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Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 85 del 15 novembre 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 203 del 28 ottobre 2011

Impianto emittente radiofonico "Radio 24" (Freq. 101.3 MHz) di Nuova Radio S.p.A. posto in località Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr) nei pressi del Bar "Ciclamino". Ordinanza presidenziale n. 228 del 19 ottobre 2010: adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Revoca.

Il Presidente


Richiamata l’ordinanza presidenziale n. 228 del 19 ottobre 2010 con la quale, a seguito della conclusione di specifica procedura di riduzione a conformità per mancato rispetto dei parametri normativamente previsti in materia di emissioni di campo elettromagnetico, veniva ordinato alla emittente radiofonica “ Radio 24” (Freq. 101.3 MHZ) di Nuova Radio S.p.A., posta in località Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr), nei pressi del Bar “Ciclamino” :
1) di adottare immediatamente misure atte ad evitare l’esposizione di persone ai campi elettromagnetici oltre i limiti e i valori di attenzione fissati dalla normativa di legge vigente;
2) di installare, a cura e spese proprie, entro trenta giorni dell’ordinanza, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con A.R.P.A.V. e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente DPCM 08/07/2003.
Ricordato che con la predetta ordinanza presidenziale n. 228/2010 veniva altresì incaricata A.R.P.A.V. di monitorare l’effettivo e costante rientro nei limiti di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell’emittente.

Preso atto che, a seguito dell’adozione dell’ordinanza presidenziale sopra richiamata, l’emittente radiofonica in parola, soggetta a risanamento, ha posto in essere attività tali da garantire il rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente DPCM 08/07/2003.

Atteso che il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona ha comunicato, con nota del 04/05/2011, prot. n. 53355/2011 e con nota del 25/05/2011, prot. n. 62742/2011, gli esiti delle misure effettuate in data 07/04/2011 che hanno dimostrato che nei pressi del Bar “Il Ciclamino” sono rispettati gli obiettivi di qualità del DPCM 08/07/2003 e che, conseguentemente, alla data del 07/04/2011, la procedura di riduzione a conformità risultava perfezionata.

Vista la nota della Regione Veneto datata 15/06/2011, prot. n. 287758, con la quale è stato comunicato all’emittente in argomento che, essendo stato ottemperato ai contenuti prescrittivi del dispositivo dell’ordinanza presidenziale n. 228/2010, il sito di Monte Calvarina nel Comune di Roncà (Vr) deve ritenersi bonificato in quanto presso lo stesso sono rispettati i parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente DPCM 08/07/2003.

Preso atto, da ultimo, della nota del Dipartimento provinciale ARPAV di Verona del 29/09/2011, prot. n. 111321, con la quale si comunica che i risultati dei monitoraggi in continuo dei campi elettromagnetici, presenti nel sito in parola, effettuati nel mese di settembre 2011, hanno evidenziato il rispetto del valore di cautela previsto dal DPCM 8 luglio 2003.

Rilevato pertanto che, ritenuta conclusa la procedura di riduzione a conformità che ha originato l’adozione dell’ordinanza presidenziale n. 228/2010, così come comunicato da ARPAV-DAP Verona con le note sopra menzionate del 04/05/2011, del 25/05/2011 e del 29/09/2011, risulta opportuno e necessario provvedere alla revoca, tramite il presente provvedimento, dell’ordinanza presidenziale n. 228/2010 essendo venuti meno i presupposti in base ai quali quest’ultima è stata adottata.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele radiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e s.m.i..

Visto il D.P.C.M. 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

dispone


1. La revoca dell’ordinanza presidenziale n. 228 del 19 ottobre 2010 in considerazione del fatto che, come comunicato da ARPAV-DAP Verona con note del 04/05/2011, prot. n. 53355/2011, del 25/05/2011, prot. n. 62742/2011, e del 29/09/2011, prot. n. 111321, gli esiti delle misure di campo elettromagnetico effettuate nel sito oggetto di bonifica hanno dimostrato che nei pressi del Bar “Il Ciclamino” è rispettato il valore di cautela previsto dal DPCM 08/07/2003 e che, conseguentemente, la procedura di riduzione a conformità risulta conclusa con relativo perfezionamento del risanamento del sito.

2. La comunicazione del presente provvedimento, a cura della Direzione regionale Prevenzione, alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l’emittente radiofonica in argomento, della notifica del presente provvedimento.

3. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Luca Zaia

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