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Materia: Viabilità e trasporti
Ordinanza DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA, NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI PORTO E PIANIFICAZIONE n. 154 del 12 maggio 2025
Ordinanza di sicurezza della navigazione in rapporto alla stagione balneare per la sponda veneta del lago di Garda.
Provvedimento emesso per impartire disposizioni cautelative per la circolazione di mezzi nautici nelle acque della sponda veneta del lago di Garda durante la stagione balneare.
Il Direttore
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
Visti gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 59, 97 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, che prevedono che le funzioni amministrative per l’utilizzazione turistico - ricreativa delle aree del demanio lacuale interessante il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale;
Considerata la necessità di disciplinare gli aspetti generali relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del lago in genere – posti in capo a questa Amministrazione – in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio lacuale lungo la fascia costiera della sponda veneta del lago di Garda, al fine di stabilire i limiti delle acque di balneazione e quelle di navigazione;
Visto il Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con DPR 28 giugno 1949, n. 631 – “Ordinamento amministrativo della navigazione interna”;
Visti i DD. MM. 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, 20 luglio 1994 n.550 relativi alla disciplina dello sci nautico;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999n. 205”;
Vista la Legge 08 luglio 2003 n. 172, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n.172”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto le linee di indirizzo emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n.34660 del 07/04/2006, avente ad oggetto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari”;
Visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
Vista la L.R. n.52 del 01 dicembre 1989 e s.m.i della Regione Veneto;
Vista la Legge Regionale del Veneto 4/11/2002, n. 33;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1728 del 25 maggio 1999 – “Istituzione del Servizio Ispettorati di Porto presso la Direzione Regionale Viabilità e Trasporti”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2003, n. 1880 che attribuisce le competenze degli Ispettorati di Porto - incardinati oggi nell’Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione - per le “Procedure Amministrative” tra cui viene attribuita la competenza ad emettere ordinanze per la sicurezza della navigazione interna;
Visto il Regolamento della Regione Veneto 12 agosto 2013, n. 2 “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda”;
Visto la D.G.R. 22 giugno 2021 n. 866 – “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i”;
Visto il decreto n. 178 del 1 luglio 2021 a firma del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, di individuazione degli atti e provvedimenti di competenza della U.O. Logistica Navigazione Ispettorati di Porto e Pianificazione, tra cui è ricompresa la competenza ad emanare ordinanze per la sicurezza della navigazione;
Considerato che ai sensi della sopra citata normativa e provvedimenti regionali, all’Unità Organizzativa LOGISTICA, NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI PORTO E PIANIFICAZIONE della Regione del Veneto sono conferite le competenze relative alla disciplina dell’esercizio di attività relative alla navigazione interna sul demanio lacuale e specificatamente nello specchio acqueo del lago di Garda “sponda veneta”;
Ritenuto opportuno disciplinare la sicurezza della navigazione in diretto rapporto con le attività balneari con riguardo alla primaria esigenza di garantire la sicura balneazione;
Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;
Richiamato il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
Dato atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116, la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto provvede annualmente a determinare la durata della stagione balneare;
Richiamata l’ordinanza n.130 del 02/05/2024;
Ritenuto di dover modificare e sostituire il testo dell’ordinanza n.130/2024 sopra richiamata per effetto di:
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ART. 1) DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 La presente Ordinanza disciplina la sicurezza della navigazione in diretto rapporto con le attività balneari durante la stagione balneare, con riguardo alla primaria esigenza di garantire la sicura balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo la costa della sponda veronese del lago di Garda nella rispettiva giurisdizione territoriale e lacuale di competenza.
1.2 La presente Ordinanza ha validità permanente per quanto attiene i profili di sicurezza della navigazione nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno.
1.3 Il periodo e la durata della stagione balneare, per quanto attiene la balneazione, vengono stabiliti con decreto regionale dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto in ottemperanza al Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 che prevede un periodo compreso tra il 01 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito con il sopracitato decreto regionale.
