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Bur n. 8 del 17 gennaio 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Ordinanza DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 1 del 05 gennaio 2017

Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 comma 3, art. 44. Decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio impianti alimentati da fonti rinnovabili. Avvenuto pagamento sanzione. Autorizzazione unica DGR n. 773 del 7 giugno 2011 e ss. mm. e ii. (DGR n. 85 del 27 gennaio 2015 e decreto di rettifica del Direttore della Sezione Agroambiente n. 22 del 3 marzo 2015 nonché DGR n. 935 del 22 giugno 2016) rilasciata alla "Società agricola Granze biogas s.r.l." Comune di Granze (PD).

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa prevista in materia di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, comminata alla “Società agricola Granze biogas s.r.l.” - Autorizzazione unica DGR n. 773 del 7 giugno 2011 e ss. mm. e ii., ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 – comma 3, art. 44.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Segnalazione della società “Azienda agricola Le Longhe s.s di Bertin Mauro e Valentina” (protocollo regionale n. 9693 del 12 gennaio 2016);
Avvio procedura verifica segnalazione (protocollo regionale n. 13243 del 14 gennaio 2016);
Esito sopralluogo ARPA Veneto presso impianto (protocollo regionale n. 87763 del 4 marzo 2016);
Notifica esito controllo in loco al soggetto gestore dell’impianto interessato (protocollo regionale n. 94401 del 9 marzo 2016);
Diffida al soggetto gestore dell’impianto di ripristino stato dei luoghi (protocollo regionale n. 94585 del 9 marzo 2016);
Avviso accertamento sanzione al soggetto gestore dell’impianto (protocollo regionale n.106825 del 17 marzo 2016);
Memorie difensive presentate dal soggetto gestore dell’impianto (protocollo regionale n. 109790 del 21 marzo 2016);
Riscontro alle memorie difensive presentate dal soggetto interessato (protocollo regionale n. 115147 del 23 marzo 2016);
Diffida inoltrata al soggetto gestore dell’impianto da parte del competente Settore Ambiente della Provincia di Padova (protocollo regionale n. 134745 del 6 aprile 2016);
Nuovo esito sopralluogo ARPA Veneto presso impianto (protocollo regionale n. 164358 del 28 aprile 2016);
Integrazione all’avviso accertamento sanzione al soggetto gestore dell’impianto (protocollo regionale n. 171600 del 3 maggio 2016);
Integrazioni alle memorie presentate dal soggetto gestore dell’impianto (protocollo regionale n. 238366 del 20 giugno 2016);
Nuovo riscontro alle memorie difensive presentate dal soggetto interessato (protocollo regionale n. 312008 del 12 agosto 2016);
Sollecito pagamento sanzione al soggetto gestore dell’impianto (protocollo regionale n. 367735 del 29 settembre 2016);
Precisazione del competente Dipartimento Provinciale di rovigo di ARPA Veneto (protocollo regional en-383670 del 7 ottobre 2016);
Verbale di ingiunzione del pagamento del 30 dicembre 2016.

Il Direttore

PREMESSO che l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;

VISTA la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1391, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;

RICHIAMATO che, a seguito dell’ulteriore definizione delle disposizioni in materia di costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2010, n. 453, sono state ridefinite le competenze delle strutture regionali in materia di rilascio dei titoli abilitativi ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003;

RICHIAMATO, altresì, che all’allora Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura è stata assegnata la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse o biogas, “scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”, ai sensi del comma 1, articolo 272 del D. Lgs. n. 152/2006, la cui istanza sia presenta da imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all’articolo 44 delle L.R. n. 11/2004;

VISTO il comma 3 dell’articolo 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con il quale è stato approvato il regime sanzionatorio a seguito di accertamento della violazione alle prescrizioni utili alla costruzione e esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

CONSIDERATO che, con il citato decreto legislativo, “la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione […] è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo [di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 44], e comunque non inferiore a euro 300.”;

