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Bur n. 24 del 12 marzo 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 18 del 19 febbraio 2013

Ordinanza di demolizione, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", dell'impianto radiofonico "Radio Mestre Centrale" operante alla frequenza di 101.100 MHz, di proprietà di R.M.C. Radio Mestre Centrale S.a.s. di Giupponi Angelo & C., ubicato in Via della Pila n. 11, Marghera, nel Comune di Venezia (VE).

Il Presidente

Vista la legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" che:

-     all’articolo 3 prevede che "L’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio" e che "L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.V. competente per territorio";

-     all’articolo 8 "Sanzioni", ai commi 1 e 2, stabilisce che l’installazione dell’impianto senza autorizzazione provinciale, ovvero in difformità della stessa, oppure la modifica dell’impianto, compreso lo spostamento dello stesso in altro sito, senza autorizzazione provinciale siano sanzionate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 dai Comuni nel cui territorio sono installati gli impianti stessi;

-     all’articolo 8 prevede, al comma 5, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, che il Presidente della Giunta regionale disponga, con spese a carico del titolare dell’impianto o del suo legale rappresentante, la demolizione dell’impianto installato in carenza di autorizzazione provinciale.

Vista la D.G.R. n. 2050 del 3 luglio 2007, con la quale è stato formalmente approvato il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione prevista dall’art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 29 del 9 luglio 1993.

Considerato che a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Venezia è risultato che l’emittente radiofonica "Radio Mestre Centrale" di R.M.C. Radio Mestre Centrale S.a.s. di Giupponi Angelo & C., ubicata in Via della Pila n. 11 a Marghera, nel Comune di Venezia, operante alla frequenza di 101.100 MHz, è stata installata nel sito in questione in carenza di preventiva autorizzazione provinciale di cui all’art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 29/93.

Visto il verbale n. 20/11-78/NIR/11.2 Reg. Verb. A.F. del 12 maggio 2011, con il quale il Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Venezia ha provveduto a contestare e notificare l’illecito amministrativo per la violazione dell’art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 29/93, sanzionato dall’art. 8, commi 1, lettera b) e 5 della stessa legge a R.M.C. Radio Mestre Centrale S.a.s., titolare dell’emittente radiofonica "Radio Mestre Centrale" operante alla frequenza di 101.100 MHz, installata nel Comune di Venezia (VE), Via della Pila n. 11 - Marghera, per l’avvenuta installazione dell’impianto in parola in carenza di autorizzazione preventiva provinciale prevista dall’art. 3 della legge regionale n. 29/93.

Considerato che nei confronti di R.M.C. Radio Mestre Centrale S.a.s., ai fini dell’avvio del procedimento, sono stati chiesti, con atto di diffida del 18.08.2011, prot. n. 389733, al legale rappresentante della società in parola chiarimenti in merito alla mancanza della preventiva autorizzazione provinciale prescritta dalla legge regionale n. 29 del 1993 in ordine all’avvenuta installazione dell’emittente in argomento, ed è stato assegnato per la risposta il termine di 30 giorni, con l’avvertenza che, allo scadere di detto termine, si sarebbe proceduto all’assunzione del provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 8, comma 5, della stessa legge.

Preso atto che R.M.C. Radio Mestre Centrale S.a.s.. ha fatto pervenire, entro il suddetto termine di trenta giorni, con propria nota datata 19 settembre 2011, i chiarimenti richiesti con il citato atto di diffida regionale.

Richiamata la nota della Direzione regionale Prevenzione datata 11 ottobre 2011, prot. n. 469933, con la quale sono state richieste al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Venezia le controdeduzioni in ordine a quanto comunicato da R.M.C. Radio Mestre Centrale S.a.s. con la predetta nota di chiarimenti del 19 settembre 2011.

Richiamate le note della Direzione regionale Prevenzione datate 23/11/2011, prot. n. 548025, e 27/12/2011, prot. n. 601099, con le quali sono state sollecitate ad ARPAV le controdeduzioni richieste.