1.4 I Comuni rivieraschi della sponda veneta del Lago di Garda dovranno provvedere, ognuno per rispettiva competenza territoriale, all’emanazione di specifiche ordinanze balneari, coerenti con la presente ordinanza, seguendo le linee guida emanate da questa Regione ed allegate alla presente ordinanza, relativamente alla disciplina della sicurezza della balneazione in relazione alle competenze delle singole amm.ni Comunali in materia di gestione delle aree demaniali lacuali e delle caratteristiche geomorfologiche dei rispettivi litorali. In particolare le ordinanze balneari di competenza dei Comuni dovranno disporre in merito alle attività consentite ed attenersi alle norme contenute nella presente ordinanza e contenere specifiche disposizioni in materia di: salvamento, limite della zona riservata alla balneazione, zona relativa alla batimetrica di sicurezza o limite acque sicure e ubicazione dei corridoi di lancio.
ART.2) ZONE DI LAGO RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
2.1 Durante la stagione balneare gli specchi acquei antistanti la fascia costiera compresa tra i comuni di Malcesine e Peschiera del Garda, rientranti nella sponda veneta del Lago di Garda, per una distanza di 100 (cento) metri dalla costa, anche quando non delimitati sono riservati alla balneazione.
2.2 Le modalità di segnalazione della zona riservata alla balneazione verranno definite dalle Ordinanze balneari emesse da ogni Comune territorialmente competente.
2.3 Nello specchio acqueo riservato alla balneazione è vietata la navigazione e l’ormeggio (anche temporaneo con ancora) di qualsiasi natante e/o galleggiante, compresi windsurf, kiteboarding, wingfoil, efoil e similari anche con propulsione elettrica, fatte salve le seguenti eccezioni:
2.4 Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio, le cui caratteristiche sono indicate al successivo articolo 22. Tale obbligo non vige ove non vi sia presenza di bagnanti o persone sulla spiaggia, fermo restando che l’avvicinamento ovvero l’allontanamento dovrà avvenire perpendicolarmente alla costa ad una velocità non superiore ai 3 nodi.
2.5 Sono inoltre vietati nello specchio acqueo riservato alla balneazione l’ormeggio, l’ancoraggio o l’alaggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati.
2.6 È altresì vietato l’atterraggio di qualsiasi tipo di velivolo nelle spiagge e nelle aree riservate alla balneazione e sorvolare le stesse ad una quota inferiore a 300 metri, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, ovvero di quelli appositamente autorizzati. È inoltre vietato lanciare dai velivoli che sorvolano le aree destinate alla balneazione qualsiasi oggetto o liquido ed effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini.
ART.3) ZONE DI LAGO VIETATE ALLA BALNEAZIONE
La balneazione e i tuffi sono PERMANENTEMENTE VIETATI:
Nelle sopra elencate zone in cui vige per mezzo della presente Ordinanza il divieto di balneazione, nonché tuffi dai pontili, attracchi e lungolago, sarà cura dell’Amministrazione Comunale competente per territorio, prevedere l’affissione di apposita cartellonistica di divieto, da esplicare sui cartelli in lingua: italiana, inglese, tedesca ed altra ritenuta utile in funzione dei flussi turistici del territorio.
ART.4) SERVIZI DI SALVAMENTO
4.1 Il servizio di salvamento è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso lacuale, secondo quanto stabilito dalle Ordinanze balneari adottate da ciascun Comune di cui al punto 1.3.
ART.5) NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE
Durante la navigazione, le unità da diporto dovranno osservare le norme contenute nella L.R. Veneto 01.12.1989, n.52 e s.m.i.
ART.6) DISCIPLINA DELLA PESCA
6.1 Nelle zone riservate alla balneazione di cui all’art. 2, durante la stagione balneare di cui all'art. 1.2, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, inclusa quella subacquea, a meno di 100 (cento) metri dalla costa. Nei restanti orari, la pesca è consentita, secondo norme e regolamenti vigenti, purché la zona non sia interdetta. Tali divieti si applicano solo in presenza di bagnanti sulla spiaggia e/o in acqua, comunque quando presenti entro un raggio di 100 m. Nelle zone segnalate di cui all’art. 2.2, durante la stagione balneare di cui all'art. 1.2, è sempre vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, inclusa quella subacquea.
6.2 È vietato caricare l’arma subacquea in presenza di bagnanti. È altresì vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.
