del 17/3/2025 e smi dell’Unità Operativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione della Regione del Veneto.

ART.19) LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO A REMI O PEDALI NONCHÉ DI QUELLI COMUNEMENTE DENOMINATI JOLE, SUP, PATTINI, SANDOLINI, TAVOLE A VELA E NATANTI A VELA.

 La locazione di natanti da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela è disciplinata dal D.Lgs 171/2005, Ordinanza n. 39/2007, DGR 1813/2018, DM 1 settembre 2021.

19.1 Disciplina e utilizzo

 Fermo restando quanto disciplinato nella presente Ordinanza per i natanti da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela, SUP e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. destinati al diporto dei bagnanti, la locazione dei medesimi è disciplinata come segue: 

  • la locazione può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un’ora dopo l’alba a un’ora prima del tramonto con lago e condizioni climatiche assicurate favorevoli;
  • la locazione è comunque vietata in caso di avverse condizioni meteo ed il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone;
  • ai sensi del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n°146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a m. 3,50

3 persone

Lunghezza f.t. superiore a m. 3,50 e fino a m. 4,50

4 persone

Lunghezza f.t. superiore a m. 4,50 e fino a m. 6,00

5 persone

Lunghezza f.t. superiore a m. 6,00 e fino a m. 7,50

6 persone

Lunghezza f.t. superiore a m. 7,50 e fino a m. 8,50

7 persone

Lunghezza f.t. superiore a m. 8,50

9 persone

 
  • per i natanti omologati prodotti in serie il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione e riportato anche sulla targhetta di omologazione della casa costruttrice;
  • i natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14;
  • il locatore dovrà preventivamente richiedere apposita dichiarazione di capacità al nuoto per tutte le persone che utilizzeranno il natante. Qualora vi siano persone che non abbiano tale capacità, il natante dovrà essere noleggiato solo per lo stazionamento in acque sicure e con l’obbligo di indossare il giubbotto di salvataggio per coloro i quali hanno dichiarato di non avere una sufficiente capacità natatoria;
  • il locatore per l’esercizio della propria attività al fine di garantire la richiesta sicurezza deve avvalersi di un esperto nuotatore e dotarsi di una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, che deve contenere almeno le sottoindicate dotazioni minime necessarie per il primo soccorso: guanti in lattice (misura media e misura piccola), cerotti per sutura, n. 2 lacci emostatici, n.2 flaconi da 500 cc di soluzione fisiologica, n. 2 mascherine per respirazione bocca a bocca;
  • il locatore deve tenere sempre approntata e pronta all’impiego un'idonea unità riservata al salvataggio con salvagente anulare e assistenza per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati;
  • il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo e deve annotare su apposito registro il nome, cognome, il telefono cellulare (accertandosi che abbia carica sufficiente per il periodo di locazione), il domicilio del locatario e la durata della locazione;
  • è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un telefono cellulare per consentire una pronta rintracciabilità in caso di soccorso e il cui recapito telefonico dovrà essere comunicato, ad inizio dell’attività, alla Sala Operativa della Guardia Costiera del Lago di Garda;
  • il locatore dovrà segnalare immediatamente agli organi preposti e al coordinamento del soccorso lacuale, eventuali incidenti connessi alla attività di locazione, mediante chiamata telefonica al numero blu 1530 (numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze in lago, valido su tutto il lago di Garda) oppure alla Sala Operativa del 1°Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera Lago di Garda (0365/21300 – E_MAIL: gclagodigarda@mit.gov.it), ovvero via VHF/FM sul CANALE 16.

ART.20) CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO

All’interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio.

I corridoi di lancio posizionati lungo la sponda veneta del Lago di Garda sono da ritenersi “ad uso Pubblico” a prescindere dal soggetto che lo realizza e su cui grava l’onere di mantenerlo in efficienza.

20.1 Caratteristiche e generalità

  •  Le unità a vela o a motore, che intendono attraversare le zone di lago riservate alla balneazione, devono utilizzare gli appositi corridoi di lancio/atterraggio.
  •  L’installazione di corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche contenute nella presente ordinanza. Il posizionamento del corridoio dovrà non interferire con l’attività di balneazione.
  •  I corridoi di lancio potranno essere realizzati anche dall’Amministrazione Comunale su spiagge libere;

Gli stessi corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  •  larghezza a terra da metri 20 (venti) a metri 40 (quaranta). Tale misura, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10 (dieci), potrà essere ridotta qualora il fronte lago della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 (venti);
  •  lunghezza non inferiore, dove possibile, a metri 150 (centocinquanta) e consigliata a metri 300 (trecento);
  •  delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata, distanziati dai 15 (quindici) ai 20 (venti) metri, o altro sistema, a condizione che lo stesso sia compatibile con la sicurezza della navigazione nelle fasi di lancio ed atterraggio;
  •  individuazione dell'imboccatura a lago mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
  •  cartelli posti, a cura del titolare del corridoio, all'inizio del corridoio stesso riportanti in lingua inglese, francese e tedesca l'indicazione "CANALE RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE, DI ANCORAGGIO E DI SOSTA CON QUALSIASI UNITA’”;
  •  all’inizio del corridoio, lato lago, deve essere posizionato un cartello ben visibile, redatto in lingua inglese, francese e tedesca, indicante “CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE, DI ANCORAGGIO E DI SOSTA CON QUALSIASI UNITA’”.

 

(Per lo schema delle caratteristiche di corridoi di lancio si rimanda al file "154__Schema corridoi di lancio.pdf" inserito come allegato, ndr)

 

 

 

 

20.2.  Norme di comportamento

  •  Le unità a vela, comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre)nodi;
  •  le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

ART.21) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari agli ingressi degli stabilimenti o strutture balneari e nelle spiagge libere, a cura delle Amministrazioni Comunali costiere della sponda veneta del Lago di Garda in luoghi visibili dagli utenti (pontili, approdi, lungolago, porti, etc.), per tutta la durata di efficacia della stessa.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della verifica del rispetto della presente Ordinanza.

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, dovrà essere sanzionato ai sensi dell’art.28 comma 1 della L.R. n°52/1989 (da 103 euro a 516 euro – applicata 172 euro), salvo che il fatto non costituisca reato, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento saranno punite ai sensi degli articoli 650 e 673 del Codice Penale e dell’articolo 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n°171 “Codice della Nautica da Diporto”.

La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza della navigazione correlata alle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.

A tutti i soggetti chiamati ad adottare le misure previste nella presente Ordinanza si concede un termine di trenta giorni a partire dal 15 maggio 2025 per l’adeguamento.

1.5.  La presente Ordinanza modifica e sostituisce la precedente n.130 del 2/5/2024, sarà pubblicata nei siti istituzionali e trasmessa ai Comuni della sponda veneta ed a tutti gli Enti ed Organi competenti ed interessati per la massima diffusione della stessa.

Andrea Menin

(seguono allegati)

154_Schema_corridoi_di_lancio_556748.pdf
154__Allegato_DDR_154_12-05-2025_556748.pdf

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