CONSIDERATO, altresì, che con il medesimo comma 3, al pagamento della sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori;

VISTO, altresì, il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012 con il quale sono state dettagliate, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti dal D. Lgs. n. 28/2011, le ammende in corrispondenza alle prescrizioni approvate con il rilascio dell’autorizzazione unica;

DATO ATTO che con DGR n. 773 del 7 giugno 2011 e ss. mm. e ii. (DGR n. 85 del 27 gennaio 2015 e decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 22 del 3 marzo 2015) la “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” (CUAA 04323740284), con sede legale e operativa in via Savellon, n. 80 – Comune di Granze (PD), ha ottenuto il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione ed esercizio, nel territorio del Comune di Granze (PD), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

PRESO ATTO che in data 12 gennaio 2016 l’”Azienda agricola Le Longhe s.s di Bertin Mauro e Valentina” (CUAA 03908210283) ha inoltrato all’allora Sezione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, una segnalazione sul mancato rispetto delle modalità di esercizio dell’impianto autorizzato alla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.”;

DATO ATTO che in data 11 febbraio 2016, con nota protocollo n. 53575, gli Uffici competenti della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, hanno avviato un procedimento amministrativo finalizzato alla verifica di quanto segnalato dall’”Azienda agricola Le Longhe s.s di Bertin Mauro e Valentina”, coinvolgendo la Provincia di Padova – Settore Ambiente, per quanto concerne il rispetto dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici - e loro assimilati - e il Dipartimento Provinciale di Padova dell’ARPA Veneto, per i profili di prevenzione e protezione ambientale assegnati all’Agenzia dalla legge regionale istitutiva;

PRESO ATTO delle memorie difensive trasmesse dalla società “Fattorie San Prospero s.s.” (protocollo regionale n. 49002/2016) che ha agito in nome e per conto della “Società agricola Granze Biogas s.r.l.”, in forza del contratto di affitto del ramo di azienda, stipulato avanti il dott. Stefano Muzzarelli, notaio iscritto nel ruolo del distretto notarile di Reggio Emilia (Repertorio n. 741, Raccolta n. 513) e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 3 ottobre 2015 al n. 12590;

PRESO ATTO, altresì, di quanto verificato dal competente Dipartimento Provinciale di ARPA Veneto (protocollo n. 87763/2016), l’allora Sezione Agroambiente ipotizzava dei profili di violazione alle prescrizioni rilasciate con il titolo abilitativo (DGR n. 773/2011) alla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.”;

RITENUTO che le violazioni contestate alla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” potessero, altresì, contenere profili di violazione alle norme ambientali vigenti (D Lgs n. 152/2006), la medesima Sezione regionale avviava una contestuale procedura di diffida al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e l’esercizio dell’impianto allo stato autorizzato (DGR n. 773/2011 e ss. mm. e ii.);

VISTO il verbale di accertamento sanzione del 15 marzo 2016;

DATO ATTO che in data17 marzo 2016, protocollo n. 106825, è stata inoltrata alla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” una prima notifica delle violazioni riscontrate e l’ammontare delle sanzioni irrogate ai sensi del comma 3, articolo 44 del D Lgs n. 28/2011;

CONSIDERATO che con l’avvio del procedimento è stata contestata, in questa prima fase, la violazione alla prescrizione n. 10. approvata con l’allegato “A” alla DGR n. 773 del 7 giugno 2011 (ora sempre prescrizione n. 10, allegato “A” alla DGR n. 85 del 27 gennaio 2015);

RITENUTO, pertanto, che la medesima Società agricola aveva violato la prescrizione sopra menzionata, che in sintesi si riassume di seguito:

  1. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l’Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

CONSIDERATO che l’accertamento della violazione alla prescrizione sopra elencata comportava:

  • il mancato rispetto dell’esercizio dell’impianto di produzione di biogas autorizzato con DGR n. DGR n. 85/2015, dovuta:

