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Bur n. 73 del 23 agosto 2013


Materia: Trasporti e viabilità

Ordinanza DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITA' n. 213 del 05 agosto 2013

Comune di Peschiera del Garda (Vr), direzione obbligatoria delle unità di navigazione in transito nello specchio acqueo compreso tra il Molo Unità d'Italia, i bastioni della Fortezza -Palazzina storica e il Canale di Mezzo.

Note per la trasparenza:

si danno disposizioni in merito alla direzione obbligatoria che dovrà essere tenuta dalle unità di navigazione in transito nello specchio acqueo di cui all’oggetto.

 

Il Dirigente del Servizio Ispettorato di Porto

Vista la D.G.R. 25.05.1999, n. 1728 - "Istituzione del Servizio Ispettorati di Porto presso la Direzione Regionale Viabilità e Trasporti";

Visto l’art.1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, nr. 327-"Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione";

Visto il Regolamento per la Navigazione interna approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il regolamento 20 dicembre 2002, n. 6 "Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione";

Vista la D.G.R. 24.06.2003, n. 1880 - "Competenze degli Ispettorati di Porto: Procedure Amministrative";

Visti gli esiti dell’incontro tenutosi presso la Direzione Mobilità della Regione del Veneto in data 27 marzo 2013, nel quale è emerso che lo specchio acqueo dell’area portuale di Peschiera del Garda, compreso tra il Molo Unità d’Italia, i bastioni della Fortezza -Palazzina storica e il Canale di Mezzo, è caratterizzato soprattutto nella stagione turistica da importante densità di traffico, in quanto passaggio obbligato per le unità che entrano ed escono dal Canale di Mezzo, che accostano al pontile per il rifornimento di carburante, e per la presenza di unità in manovra, appartenenti al gestore del servizio pubblico di linea trasporto persone;

Vista la nota prot. 142683 del 4.4.13, Regione Veneto, con la quale venivano verbalizzati i fattori di rischio convergenti nello spazio acqueo in oggetto e contestualmente venivano individuate azioni volte ad evitare un ulteriore aumento di traffico oltrechè a disciplinare maggiormente la condotta delle unità di navigazione ivi circolanti;

Considerato che la Legge Regionale 1 dicembre 1989 n. 52, all’art.16 comma 1, prevede che le unità adibite al pubblico servizio di linea abbiano la precedenza sulle altre unità circolanti;

Considerato inoltre che le stesse unità di linea, nelle manovre di avvicinamento ed allontanamento alle banchine portuali procedono condizionate dal fondale, causa il ridotto tirante d’acqua, da cui ne consegue l’obbligo di procedere all’interno di canali dragati;

Considerato che si rende necessario impartire disposizioni cautelative per la circolazione delle unità di navigazione nello specchio acqueo de quo;

Ordina

1. Le unità di navigazione circolanti nello specchio acqueo indicato in oggetto dovranno tassativamente rispettare le rotte di navigazione indicate nella planimetria allegata, che è parte integrante della presente ordinanza, nel rispetto della corrispondente segnaletica di obbligo collocata sul posto.

2. In particolare:

• Le unità che arrivano dal largo (in entrata) dovranno lasciare la boa gialla (segnale cardinale E) di segnalamento a dritta.

• Le unità che si dirigono al largo (in uscita) dovranno lasciare la boa gialla (segnale cardinale E) a sinistra.

3. Nello specchio acqueo in argomento è vietato l’ormeggio all’ancora. Le unità di navigazione in attesa di rifornimento di carburante dovranno collocarsi a margine delle zone di transito, non arrecare intralcio alla navigazione e dovranno dare la precedenza alle unità che entrano/escono dal Canale di Mezzo.

4. Le unità di navigazione non possono superare il limite massimo di velocità di tre nodi, sia nelle ore diurne che notturne, procedendo in ogni caso a velocità di sicurezza in considerazione della visibilità, della densità di traffico, manovrabilità dell’unità, capacità evolutive e la possibilità di fermarsi in breve spazio.

5. Il comando e la condotta delle unità di navigazione non deve prescindere da tutte le precauzioni richieste dall’ordinaria esperienza dei naviganti e dalle circostanze speciali del caso allo scopo di evitare immediati pericoli.

6. I contenuti della presente ordinanza non si applicano alle unità adibite al servizio pubblico di linea trasporto persone, al servizio di pronto soccorso, all’ordine pubblico e vigilanza.

7. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza, i contravventori saranno puniti ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione e dell’art. 53 del Codice della Nautica da diporto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione, al Regolamento per la Navigazione Interna e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

8. Il presente provvedimento è pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco d'Elia

(seguono allegati)

Allegato_OISP_213_05-08-2013_255570.pdf

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