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Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 95 del 21 dicembre 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 264 del 30 novembre 2010

Ordinanza di demolizione, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", dell'impianto radiofonico "Radio Marilù", operante alla frequenza di 105.300 Mhz, di proprietà della società Archimedia srl, ubicato in località Pianezze nel Comune di Valdobbiadene (Tv). Revoca ordinanza presidenziale n. 200 del 14/09/2010.

Il Presidente

Vistala legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” che:

-         all’articolo 3 prevede che “L’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio” e che ”L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento Provinciale dell’Arpav competente per territorio”;

-         all’articolo 8 “Sanzioni”, ai commi 1 e 2, stabilisce che l’installazione dell’impianto senza autorizzazione provinciale ovvero in difformità della stessa, oppure la modifica dell’impianto, compreso lo spostamento dello stesso in altro sito, senza autorizzazione provinciale siano sanzionate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 dai Comuni nel cui territorio sono installati gli impianti stessi;

-         all’articolo 8 prevede, al comma 5, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, che il Presidente della Giunta regionale disponga, con spese a carico del titolare dell’impianto o del suo legale rappresentante, la demolizione dell’impianto installato in carenza di autorizzazione provinciale.

Vista la Dgr n. 2050 del 03 luglio 2007, con la quale è stato formalmente approvato il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione prevista dall’art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

Preso atto che, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso,è risultato, così come verbalizzato da quest’ultimo in data 14/05/2010 con verbale n. 23, che l’emittente radiofonica “Radio Marilù”, di proprietà della società Archimedia srl, operante alla frequenza di 105.300 Mhz,si è installata in località Pianezze nel Comune di Valdobbiadene (Tv) in carenza di preventiva autorizzazione provinciale prevista dall’art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 29/93.

Considerato che, sulla base dell’accertamento effettuato da Arpav e della conseguente istruttoria, è stata adottata l’ordinanza presidenziale di demolizione n. 200 del 14/09/2010, così come previsto dall’art. 8, comma 5, della legge regionale n. 29/93, a carico dell’emittente in oggetto.

Preso atto che in data 27/10/2010 l’Amministrazione provinciale di Treviso ha adottato l’autorizzazione n. 505/2010 ex lege regionale n. 29/93 a favore dell’emittente in questione, la cui carenza aveva originato l’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione n. 200/2010.

Considerato pertanto che devono ritenersi venuti meno i presupposti in base ai quali è stata adottata l’ordinanza presidenziale di demolizione n. 200/2010 a carico di Archimedia srl, e che risulta, conseguentemente, opportuno provvedere alla revoca della citata ordinanza, posto comunque in rilievo che l’emittente in parola, dalla data di sua installazione nel sito in questione sino alla data del 27/10/2010, di adozione dell’autorizzazione provinciale n. 505/2010, ha irradiato il proprio segnale in carenza del provvedimento autorizzativo provinciale ex lege regionale n. 29/93.

Ordina

1.                  La revoca dell’ordinanza presidenziale di demolizione n. 200 del 14/09/2010 a carico di Archimedia srl, titolare dell’impianto radiofonico “Radio Marilù”, operante alla frequenza di 105.300 Mhz, installato in località Pianezze nel Comune di Valdobbiadene (Tv), essendo venuto meno il presupposto in base al quale l’ordinanza di demolizione era stata adottata. A favore dell’emittente infatti è stata adottata autorizzazione provinciale ex lege regionale n. 29/93 n. 505/2010 da parte della competente Provincia di Treviso.

2.                  Alla Direzione regionale Prevenzione di procedere alla notifica della presente ordinanza alla Archimedia srl, in persona del suo legale rappresentante, e alla comunicazione della stessa alla Provincia di Treviso, al Comune di Valdobbiadene, al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto e ad Arpav- Dipartimento Provinciale di Treviso.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è esperibile, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della legge n. 1034 del 1971, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Dpr n. 1199 del 1971.

Luca Zaia

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