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Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 93 del 14 dicembre 2010


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 257 del 19 novembre 2010

Eccezionali avversità atmosferiche nel periodo dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010 e giorni successivi. Stato di crisi decretato con decreto del Presidente della Regione n. 236 del 2.11.2010. Emergenza connessa alla raccolta e stoccaggio degli effluenti zootecnici degli allevamenti alluvionati. Sospensione divieto di spandimento degli effluenti di allevamento.

Il Presidente

Premesso che i rapporti dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale – Arpa del Veneto hanno evidenziato, per i giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, il transito di una vasta depressione, che ha determinato, nella nostra Regione, piogge molto significative soprattutto sulla fascia prealpina/pedemontana e che, in particolare, precipitazioni diffuse e persistenti si sono manifestate dalla mattinata di domenica 31 ottobre u.s. sulle zone centrosettentrionali del Veneto, a partire da ovest, con fenomeni a tratti intensi e con locali forti rovesci.

Quantitativi di pioggia abbondanti sono caduti sulle zone prealpine e pedemontane, in particolare su quelle centro occidentali. Sulla costa e sulla pianura sud orientale i fenomeni sono stati più discontinui e meno consistenti, mentre i venti di scirocco, che hanno investito la costa in modo rilevante non hanno permesso un regolare deflusso delle acque scaricate a mare dai fiumi di origine alpina. Si è sovrapposto agli effetti delle precipitazioni anche un repentino scioglimento delle prime nevi cadute i giorni precedenti.

Lunedì 1° novembre mattina si sono manifestate ancora precipitazioni estese e persistenti, soprattutto sulle zone centro settentrionali, mentre piogge più consistenti sono cadute sulle prealpi e sulle zone pedemontane, con fenomeni anche a carattere di forte rovescio o locale temporale.

Nella seconda parte della stessa giornata di lunedì i fenomeni si sono spostati sulle zone orientali e costa nord orientale dove si sono manifestate precipitazioni piuttosto intense sempre accompagnate da venti di scirocco.

Nella giornata di martedì 2 novembre ulteriori precipitazioni significative hanno interessato le zone centro orientali della regione.

I quantitativi cumulati dall’inizio dell’evento indicativamente sono stati: 15-50 mm circa su pianura meridionale e costa, 30-100 mm su pianura centro-settentrionale e Dolomiti settentrionali con locali massimi di 75-125mm, 150-400 mm su gran parte delle zone montane (Dolomiti meridionali e Prealpi) e pedemontane, con massimi di: 482 mm a Valpore (Valle di Seren), 443 mm a Cansiglio (Tramedere), 433 mm a Castana (Arsiero), 428 mm a Turcati Recoaro, 413 mm a Recoaro La Guardia.

Rilevato che anche successivamente, e quantomeno fino alla data di martedì 16 novembre, sono proseguite intense precipitazioni che hanno comportato la messa in allarme della Protezione Civile.

Dato atto che a seguito degli eventi meteorologici sopra descritti si sono verificate numerose situazioni di emergenza, causate soprattutto dalle intense piogge, anche a carattere di nubifragio, che hanno provocato gravi e diffusi allagamenti in talune zone del territorio veneto, nonché per la totalità del territorio regionale, la saturazione dei terreni d’acqua anche in orizzonti profondi e ben oltre la capacità di assorbimento dei terreni stessi.

Richiamato il decreto n. 236 del 2 novembre 2010 del Presidente della Giunta regionale, con il quale è stato dichiarato lo “Stato di Crisi” per gli eventi meteorici critici verificatisi nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 su tutto il territorio regionale.

Dato atto, altresì, che le condizioni meteorologiche e idrologiche del tutto eccezionali verificatesi nel periodo considerato non hanno consentito una gestione ordinaria dello stoccaggio aziendale dei materiali e dello spargimento degli effluenti di allevamento sui terreni agricoli ai fini agronomici, generando numerose situazioni di completo e pericoloso riempimento dei contenitori di stoccaggio o altre evenienze di particolare criticità, che possono configurarsi quali cause di pericolo o danno per l’igiene, la salute umana e animale o l’ambiente.

Dato atto, inoltre, che analoghi problemi e difficoltà hanno riguardato la distribuzione e l'utilizzo ai fini agronomici delle vinacce, la cui distribuzione in campo con finalità ammendanti è stata sino ad oggi impedita delle motivazioni di carattere meteorologico ed agronomico sopra ricordate.

Vista la legge regionale n. 58/84 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile.

Visto l’articolo 33 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 – “Norme per la tutela dell’ambiente”, ove è previsto che “quando si verifichi sul territorio regionale uno stato contingente di grave pericolo o di danno per l’igiene e la salute pubblica o per l’ambiente, nel suo complesso o in singoli settori, e per la cui tutela sia necessario un intervento eccezionale e urgente, il Sindaco, il Presidente della Provincia o il Presidente della Giunta regionale, adottano i provvedimenti necessari”.

