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Bur n. 39 del 22 maggio 2012


Materia: Difesa del suolo

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 84 del 02 maggio 2012

Art. 106, comma1, lett. a) della Lr 13.4.2001, n. 11, art. 1 della Lr 16.8.2007, n. 20 e art. 44 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque. Dichiarazione del perdurare dello stato di crisi idrica nel territorio della Regione del Veneto.

Il Presidente


Preso atto che dal mese di ottobre dello scorso anno, come risulta dai bollettini ARPAV, si sono registrate nel Veneto scarse precipitazioni piovose, con ridotta formazione di manto nevoso, dovute alle anomale condizioni meteorologiche che comportano una situazione di crisi idrica interessante tutti i bacini idrografici compresi nel territorio regionale;

Considerato che a seguito di tale grave situazione le risorse idriche disponibili per le diverse utilizzazioni non riescono a sopperire a tutte le esigenze del territorio e quindi solo attraverso una opportuna e oculata gestione delle disponibilità è possibile cercare di ridurre i negativi effetti prodotti dal perdurare del fenomeno siccitoso;

Visto che l’art. 106 “Eccezionale calamità o avversità atmosferica” della Lr 13.4.2001, n. 11, al comma 1 prevede che al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale il Presidente della Giunta “informate le province interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile”;

Visto l’art. 1 della lr 16.8.2007, n. 20 per il quale “In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate”;

Visti i commi 2, 3, 4, dell’art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR 107/2009, che definiscono il valore del deflusso minimo vitale da garantire a valle dei punti di captazione idrica;

Visto l’art. 44 delle NTA del PTA secondo il quale “su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentite le autorità di bacino e le province territorialmente interessate, il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza, adotta deroghe ai valori del deflusso minimo vitale (DMV)” per limitati e definiti periodi di tempo, a condizione che siano adottate strategie di risparmio della risorsa idrica e di riduzione degli sprechi e non vi siano sostenibili alternative di approvvigionamento;

Visto il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, che per l’evento di media siccità stabilisce, all’art. 12 delle Norme di Attuazione, nel 30% la riduzione della spettanza di prelievo di concessione delle utenze irrigue nel periodo 1° aprile – 31 maggio;

Vista la propria Ordinanza n. 67 del 3.4.2012, con la quale è stato dichiarato, fino alla data del 30.4.2012, lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto e stabilito la deroga al valori del deflusso minimo vitale (DMV) e la riduzione delle portate concessionate delle utenze irrigue;

Preso atto del perdurare delle anomale condizioni meteorologiche, con persistente grave stato di crisi idrica nel territorio veneto, che stanno determinando una situazione di grave insufficienza di acqua nei bacini dei corsi d’acqua, con ripercussioni negative anche sui livelli delle falde idriche sotterranee e sugli approvvigionamenti idropotabili;

Preso atto di quanto comunicato dai rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati, tra le quali anche le province, nella riunione del 26.4.2012 organizzata dalla Direzione regionale della Difesa del Suolo;

Preso atto che l’ARPAV valuta il presente stato idrologico inquadrabile come “siccità media”;
Ritenuto necessario intervenire definendo le modalità di regolazione degli utilizzi, al fine di assicurare la più adeguata utilizzazione e gestione della risorsa idrica;

Viste delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Dcr 107/2009;

Visto il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico;

Viste la Lr 13.4.2001, n. 11 e la Lr 16.8.2007, n. 20;

Ordina


1. E’ confermato lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 106 della Lr 13.4.2001, n. 11 e dell’art. 1 della Lr 16.8.2007, n. 20, a seguito delle anomale condizioni meteoriche.

2. Ai sensi dell’art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR 107/2009, sono stabilite deroghe ai valori del deflusso minimo vitale (DMV) sussistendo gravi esigenze di approvvigionamento per il consumo umano e per le utilizzazioni irrigue nei bacini dei fiumi Piave, Brenta e Adige; in particolare sono ridotti del 50% i valori del deflusso minimo vitale da garantire a valle dei punti di captazione idrica, previsti dall’art. 42 delle medesime NTA, in tutto il territorio regionale salvo quanto specificato ai punti successivi.

3. La riduzione del DMV di cui al punto precedente può essere attuata solo se la risorsa idrica così risparmiata, compatibilmente con le quantità disponibili, viene trattenuta dai soggetti gestori di manufatti con capacità di regolazione e invaso per l'intero periodo di attuazione del presente provvedimento, allo scopo di renderla fruibile nel periodo primaverile - estivo.

