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Materia: Trasporti e viabilità
Ordinanza DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITA' n. 102 del 21 luglio 2011
Velocità massima consentita alle unità nautiche con propulsione a motore in navigazione nel tratto del fiume Mincio compreso tra il ponte ferroviario Mi-Ve nel Comune di Peschiera del Garda (Vr) e la diga di Salionze (Vr).
Il Dirigente
Ordina
1. A partire dalla data di adozione del presente provvedimento la velocità massima consentita lungo il tratto del fiume Mincio compreso tra il ponte della ferrovia Mi-Ve e fino alla diga di Salionze viene fissata per le unità nautiche a motore in 5 km/h . 2. Tutte le unità nautiche transitanti nella zona di cui al punto 1.dovranno inoltre navigare adottando le misure precauzionali che il dovere di prudenza richiede, in special modo per evitare di mettere in pericolo persone, di evitare danni ad altre unità nautiche, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive, di intralciare la navigazione o la pesca. 3. Anche entro i limiti di velocità di cui al punto 1. - data la contenuta ampiezza dello specchio d'acqua interessato – la condotta dell’unità dovrà evitare che si crei moto ondoso od effetti di risucchio in grado di creare danni alle unità nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere idrauliche. 4. Le disposizioni di cui al punto 1. non si applicano alle unità nautiche in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso, nonché alle unità nautiche operative appositamente autorizzate dall’Ispettorato di Porto di Verona . 5. E’ onere del Comune di Peschiera del Garda fornire e collocare, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 20 dicembre 2002 n.6, i segnali di obbligo di rispetto del limite di velocità nonché provvedere agli adempimenti tecnici ed amministrativi del caso. I predetti segnali saranno collocati in posizione idonea, subito dopo la zona portuale detta Mandracchio di Mincio, ben visibili alle unità in transito. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza; i contravventori saranno puniti ai sensi dell’art.1174 del Codice della Navigazione e dell’art.53 del Codice della Nautica da Diporto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e /o cose in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite.
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