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Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 106 del 29 dicembre 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 268 del 15 dicembre 2009

Ordinanza di demolizione, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", dell'impianto radiofonico " Virgin Radio " operante alla frequenza di MHz 90.20, di proprietà di Virgin Radio Spa, ubicato in Via Roncolati, località Monte Calvarina, in prossimità del Bar Ciclamino nel Comune di Roncà (Vr).

Il Presidente

Vistala legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” che:

- all’articolo 3 prevede che “L’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio” e che ”L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento Provinciale dell’Arpav competente per territorio”;

- all’articolo 8 “Sanzioni”, ai commi 1 e 2, stabilisce che l’installazione dell’impianto senza autorizzazione provinciale ovvero in difformità della stessa, oppure la modifica dell’impianto, compreso lo spostamento dello stesso in altro sito, senza autorizzazione provinciale siano sanzionate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 dai Comuni nel cui territorio sono installati gli impianti stessi;

- all’articolo 8 prevede, al comma 5, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, che il Presidente della Giunta Regionale disponga, con spese a carico del titolare dell’impianto o del suo legale rappresentante, la demolizione dell’impianto installato in carenza di autorizzazione provinciale.

Vista la Dgr n. 2050 del 03 luglio 2007, con la quale è stato formalmente approvato il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione prevista dall’art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

Considerato che a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento Provinciale Arpav di Veronaè risultato che l’emittente radiofonica “Virgin Radio” di Virgin Radio Spa, ubicata in Via Roncolati, località Monte Calvarina, in prossimità del Bar Ciclamino nel Comune di Roncà (Vr), operante alla frequenza di 90.20 MHzè stata trasferita di sito rispetto ai precedenti sopralluoghi (dal traliccio VR04A al traliccio VR014G) in carenza della preventiva autorizzazione provinciale di cui all’art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 29/93.

Visto il verbale n. 56/09 ST del 1 settembre 2009, con il quale il Dipartimento Provinciale Arpav di Verona ha provveduto a contestare e notificare l’illecito amministrativo per la violazione dell’art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 29/93, sanzionato dall’art. 8, commi 1, lettera c) e 5 della stessa legge a Virgin Radio Spa, titolare dell’emittente radiofonica “Virgin Radio”operante alla frequenza di 90.20 MHz, installata nel Comune di Roncà (Vr), Via Roncolati, in prossimità del Bar Ciclamino, per l’avvenuto spostamento dell’impianto in parola dal sito in cui risultava allocato in precedenti sopralluoghi (dal traliccio VR04A al traliccio VR014G) in carenza di autorizzazione preventiva provinciale prevista dall’art. 3 della legge regionale n. 29/93.

Considerato che nei confronti di Virgin Radio Spa, ai fini dell’avvio del procedimento, sono stati chiesti con atto di diffida del 18.09.2009, prot. n. 510571/50.03.07.21, notificato in data 23.09.09, al legale rappresentante della società in parola chiarimenti in merito alla mancanza della preventiva autorizzazione provinciale prescritta dalla legge regionale n. 29 del 1993 in ordine allo spostamento di sito effettuato della propria stazione emittente, ed è stato assegnato per la risposta il termine di 30 giorni, con l’avvertenza che allo scadere di detto termine si sarebbe proceduto all’assunzione del provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 8, comma 5, della stessa legge.

Preso atto cheVirgin RadioSpa ha fatto pervenire, entro il suddetto termine di trenta giorni, con propria nota datata 13 ottobre 2009, prot. n. NIR033/16809/09/UT/VRI/vc, i chiarimenti richiesti con il citato atto di diffida regionale.

Richiamata la nota della Direzione Regionale Prevenzione datata 28 ottobre 2009, prot. n. 598773/50.03.07.21, con la quale sono state richieste al Dipartimento provinciale Arpav di Verona le controdeduzioni in ordine a quanto comunicato da Virgin Radio S.p.A. con la nota di chiarimenti del 13 ottobre 2009.

Preso atto delle controdeduzioni pervenute dal Dipartimento Provinciale Arpav di Verona con nota datata 11 novembre 2009, prot. n. 142809/2009, con le quali il Dipartimento provinciale Arpav di Verona ha contestato quanto asserito dall’emittente evidenziando l’inaccoglibilità di quanto dichiarato da quest’ultima e confermando il contenuto del proprio verbale n. 56/09 ST dell’01/09/2009.

Richiamata la nota della Direzione Regionale Prevenzione datata 04 dicembre 2009, prot. n. 681748/50.03.07.21, con la quale è stato comunicato a Virgin Radio S.p.A. che, a seguito delle controdeduzioni pervenute dal Dipartimento Provinciale Arpav di Verona, le osservazioni e i chiarimenti formulati da Virgin Radio Spa non possono essere accolti, con conseguente necessaria adozione del presente provvedimento presidenziale. 

Ritenutoilprovvedimento sanzionatorio di demolizione (rectius rimozione) urgente e avente natura di atto vincolato.

Ordina

  1. A Virgin Radio Spa, in persona del suo legale rappresentante, titolare dell’impianto radiofonico “Virgin Radio”, operante alla frequenza di 90.20 MHz, installato nel Comune di Roncà (Vr), località Monte Calvarina, Via Roncolati nei presso del Bar Ciclamino, di provvedere alla rimozione dell’impianto in parola, per violazione dell’articolo 3 e ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva a spese del titolare dell’impianto, o del legale rappresentante, ad opera del Comune di Roncà (Vr).
  2. Al Dirigente della Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla notifica della presente ordinanza a Virgin Radio Spa, in persona del suo legale rappresentante, incaricando il Comune, ove ha sede legale l’emittente in parola, della notifica medesima e alla comunicazione della stessa alla Provincia di Verona, al Comune di Roncà (Vr), al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto, e ad Arpav, Dipartimento Provinciale di Verona.
  3. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è esperibile, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della legge n. 1034 del 1971, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Dpr n. 1199 del 1971.

Giancarlo Galan

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