Preso atto delle controdeduzioni pervenute dal Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Venezia con nota datata 16 gennaio 2012, CLASS. X-30-02-300/NIR/10, con le quali il predetto Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. ha ritenuto non accoglibili i chiarimenti e le deduzioni formulate dall’emittente, confermando, pertanto, il proprio verbale n. 20/11-78/NIR/11.2 del 12/05/2011.

Richiamata la nota della Direzione regionale Prevenzione datata 15 febbraio 2012, prot. n. 73476, con la quale è stato richiesto all’Amministrazione provinciale di Venezia lo status del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione provinciale, ex lege regionale n. 29/93, a favore dell’emittente in argomento.

Preso atto dei contenuti della nota dell’Amministrazione provinciale di Venezia del 28 febbraio 2012, prot. n. 17815/12, con cui è stato confermato che la richiesta autorizzativa, a favore di Radio Mestre Centrale, risultava in corso di istruttoria (in particolar modo in attesa del rilascio del parere radioprotezionistico da parte di ARPAV).

Visto il parere radioprotezionistico contrario al rilascio dell’autorizzazione provinciale a favore di R.M.C. Radio Mestre Centrale rilasciato dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia con nota del 22 maggio 2012, prot. n. 58328/12/AF.

Ricordata la nota dell’Amministrazione provinciale di Venezia del 23 maggio 2012, prot. n. 45800/12, con la quale è stata notiziata l’emittente radiofonica in questione dell’impossibilità di procedere al rilascio dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto emettitore, con contestuale invito a presentare, entro dieci giorni, le proprie osservazioni al fine di concludere il procedimento amministrativo provinciale in itinere.

Ricordata la nota della Direzione regionale Prevenzione in data 07 giugno 2012, prot. n. 265073, di richiesta all’Amministrazione provinciale di Venezia di conoscere le determinazioni formali definitive assunte al riguardo al caso di specie.

Richiamata la nota dell’Amministrazione provinciale di Venezia del 20 giugno 2012, prot. n. 56227/12, con la quale sono state richieste al Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia le proprie controdeduzioni in ordine alle osservazioni formulate dall’emittente ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Richiamata la nota del Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia del 3 gennaio 2013, prot. n. 556/13/AF, con la quale è stato confermato il parere radioprotezionistico non favorevole all’installazione dell’emittente radiofonica in argomento.

Preso atto, da ultimo, della determina dirigenziale n. 72/2013, prot. n. 3705/13, dell’Amministrazione provinciale di Venezia, con la quale è stata formalmente diniegata l’istanza dell’emittente R.M.C. Radio Mestre Centrale S.a.s. all’installazione del proprio impianto emittente ubicato a Marghera, nel Comune di Venezia, Via della Pila n. 11, con frequenza pari a 101.100 MHz, e potenza pari a 8000 watt.

Ritenuto il provvedimento sanzionatorio di demolizione (rectius rimozione) urgente e avente natura di atto vincolato.

ordina

1.   A R.M.C. Radio Mestre Centrale S.a.s. di Giupponi Angelo & C., in persona del suo legale rappresentante, titolare dell’impianto radiofonico "Radio Mestre Centrale", operante alla frequenza di 101.100 MHz, installato nel Comune di Venezia (VE), Marghera, Via della Pila n. 11, di provvedere alla rimozione dell’impianto in parola, per violazione dell’articolo 3 e ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva a spese del titolare dell’impianto, o del legale rappresentante, ad opera del Comune di Venezia (VE).

2.   Al Dirigente della Direzione regionale Prevenzione di procedere alla notifica della presente ordinanza a R.M.C. Radio Mestre Centrale S.a.s., in persona del suo legale rappresentante, incaricando il Comune, ove ha sede legale l’emittente in parola, della notifica medesima, e alla comunicazione della stessa alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia (VE), al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto, e ad A.R.P.A.V., Dipartimento Provinciale di Venezia.

3.   La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è esperibile, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della legge n. 1034 del 1971, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971.

Luca Zaia

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