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Bur n. 82 del 06 ottobre 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 195 del 18 settembre 2009

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Easy Network" (Freq. 87.6 MHz), di E-Sphera s.r.l., posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

Il Presidente

Richiamatoil Rapporto di Prova Arpav Dap. Treviso 71/07 del 20/12/07, relativo alle misurazioni dei valori di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio con i rappresentanti delle emittenti presenti in località Monte Barbaria, presso l’edificio denominato “Malga Barbaria”, nel Comune di Valdobbiadene (Tv), e alla presenza di funzionari dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, trasmesso con nota Arpav del 27/12/2007, prot. n. 0166029, integrato con nota Arpav Dap di Treviso del 22/01/2008, prot. n. 8516.

Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav - Dap Treviso – veniva evidenziato che, a seguito delle misurazioni effettuate nel giorno 10/10/2007, risultava che “Easy Network” (Freq. 87.6 MHz), attualmente di proprietà di E-Sphera srl con sede legale in Padova, Via Giacinto Andrea Longhin n. 121, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere alla riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 01/02/2008, prot. n. 59549/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava alle emittenti coinvolte nella riduzione a conformità, e quindi anche a “Easy Network”, un termine pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con propria nota del 02/01/2008, prot. n .135, per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.

Vistala nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 24 dicembre 2008, prot. n. 164214, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 53/08 del 23 dicembre 2008 relativo alle misurazioni di intensità di campo elettromagnetico effettuate in località Monte Barbaria, Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l’edificio denominato “Malga Barbaria” nel giorno 21 novembre 2008, volte a verificare l’avvenuta o meno riduzione a conformità a carico delle emittenti assegnatarie del termine di centottanta giorni indicato nella nota regionale dell’01/02/08, prot. n. 59549/50.03.07.21, di avvio della procedura di riduzione a conformità.

Preso attoche il predetto Rapporto di Prova Arpav n. 53/08 evidenziava che le emittenti, assegnatarie del termine di centottanta giorni per provvedere alla necessaria riduzione a conformità, non avevano provveduto a quest’ultima, e che risultava pertanto inottemperante alla riduzione a conformità anche “Easy Network” (Freq. 87,6 MHz).

Ricordatala nota della Regione Veneto datata 19/01/09, prot. n. 29714/50.03.07.21, con la quale venivano formalmente diffidate le emittenti inottemperanti alla riduzione a conformità entro il termine di centottanta giorni già assegnato, e tra esse “Easy Network” (Freq. 87,6 MHz), a porre in essere, entro trenta giorni, le azioni necessarie per la riduzione a conformità e, pertanto, per rientrare nei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordatele note della Regione Veneto datate 09 marzo 2009, prot. n. 129741/50.03.07.21, 30 marzo 2009, prot. n. 172485/50.03.07.21, 13 maggio 2009, prot. n. 260554/50.03.07.21, 08 giugno 2009, prot.n. 308678/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav di accertare l’avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell’atto di diffida regionale, ai fini dell’adozione del presente provvedimento cautelativo.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 14 luglio 2009, prot. n. 088491, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 40/09 del 10 luglio 2009, relativo alle misurazioni di campo elettromagnetico effettuate nel sito in argomento in data 26 giugno 2009.

Preso atto che dal predetto Rapporto di Prova Arpav n. 40/09 risulta che l’emittente “Easy Network” (freq. 87.6 MHz) non ha ottemperato alla bonifica prescritta.

Richiamato l’art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che “il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l’adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all’occorrenza, vieta l’utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento”.

Richiamatoquanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l’adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Vistela note della Regione Veneto prot. n. 437809/50.03.07.21 del 05/08/2009, sollecitata con nota prot. n. 481402/50.03.07.21 del 02/09/2009, di richiesta al Sindaco del Comune di Valdobbiadene (Tv) del parere ai fini di cui all’art. 7, secondo comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota dell’Amministrazione comunale di Valdobbiadene (Tv) datata 11/09/2009, prot. n. 19724, a firma del Sindaco del Comune di Valdobbiadene, con la quale è stato espresso parere favorevole “all’attuazione delle misure atte a garantire la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico”.

Rilevato pertanto che risulta necessario procedere all’adozione delle ordinanze presidenziali previste dall’art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29/93, a carico delle emittenti inottemperanti alla necessaria riduzione a conformità così come verbalizzato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con il citato Rapporto di prova n. 40/09 del 10/07/2009.  

Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, l’emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione, non si darà seguito all’esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l’addebito, all’emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell’Arpav e dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell’art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vistala Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

 

Ordina

1.          All’emittente “Easy Network” di E-Sphera s.r.l. (freq. 87.6 MHz), con sede in Padova (Pd), Via Giacinto Andrea Longhin n. 121, posta in località Monte Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l’edificio denominato “Malga Barbaria” di adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.

2.          Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura di riduzione a conformità per il sito di Monte Barbaria presso l’edificio denominato “Malga Barbaria”, a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

3.          All’emittente sopra indicata il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

4.          Ad Arpav di monitorare l’effettivo e costante rientro nei parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell’emittente.

5.          Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l’emittente sopraindicata della notifica del presente provvedimento.

6.          Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste dall’art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.

7.          La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

 

Giancarlo Galan

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