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Bur n. 53 del 19 luglio 2011


Materia: Trasporti e viabilità

Ordinanza DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITA' n. 86 del 04 luglio 2011

Recepimento delle misure di semplificazione in materia di navigazione interna contenute nella Dgr n. 738 del 07.06.2011 e nel Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011. Modifica dell'Ordinanza dirigenziale n. 82 del 07/07/2008.

Il Dirigente


Premesso che
- Con ordinanza n. 82 del 7.07.2008 e ss.mm.ii. sono stati elencati i documenti che, ai sensi della vigente legislazione, devono essere tenuti a bordo delle imbarcazioni.
- In un’ottica di semplificazione amministrativa, la Dgr n. 738 del 07.06.2011 ha stabilito che:
o nell’ambito delle acque interne regionali, i proprietari/armatori di unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate svolgenti attività in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, possano rendere la dichiarazione di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18 del 10 marzo 2008, tramite invio una tantum, di una dichiarazione avente ad oggetto l’elenco del personale che possa costituire l’equipaggio di ciascuna imbarcazione da lui posseduta, con indicazione del titolo professionale e della qualifica;
o nella dichiarazione di cui al punto precedente siano altresì rese le informazioni relative al rapporto di lavoro del personale che possa costituire l’equipaggio;
o di demandare al Dirigente della Direzione Mobilità di apportare le modifiche agli atti di propria competenza conseguenti alle determinazioni di cui ai precedenti punti.
- Che il Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011 ha recepito le misure di semplificazione di cui alla Dgr n. 738 del 07.06.2011, decretando:
o di approvare l’Allegato A “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’elenco del personale che possa costituire l’equipaggio, per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio”;
o di stabilire che l’autocertificazione di cui al punto n. 1 deve essere resa dal proprietario o dall’armatore, ex art. 47 del Dpr 445/2000, e deve indicare l’elenco del personale che possa costituire l’equipaggio dell’imbarcazione, con la specificazione del titolo professionale e della qualifica; deve altresì comprendere la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’armatore indichi per il personale navigante le generalità, la qualifica professionale, il tipo di contratto di lavoro stipulato, la data della stipula del contratto e durata del contratto stesso”.
o di stabilire che tale autocertificazione deve essere comunicata una tantum tramite messaggio fax all’Ispettorato di porto e successivamente deve essere conservata tra i documenti da tenere a bordo unitamente al rapporto di trasmissione del messaggio. Ogni variazione al suddetto elenco, che può intervenire quando inizi o cessi un rapporto di lavoro del personale navigante, deve essere comunicata all’Ispettorato di porto ed ha efficacia certificativa del personale navigante soltanto da tale momento;
o di stabilire che, per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione di cui al punto n. 1 sostituisce a tutti gli effetti quelle previste dal Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18 del 10.03.2008 e dagli artt. 1, lettere i) e j) e 2, lettere g) e h), dell’Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità n. 82/45.02 del 7 luglio 2008;
o di stabilire che l’autocertificazione di cui al punto n. 1 deve essere resa da quanti svolgono attività di trasporto in conto terzi;
o di stabilire che l’Ispettorato di Porto operi il controllo sulle comunicazioni ricevute in ordine alla corrispondenza qualitativa tra i componenti dell’equipaggio dichiarati e la consistenza minima dell’equipaggio prescritta e che per ciascuna licenza di navigazione formi il fascicolo delle comunicazioni relative alla composizione dell’equipaggio.
Considerato
che occorre aggiornare la citata ordinanza n. 82 del 7.07.2008, armonizzandola con le disposizioni appena riferite.

Ordina


1) All’articolo 1, lett. i), dell’Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità n. 82 del 7.07.2008, dopo le parole “la data della stipula del contratto e durata del contratto stesso;” sono aggiunte le seguenti: “per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate che svolgono attività di trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione è resa secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011”;
2) all’articolo 1, lett. j), dell’Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità n. 82 del 7.07.2008, dopo le parole “per il trasporto in conto proprio.” sono aggiunte le seguenti: “per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate che svolgono attività di trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione è resa secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011”;
3) all’articolo 2, lett. g), dell’Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità n. 82 del 7.07.2008, dopo le parole “la data della stipula del contratto e durata del contratto stesso;” sono aggiunte le seguenti: “per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate che svolgono attività di trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione è resa secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011”;
4) all’articolo 2, lett. h), dell’Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità n. 82 del 7.07.2008, dopo le parole “per il trasporto in conto proprio.” sono aggiunte le seguenti: “per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate che svolgono attività di trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione è resa secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011”;
5) di approvare l’Allegato A al presente provvedimento, “Testo vigente coordinato dell’Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità 82 del 7.07.2008”;
6) di pubblicare integralmente la presente Ordinanza e l’Allegato A “Testo vigente coordinato dell’Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità 82 del 7.07.2008” sul B.U.R.

Bruno Carli

(seguono allegati)

Allegato A_ordinanza 86_233776.pdf

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