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Bur n. 72 del 03 settembre 2010


Materia: Trasporti e viabilità

Ordinanza DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITA' n. 130 del 17 agosto 2010

Disciplina della pratica del "Kitesurf" e di traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda - Regione del Veneto.

Il Dirigente

Visto l’art. 15 del Regolamento per la Navigazione Interna;

Vista la Lr n. 52/1989;

Visto il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 27 del D.lgs n. 171/2005;

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza della navigazione, disciplinare le pratiche del “Kitesurf” e del traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda di competenza della Regione del Veneto;

Considerati gli incontri tenutesi presso la Comunità del Garda con rappresentanti della stessa, della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, all’esito dei quali si è concordato, nei limiti di quanto stabilito dai rispettivi Ordinamenti, di dare una regolamentazione uniforme per lo svolgimento delle pratiche del “Kitesurf” e del traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda.

Visto il D. Lgs. n. 112/1998;

Vista la Lr n. 11/2001;

Vista la Dgr n. 1880 del 24.06.2003.

Ordina

Capo I

Traino di galleggianti idonei al trasporto di persone

Articolo 1 - Disciplina del traino dei galleggianti.

1. Il traino di galleggianti comunemente denominati “banana boat”, “ciambelle” o mezzi similari, che non si sollevano dall'acqua, idonei al trasporto di persone, è consentito da mezz’ora prima del sorgere del sole a mezz’ora dopo il tramonto del sole, e comunque con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva.

2. Nell’esercizio di tale attività di traino si osservano le seguenti norme:

a) I conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto;

b) la partenza e il recupero del galleggiante e dei suoi trasportati avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;

c) la distanza laterale di sicurezza fra l’unità di traino e le altre unità deve essere superiore di una volta e mezza alla lunghezza del cavo di traino;

d) durante le varie fasi del traino la distanza tra l’unità di traino ed il galleggiante non deve mai essere inferiore a dodici metri;

e) le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un’adeguata cassetta di pronto soccorso e di un numero di salvagenti pari al numero massimo delle persone trasportabili dal galleggiante;

f) è vietato a tale unità trasportare altre persone oltre al conducente e all’accompagnatore esperto di nuoto ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di un galleggiante;

g) le persone a bordo del galleggiante devono indossare idoneo mezzo di salvataggio così come previsto dalla normativa statale vigente;

h) le unità adibite al traino devono essere munite di adeguati dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

i) la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può comunque superare 20 nodi;

j) Il conduttore deve essere in possesso di patente nautica qualsiasi sia la potenza del motore installato sul’unità.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si osservano le disposizioni previste dal Dm 20.07.1994, n. 550 “Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne”, nonché la disciplina prevista dalla Lr 1 dicembre 1989, n. 52.

Capo II

Esercizio della pratica del “Kitesurf”

Articolo 2 - Esercizio della pratica del “Kitesurf”.

1. Nelle acque di competenza della Regione del Veneto la pratica del “Kitesurf” (tavola con aquilone) è consentita esclusivamente secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Capo dell’Ordinanza.

Articolo 3 - Partenza del “Kitesurf”.

1. La partenza del “Kitesurf” può avvenire:

a) in navigazione, da unità da diporto alle condizioni di cui all’articolo 4;

b) da terra, esclusivamente dalle aree eventualmente individuate dai Comuni ai sensi dell’art. 5, e secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente Ordinanza.

Articolo 4 - Partenza da unità da diporto in navigazione.

1. La partenza del “Kitesurf” in navigazione può avvenire esclusivamente da unità da diporto conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla legge.

2. La partenza del “Kitesurf” deve avvenire ad almeno 300 metri dalla riva, in acque libere da altre imbarcazioni, ed in modo da non ostacolarne la navigazione, nonché a distanza di sicurezza dalle rotte della navigazione di linea.

Articolo 5 - Partenza da terra.

1. I Comuni possono individuare delle aree a terra da adibire in modo esclusivo alla pratica del “Kitesurf”.

2. Le aree di cui al comma 1 devono essere individuate nel rispetto dei limiti posti dall’art. 7 e non possono essere utilizzate per la balneazione o per altre attività.

3. Tali aree devono essere chiaramente identificate mediante idonea delimitazione perimetrale dell’area a terra.

4. I Comuni informano l’utenza dell’uso esclusivo delle aree di cui al comma 1 tramite un’adeguata cartellonistica riportante in più lingue il divieto di balneazione.