Visto l’articolo 34 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, ove è previsto che “L’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 33 spetta al Sindaco, quando l’evento si verifichi nel territorio del proprio Comune e lo stato di pericolo o di danno sia limitato alla stessa circoscrizione; al Presidente della Provincia quando l’evento interessi il territorio sovracomunale all’interno di una sola Provincia; in caso diverso – come nel caso di specie, che ha interessato ampia parte del territorio regionale – la competenza appartiene al Presidente della Giunta regionale”.

Visto il decreto legislativo n. 112/98, ed in particolare l’articolo 117, relativamente all’assunzione dei provvedimenti d’urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, in particolare all’articolo 26, comma 2, ove di stabilisce che “In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le Regioni possono individuare, anche sulla base dell’indirizzo dell’Autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse … e possono altresì prevedere la sospensione del divieto”.

Vista la Dgr 7 agosto 2006, n. 2495 – “Recepimento del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”.

Vista la Dgr 7 agosto 2007, n. 2439, concernente i criteri applicativi della Dg n. 2495/2006, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Dgr 16 settembre 2010, n. 2185, con la quale sono state fornite le indicazioni per l’utilizzo agronomico dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, fecce e vinacce.

Richiamata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto dott. Luca Zaia “Commissario delegato per il superamento dell’emergenza” e ne ha specificato le competenze e le funzioni.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2010, n. 2658, con la quale sono state fissate, per l’anno 2010, le date di inizio del divieto di spandimento – nelle zone vulnerabili – degli effluenti palabili e non palabili, rispettivamente nel 1° dicembre e nel 15 novembre 2010.

Ritenuto di dover intervenire per fornire specifiche indicazioni per una gestione controllata dell’emergenza e per limitare le possibili ripercussioni ambientali, nonché di dover prevenire la possibile insorgenza di problemi di carattere igienico-sanitario;

Ordina

1.        la sospensione del divieto di spandimento degli effluenti palabili e non palabili per le zone vulnerabili, le cui date di inizio erano state fissate con la Dgr 2 novembre 2010, n. 2658, sino all’emanazione di una disposizione della Giunta regionale che verrà adottata in tempi brevi, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, dello stato di bagnatura dei terreni, nonché dei tempi tecnici per il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3;

2.        la revoca della data di inizio del divieto di spandimento degli effluenti non palabili nelle zone non vulnerabili, prevista dal comma 2, articolo 5 dell’allegato A alla Dgr n. 2495/2006, sino all’emanazione del provvedimento di cui al precedente punto 1;

3.        i conduttori degli allevamenti dovranno provvedere al tempestivo ripristino delle condizioni di ordinarietà dei contenitori di stoccaggio, rimuovendo adeguati quantitativi di effluenti zootecnici, anche frammisti alle eventuali acque di pioggia e/o di allagamento; l’utilizzo agronomico degli effluenti dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di seguito specificate:

-                        il materiale oggetto di rimozione dai contenitori di stoccaggio degli effluenti palabili e non palabili dovrà essere distribuito sui terreni a disposizione delle aziende stesse, come riportati nelle Comunicazioni presentate alle Province, ai sensi dell’articolo 18 della Dgr n. 2495/2006 e smi;

-                        lo spandimento con finalità di tipo agronomico dovrà avvenire con omogenea applicazione degli effluenti alle superfici e nelle condizioni dei terreni più opportune, onde evitare fenomeni di ruscellamento superficiale della frazione liquida, e dovranno essere adottati, inoltre, tutti i possibili accorgimenti tecnici atti a prevenire fenomeni di compattamento del terreno;

-                        dovranno in ogni caso essere osservate le distanze minime di rispetto, nel mentre rimangono in vigore le disposizioni relative alla documentazione di trasporto previste dalle norme vigenti;

-                        dovranno essere rispettati le procedure, le prescrizioni ed i vincoli in vigore, ivi compresi quelli relativi ai quantitativi massimi di azoto da effluente zootecnico distribuiti annualmente per unità di superficie ed ai relativi criteri di calcolo previsti dalle norme regionali vigenti.

4.        la revoca delle date relative ai divieti di spandimento sui terreni agricoli delle fecce e delle vinacce di cui all’articolo 5 della Dgr 16 settembre 2010, n. 2185, sino all’emanazione del provvedimento di cui al precedente punto 1, restando confermate le rimanenti disposizioni tecniche e amministrative delle norme specifiche, nonché le indicazioni e gli accorgimenti di carattere agronomico indicati al punto 3 del presente provvedimento.

Luca Zaia

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