    • alla presenza, non autorizzata, di dieci (10) cisterne contenenti (vedi Rapporti di Prova ARPA Veneto n. 475890 rev. 0 e n. 475891 rev. 0) “sciroppo di glucosio” e “glicerina o derivato” entro l’area dell’impianto di produzione di energia;

    • alla presenza, non autorizzata, all’interno di una trincea orizzontale di effluente zootecnico avicolo – pollina;

RITENUTO necessario, per gli effetti del punto 2.b. dell’allegato A al decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012, avviare le procedure per l’irrogazione di un’ammenda pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e risultante da:

  • mancato rispetto alle modalità di esercizio dell’impianto autorizzato con DGR n. 773/2011 e s. m. e i. (DGR n. 85/2015):

    • stoccaggio non autorizzato di biomassa liquida riconducibile a sciroppo di glucosio;

    • stoccaggio non autorizzato di biomassa liquida riconducibile a glicerina o derivato;

    • stoccaggio non autorizzato di effluente zootecnico avicolo – pollina;

CONSIDERATO che contestualmente alla notifica della presunta violazione è stato necessario garantire alla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” e alla società “Fattorie San Prospero s.s.” nell’ipotesi di effettivo subentro all’autorizzazione unica DGR n. 773/2011 e ss. mm. e ii., ai sensi dell’articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., la facoltà di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo nonché di presentare memorie scritte e documenti inerenti il procedimento in argomento;

ACQUISITE, in data 21 marzo 2016 (protocollo regionale n. 108790), le memorie difensive della “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” e avviato un supplemento d’istruttoria da parte degli Uffici competenti regionali (protocollo n. 115147 del 23 marzo 2016);

PRESO ATTO dell’avvio della procedura di diffida della Provincia di Padova – Settore ecologia del 6 aprile 2016, protocollo regionale n. 134745, in relazione ai profili di violazione ai quali sarebbe incorsa la “Società agricola Granze Biogas s.r.l.”, nell’ambito dell’utilizzazione agronomica del digestato;

ACQUISITI in data 28 aprile 2016 gli esiti degli accertamenti effettuati dal competente Dipartimento Provinciale di ARPA Veneto e sollecitati con la citata nota protocollo regionale n. 115147 del 23 marzo 2016;

RITENUTO che da quanto emerso dal successivo sopralluogo del 7 aprile 2016 dal personale di ARPA Veneto (Relazione di servizio acquisita a protocollo regionale in data 28 aprile 2016, protocollo n. 164358) presso l’impianto in argomento, i profili sanzionatori a carico della “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” potessero essere rimodulati nel seguente modo (vedi protocollo regionale n. 171600 del 3 maggio 2016):

  • stoccaggio non autorizzato di biomassa liquida riconducibile a “sciroppo di glucosio” (€ 5.000,00);
  • stoccaggio non autorizzato di effluente zootecnico avicolo – pollina (€ 5.000,00);

ACQUISITA una nuova memoria difensiva dalla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” (protocollo regionale n. 238366 del 20 giugno 2016);

ACCERTATA, peraltro, la violazione di altre prescrizioni contenute nel nuovo documento prescrittivo rilasciato contestualmente alla modifica e integrazione dell’autorizzazione unica – DGR n. 85 del 27 gennaio 2015, ossia:

PRESCRIZIONE N. 24: Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al Comune di Granze (PD) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all’impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso.

PRESCRIZIONE N. 26: Effettuare, in fase di esercizio dell’impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell’impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari;

NOTIFICATA, pertanto, in data 12 agosto 2016 la violazione alle prescrizioni sopra riportate;

SOLLECITATA la “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” a dare seguito al pagamento dell’ammenda complessiva a seguito di avvenuto accertamento delle violazioni alle prescrizioni n. 10. 24. e 26 contenute nell’allegato “A” alla DGR n. 85/2015 (protocollo regionale n. 367735 del 29 settembre 2016);

