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Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 53 del 19 luglio 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 117 del 01 luglio 2011

Impianti emittenti radiofonici posti in località Bianca/Ristoro sita nel Comune di Lusiana (Vi). Ordinanza presidenziale n. 31 del 09 febbraio 2007: adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Revoca.

Il Presidente


Richiamata l’ordinanza presidenziale n. 31 del 09 febbraio 2007 con la quale, a seguito della conclusione di specifica procedura di riduzione a conformità per mancato rispetto dei parametri normativamente previsti in materia di emissioni di campo elettromagnetico, veniva ordinato alle seguenti emittenti radiofoniche allora presenti nel sito di Bianca/Ristoro nel Comune di Lusiana (Vi) RTL 102.5 (102.250 MHz) di RTL 102.500 HIT RADIO Srl, Radio Stella FM (97.200 MHz) di Radio Gambellara Srl, Radio Mamamia (107.900 MHz) di S.E.P.R.A.T. Srl e Radio Bella&Monella (103.500 MHz) di Radio Bella e Monella Srl.

1) di adottare immediatamente misure atte ad evitare l’esposizione di persone ai campi elettromagnetici oltre i limiti e i valori di attenzione fissati dalla normativa di legge vigente;
2) di installare, a cura e spese proprie, entro trenta giorni dell’ordinanza, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con A.R.P.A.V. e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente DPCM 08/07/2003.

Ricordato che con la predetta ordinanza presidenziale n. 31/2007 veniva altresì incaricata A.R.P.A.V. di monitorare l’effettivo e costante rientro nei limiti di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte delle emittenti.

Preso atto che, a seguito dell’adozione dell’ordinanza presidenziale sopra richiamata, tutti gli impianti installati nella località in argomento, soggetti a risanamento, hanno ultimato gli interventi tecnici, debitamente autorizzati, ritenuti necessari per rientrare nei valori prescritti dalla riduzione a conformità, così come comunicato dal Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Vicenza con nota del 27 dicembre 2010, prot. n. 156518.

Atteso che in data 18/01/2011 sono state condotte da A.R.P.A.V. misurazioni nel sito oggetto di bonifica, in contraddittorio con i rappresentanti delle emittenti e con la presenza di un funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni al fine di verificare, nelle condizioni di operatività di tutte le emittenti attualmente presenti nel sito in questione, i valori di campo elettromagnetico da queste ultime generati.

Preso atto del verbale del Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Vicenza del 21/02/2011, prot. n. 21863, con il quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova Fisica N. 037/NIR/11-0, dal quale è dato evincere che i valori di intensità di campo elettrico misurati durante il contraddittorio del 18/01/2011 rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità del DPCM 08/07/2003 in tutte le posizioni di misura e che, pertanto, in considerazione di ciò, il risanamento del sito in questione deve ritenersi concluso così come dichiarato da A.R.P.A.V. stessa nelle conclusioni del verbale sopra richiamato.

Vista la nota della Regione Veneto datata 21/03/11, prot. n. 1377589, con la quale è stato comunicato a tutte le emittenti attualmente attive nel sito in parola (Stella FM 97.2 MHz, Radio Company 107.9 MHz, Radio Capital 98.0 MHz, Radio Gelosa 105.3 MHz, Radio Bella&Monella 103.5 MHz e RTL 102.5, 102.3 MHz) che, essendo stato ottemperato ai contenuti prescrittivi del dispositivo dell’ordinanza presidenziale n. 31/2007, la relativa procedura di riduzione a conformità deve intendersi perfezionata e, pertanto, archiviata.

Rilevato infine che, ritenuta conclusa la procedura di riduzione a conformità che ha originato l’adozione dell’ordinanza presidenziale n. 31/2007, così come comunicato da ARPAV-DAP Vicenza con il verbale sopra menzionato del 21/02/2011, risulta opportuno e necessario provvedere alla revoca, tramite il presente provvedimento, dell’ordinanza presidenziale n. 31/2007 essendo venuti meno i presupposti in base ai quali quest’ultima è stata adottata.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele radiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e s.m.i..

Visto il D.P.C.M. 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

Ordina


1. La revoca dell’ordinanza presidenziale n. 31 del 09 febbraio 2007 in considerazione del fatto che, come comunicato da ARPAV-DAP Vicenza con verbale del 21/02/2011, prot. n. 21863, con il quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova Fisica N. 037/NIR/11-0, i valori di intensità di campo elettrico nel sito Bianca/Ristoro nel Comune di Lusiana (Vi), a seguito dell’ultimazione degli interventi tecnici autorizzati ed effettuati dalle emittenti coinvolte nella bonifica, rispettano attualmente i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità del DPCM 08/07/2003 in tutte le posizioni di misura. Pertanto il risanamento del sito in parola è da ritenersi concluso.

2. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando i Comuni, ove hanno sede legale le emittenti radiofoniche attualmente presenti nel sito in parola, della notifica del presente provvedimento (Radio Company di Trend Srl, Radio Stella FM di Radio Gambillara Srl, Radio Bella e Monella Srl, Radio Sorriso di Radio Birikina Srl, RTL 102.5 di RTL 102.5 Hit Radio Srl e Radio Capital di Elemedia SpA).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Luca Zaia

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