Articolo 6 - Corridoi di lancio.

1. I Comuni, qualora individuino le aree a terra di cui all’art. 5 comma 1, predispongono corridoi di lancio per la partenza e l’atterraggio dei “Kitesurf”.

2. I corridoi di lancio devono avere una lunghezza del fronte spiaggia di almeno 30 metri che dovrà allargarsi sino ad una ampiezza massima di 80 metri ad una distanza compresa tra 50 e 150 metri dalla costa, ove possibile.

3. I corridoi di lancio devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore giallo ad una distanza massima di 20 metri l’una dall’altra.

4. Le ultime due boe poste più al largo dovranno riportare la dicitura “Corridoio di Kitesurf - Divieto di balneazione”.

5. Le boe costituenti le linee del corridoio non devono essere collegate tra di loro tramite una cima galleggiante. Esse possono essere collegate tra di loro soltanto sul fondo mediante una cima non galleggiante.

Articolo 7 - Limitazioni e divieti.

1. La pratica del “Kitesurf” è comunque vietata:

a) All'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai porti nonché ad una distanza laterale dall'ingresso dei porti inferiore a 500 metri;

b) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e lungo le rotte delle unità di tale servizio;

c) Nelle zone riservate alla balneazione nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;

d) Nel raggio di 100 metri dai luoghi o dai mezzi nautici di appoggio segnalanti la presenza di subacquei;

e) Nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica subacquea o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;

f) nelle aree riservate a specifiche attività.

2. Fatto salvo per i corridoi di lancio di cui all’articolo 6, l’uso del “Kitesurf” è comunque vietato per una fascia di 150 metri dalla costa.

3. La pratica del “Kitesurf” è vietata ai minori di 16 anni.

4. La pratica del “Kitesurf” è consentita soltanto con buona visibilità, da mezz’ora prima del sorgere del sole a mezz’ora dopo il tramonto, salva diversa eventuale determinazione oraria più restrittiva da parte dei Comuni, con condizioni meteorologiche e dello stato delle acque favorevoli.

Articolo 8 - Disposizioni comportamentali.

1. Con l’esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo 4, la partenza e l'atterraggio dei “Kitesurf” devono essere effettuati soltanto nei corridoi di lancio di cui all’art. 6 e devono avvenire con la tecnica del “body drag”, che consiste nel farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio.

2. È consentito il transito di un solo “Kitesurf” per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

3. A terra è vietato effettuare prove di manovra del “Kitesurf”, nonché lasciare incustodito il “Kitesurf” senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

4. È fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell’ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.

5. La circolazione dei “Kitesurf” non deve creare situazioni di pericolo o d’intralcio alla navigazione in genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navigazione, quali in particolare, unità a vela e windsurf.

6. Quando due unità di “Kitesurf” navigano su rotte in collisione, quella sopravento dà la precedenza sollevando il Kite, mentre quella sottovento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare il Kite.

7. Quando due unità di “Kitesurf” procedono nella stessa direzione, quella sopravento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il Kite e rallentando.

8. Quando un unità di “Kitesurf” incrocia altre unità a vela dà loro precedenza sollevando il Kite e rallentando a prescindere dalle mure.

9. La persona non esperta che effettua l'attività di “Kitesurf” deve essere assistita da istruttore abilitato munito di mezzo di appoggio motorizzato quale unità d’appoggio.

Articolo 9 - Dotazioni.

1. Per svolgere la pratica del “Kitesurf” è obbligatorio:

a) Indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato;

b) utilizzare un dispositivo che renda possibile lo sgancio rapido del corpo dalla vela-aquilone in caso di necessità;

c) portare con sé un coltello taglia scotte.

2. Il “Kitesurf” deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala ed il suo conseguente sventamento.

Articolo 10 - Pubblicità.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7 8 e 9 devono essere rese pubbliche mediante affissione, nelle aree individuate ai sensi dell’art. 5 della presente Ordinanza, di cartellonistica redatta in lingua italiana inglese e tedesca.

Capo III

Sanzioni

Articolo 11 - Sanzioni.

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 53, comma 3, del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005, e sue successive modifiche.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ss.mm.ii., e dalla Lr 28 gennaio 1977, n. 10.

Ing. Bruno Carli


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