4. Nel Bacino del fiume Piave, ai sensi dall’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, le utenze irrigue dovranno ridurre il prelievo di concessione del 30% rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione, come previsto nel caso di eventi di siccità media nel periodo compreso tra il 1°aprile e il 31 maggio.

5. Per il bacino del fiume Adige deve essere garantita la portata minima di 80 mc/s a Boara Pisani per assicurare l’efficacia dell’attuale barriera di contrasto della risalita del cuneo salino alla foce, a tutela dei prelievi acquedottistici e irrigui; nel caso non potesse essere garantita tale portata minima, la Regione del Veneto attiverà un tavolo tecnico con tutti gli utilizzatori interessati. Per tale bacino, le utenze irrigue dovranno ridurre il prelievo di concessione del 20% rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione, con riferimento alla portata derivata complessivamente dal sistema irriguo.

6. Per gli altri bacini idrografici, si applica la riduzione pari al 30% delle portate irrigue concessionate che non dovrà essere riferita alle singole derivazioni, ma alla portata complessiva derivata dal medesimo sistema irriguo.

7. Per consentire, in particolare, l’accumulo della risorsa la società Enel Produzione SpA, gestore degli invasi idroelettrici di S. Croce, Mis, Corlo e Pieve di Cadore, per l'intero periodo di attuazione delle misure, provvederà a trattenere integralmente la risorsa idrica ottenuta con le riduzioni realizzate nel nodo di Nervesa della Battaglia, nelle sezioni di diga Bastia, Valle di Cadore e Pontesei (per il serbatoio di S. Croce), nelle sezioni di La Stanga e Mis (per il serbatoio del Mis) e nella sezione di Pieve di Cadore (per il serbatoio di Pieve di Cadore).
Nell’alveo del fiume Piave deve comunque essere garantita una portata di minimo deflusso vitale, a valle della traversa di Nervesa della Battaglia, di almeno 5 mc/s.

8. Si ribadisce la necessità di stabilire in 450 mc/s il valore della portata di minimo deflusso vitale da garantire nella sezione di Pontelagoscuro del fiume Po.

9. Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l’erogazione d’acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

10. E’ ribadito che nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell’Allegato “E” delle NTA del PTA, entro la data del 30 giugno 2012 i pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego (fontane a getto continuo) devono essere chiusi con le modalità stabilite dall'amministrazione competente al rilascio delle concessioni, come disposto alla lett. c), comma 3, art. 40 delle NTA del PTA, modificato con DGR 1580/2011.

11. Si invitano i gestori delle strutture acquedottistiche al più razionale utilizzo della risorsa idropotabile, rinviando tutte le operazioni di manutenzione delle reti e degli impianti che comportino consumi aggiuntivi di risorsa idropotabile, fatte salve le operazioni eventualmente necessarie per motivi di igiene pubblica.

12. Si fa divieto di lavaggio automezzi, al di fuori degli impianti autorizzati, di irrigazione del verde pubblico e privato; i Sindaci disporranno per la necessaria vigilanza sulla corretta applicazione di tale disposizione.

13. Per i bacini dei fiumi Adige, Brenta-Bacchiglione, Livenza e Tagliamento, la Regione del Veneto costituisce appositi tavoli di coordinamento tecnico fra tutti i soggetti titolari di prelievi dal corso d'acqua interregionale, al fine di armonizzare le limitazioni ai rispettivi quantitativi prelevabili nei diversi punti secondo criteri che consentano l'equo utilizzo della risorsa lungo l'intera asta fluviale sino al tratto terminale, contrastando in tal modo la risalita del cuneo salino e nel complesso salvaguardando l'equilibrio ambientale del corso d'acqua e degli ecosistemi connessi anche nel tratto prossimo alla foce.

14. Ad ARPAV spettano le funzioni di verifica delle effettive quantità prelevate, anche mediante opportune misurazioni presso i manufatti di presa.

15. La sorveglianza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono affidate alle Unità di Progetto regionali del Genio Civile.

16. I Consorzi di Bonifica trasmettono ad ARPAV, alla Direzione regionale Difesa del Suolo e alle Unità di Progetto regionali del Genio Civile, con cadenza settimanale, i dati relativi al deflusso minimo vitale rilasciato nei corsi d’acqua.

17. La presente ordinanza ha validità sino al 31 maggio 2012; si fa riserva di modificarne i contenuti in relazione all’andamento meteorologico.

18. La presente ordinanza è trasmessa alle autorità di bacino, alle province, all’Unione Veneta Bonifiche, ai consorzi di bonifica, alle AATO del servizio idrico integrato, ai comuni, all’ARPAV, alle società Enel Produzione SpA e Enel Green Power SpA e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.

19. La presente ordinanza non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Luca Zaia

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