RIMODULATI, in attesa di un’eventuale pronunciamento del competente Dipartimento Provinciale di ARPA Veneto sulla allocazione e destinazione d’uso delle “cisternette” adibite a stoccaggio di sciroppo di glucosio e di glicerina o derivato, gli importi della sanzione comminata alla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” nel seguente modo:

  • € 5.000,00 per effetto della sanzione prevista per stoccaggio non autorizzato di effluente zootecnico avicolo – pollina;
  • € 500,00 per effetto della sanzione prevista per omessa trasmissione della documentazione di collaudo funzionale dell’impianto;
  • € 333,33 per effetto della sanzione minima prevista per omessa trasmissione della Valutazione acustica post-operam impianto;

RITENUTO, pertanto, per gli effetti dei punti 2.b., 3.d. e 4.a. dell’allegato “A” al decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012, di avviare a conclusione le procedure di pagamento dell’ammontare dell’ammenda rimodulata in € 5.833,33 (euro cinquemilaottocentotrentatre/33);

RITENUTO, altresì, che ricorrano le condizioni per concludere, ai sensi del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012, il procedimento amministrativo di accertamento delle violazioni alla costruzione e esercizio dell’impianto autorizzato con DGR n. 773 del 7 giugno 2011 e ss. mm. e ii., rilasciato alla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.”, e di procedere all’ingiunzione di pagamento dell’importo relativo alla sanzione amministrativa irrogata;

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, commi 3 e 4;

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – art. 44, comma 3;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

  • 8 agosto 2008, n. 2204;
  • 5 maggio 2009, n. 1192;
  • 19 maggio 2009, n. 1391;
  • 2 marzo 2010, n. 453;
  • 7 giugno 2011, n. 773
  • 22 febbraio 2012, n. 253;
  • 15 maggio 2012, n. 856;
  • 27 maggio 2014, n. 725;
  • 27 gennaio 2015, n. 85;
  • 27 maggio 2016, n. 803;
  • 26 settembre 2016, n. 1507;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012;

RICHIAMATA, altresì, la proposta di ingiunzione pagamento della sanzione sopra riportata del 30 dicembre 2016, a firma del responsabile del procedimento, individuato con decreto del direttore della Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca n. 33 del 2 dicembre 2016;

ordina

  1. sulla base di quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” (CUAA 04323740284), con sede legale e operativa in via Savellon, n. 80 – Comune di Granze (PD) il pagamento della sanzione amministrativa notificata, in ultima, con nota protocollo regionale n. 312008 del 12 agosto 2016, di importo pari a euro 5.833,33 per:
    • effetto della sanzione prevista per avvenuto stoccaggio non autorizzato di effluente zootecnico avicolo - pollina (euro 5.000,00);
    • effetto della sanzione prevista per omessa trasmissione della documentazione di collaudo dell’impianto di produzione di energia (euro 500,00);
    • effetto del valore della sanzione minima prevista per omessa trasmissione di indagine acustica post-operam (euro 333,33);

DISPONE

  1. di trasmettere alla medesima società “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” il presente provvedimento;
  2. di trasmettere, altresì, alla società “Fattorie San Prospero s.s. – società agricola” (CUAA 02183850359), con sede legale in via Ronchi, n. 36 – Comune di Correggio (RE), il presente provvedimento in forza del contratto di affitto del ramo di azienda, stipulato avanti il dott. Stefano Muzzarelli, notaio iscritto nel ruolo del distretto notarile di Reggio Emilia (Repertorio n. 741, Raccolta n. 513) e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 3 ottobre 2015 al n. 12590;
  3. di concedere alla società “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” un tempo massimo per regolarizzare il pagamento pari a giorni trenta (30), ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689/1981;
  4. nell’ipotesi di mancata acquisizione di documentazione probante l’avvenuto pagamento della sanzione irrogata, di dare esecuzione al presente provvedimento inoltrando all’Avvocatura regionale la documentazione utile ad avviare le procedure di cui all’articolo 27 della legge n. 689/1981;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Andrea Comacchio

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