ART.7) DISCIPLINA PER JOLE, PATTINI, SANDOLINI, PEDALÒ, CANOE, MOSCONI, TAVOLE A VELA, DESTINATI AL DIPORTO DEI BAGNANTI (COSIDDETTI PICCOLI NATANTI)
7.1 Disciplina Jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti similari:
7.2 Disciplina dei natanti a vela con superficie non superiore a 4 metri quadrati
ART.8) DISCIPLINA PER TAVOLE A REMI DENOMINATE SUP (STAND UP PADDLE) O SIMILARI.
8.1 Disciplina e utilizzo:
8.2 Divieti di navigazione e impiego:
Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:
8.3 Requisiti per la condotta
8.4 Partenza e atterraggio
8.5 Regole per prevenire gli abbordi in mare (lago). Il SUP, in quanto mezzo idoneo per essere usato come mezzo di trasporto sull’acqua, rientra nel campo di applicazione della COLREG 72 e pertanto la navigazione dovrà avvenire secondo quanto prescritto da tale regolamento.
ART.9) DISCIPLINA PER TAVOLA A VELA, WINDSURF, FOIL ELETTRICI E SIMILARI
9.1 Divieti
Alle tavole a vela (windsurf - foil elettrici) e mezzi similari è fatto divieto di navigare:
9.2 Partenza e atterraggio
9.3 Requisiti per la condotta
9.4 Dotazioni di sicurezza
9.5 Sosta e deposito
All’interno dei corridoi di lancio sono vietati la sosta e l’ormeggio di qualsiasi unità, nonché il deposito di attrezzatura dedicata agli sport acquatici. I tratti di arenile antistanti i citati corridoi, ad esclusione dei primi 5 mt. di battigia, possono essere temporaneamente occupati, esclusivamente nelle ore diurne, dall’attrezzatura sportiva necessaria all’uso privato e solo per il tempo indispensabile a preparazione, uso e disarmo della stessa.
ART.10) DISCIPLINA PER TAVOLE CON AQUILONE - KITEBOARDING – WINGFOIL E SIMILARI - KITE ZONE
Si rinvia a quanto disciplinato con Ordinanza n.55 del 17/3/2025 e smi dell’Unità Operativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione della Regione del Veneto.
ART.11) DISCIPLINA PER TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSO (SURF, BODYSURF E SIMILARI)
11.1 Generalità
11.2 Limiti e divieti di navigazione
Fermo restando quanto previsto dalla presente Ordinanza di sicurezza balneare in materia di limiti di distanza dalla costa, ai surf, bodysurf e similari è fatto divieto di navigare:
11.3 Deroghe
ART.12) DISCIPLINA PER E-BIKE ACQUATICHE E DISPOSITIVI ASSIMILABILI
12.1 Requisiti per la condotta
12.2 Limiti di utilizzo e divieti di navigazione
ART.13) DISCIPLINA PER MOTO D’ACQUA, JETSURF E MEZZI SIMILARI
In base a quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 171/2005 “Codice della nautica da diporto”, per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari è richiesto il possesso della patente nautica.
13.1 Limiti e divieti di navigazione
13.2 Limiti di velocità
Si rinvia alla disciplina prevista dalla Legge Regionale n.52/1989.
13.3 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
13.4 Partenza, atterraggio e conduzione
13.5 Sosta e deposito
Fatte salve le disposizioni emanate dagli Enti competenti, in ordine all’utilizzo del pubblico demanio lacuale, sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale di giurisdizione è vietato:
ART.14) DISCIPLINA PER ACQUASCOOTER SUBACQUEI
Per acquascooter subacqueo si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ad assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling.
14.1 Condizioni per utilizzo
L’utilizzo degli acquascooter subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
14.2 Divieti
Durante l’arco dell'intero anno solare, a similitudine di quanto stabilito per le attività subacquee, è fatto divieto di navigare e utilizzare gli acquascooter subacquei:
ART.15) DISCIPLINA PER JETLEV FLYER, FLYBOARD E DISPOSITIVI ASSIMILABILI
15.1 Requisiti
15.2 Limiti di utilizzo e divieti di navigazione
ART.16) DISCIPLINA PER LO SCI NAUTICO
L’esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 20/07/1994, n.550, cui si fa espresso rinvio, nonché da quanto previsto dalla Legge Regionale n.52/1989 (legge a valenza interregionale).
16.1 Limiti e divieti di navigazione
Fermo restando quanto previsto dalla presente Ordinanza alle unità impiegate nell’esercizio dello sci nautico è fatto divieto di navigare:
16.2. Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento.
L’esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l’osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
16.3 Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento
L’esercizio dello sci nautico può essere effettuato:
ART.17) DISCIPLINA PER L’ATTIVITÀ DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE
La disciplina dello sci nautico, contenuta nel DM 550/1994 si applica anche al paracadutismo ascensionale in quanto attività assimilabile, come stabilito dalle vigenti circolari ministeriali in materia. La predetta attività è sottoposta anche alle norme concernenti la regolamentazione del traffico aereo.
17.1 Limiti e divieti di navigazione
Fermo restando quanto previsto dalla presente Ordinanza, alle unità impiegate nell’esercizio del paracadutismo ascensionale è fatto divieto di navigare:
17.2 Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento
L’esercizio del paracadutismo ascensionale deve essere effettuato sotto l’osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
17.3 Tipologia di esercizio
ART.18) DISCIPLINA PER IL TRAINO DI GALLEGGIANTI (DENOMINATI BANANA BOAT E SIMILARI)
ART.19) LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO A REMI O PEDALI NONCHÉ DI QUELLI COMUNEMENTE DENOMINATI JOLE, SUP, PATTINI, SANDOLINI, TAVOLE A VELA E NATANTI A VELA.
La locazione di natanti da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela è disciplinata dal D.Lgs 171/2005, Ordinanza n. 39/2007, DGR 1813/2018, DM 1 settembre 2021.
19.1 Disciplina e utilizzo
Fermo restando quanto disciplinato nella presente Ordinanza per i natanti da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela, SUP e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. destinati al diporto dei bagnanti, la locazione dei medesimi è disciplinata come segue:
Lunghezza f.t. fino a m. 3,50
3 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 3,50 e fino a m. 4,50
4 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 4,50 e fino a m. 6,00
5 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 6,00 e fino a m. 7,50
6 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 7,50 e fino a m. 8,50
7 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 8,50
9 persone
ART.20) CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO
All’interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio.
I corridoi di lancio posizionati lungo la sponda veneta del Lago di Garda sono da ritenersi “ad uso Pubblico” a prescindere dal soggetto che lo realizza e su cui grava l’onere di mantenerlo in efficienza.
20.1 Caratteristiche e generalità
Gli stessi corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
(Per lo schema delle caratteristiche di corridoi di lancio si rimanda al file "154__Schema corridoi di lancio.pdf" inserito come allegato, ndr)
20.2. Norme di comportamento
ART.21) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari agli ingressi degli stabilimenti o strutture balneari e nelle spiagge libere, a cura delle Amministrazioni Comunali costiere della sponda veneta del Lago di Garda in luoghi visibili dagli utenti (pontili, approdi, lungolago, porti, etc.), per tutta la durata di efficacia della stessa.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della verifica del rispetto della presente Ordinanza.
Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, dovrà essere sanzionato ai sensi dell’art.28 comma 1 della L.R. n°52/1989 (da 103 euro a 516 euro – applicata 172 euro), salvo che il fatto non costituisca reato, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento saranno punite ai sensi degli articoli 650 e 673 del Codice Penale e dell’articolo 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n°171 “Codice della Nautica da Diporto”.
La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza della navigazione correlata alle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.
A tutti i soggetti chiamati ad adottare le misure previste nella presente Ordinanza si concede un termine di trenta giorni a partire dal 15 maggio 2025 per l’adeguamento.
1.5. La presente Ordinanza modifica e sostituisce la precedente n.130 del 2/5/2024, sarà pubblicata nei siti istituzionali e trasmessa ai Comuni della sponda veneta ed a tutti gli Enti ed Organi competenti ed interessati per la massima diffusione della stessa.
Andrea Menin
(seguono allegati)
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