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Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 37 del 05 maggio 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 72 del 20 aprile 2009

Ordinanza di demolizione, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", dell'impianto radiofonico "Radio Veneto Uno", operante alla frequenza di 97.500 MHz, di proprietà della società Trad sas, ubicato in Via Frascada n. 8 a Pianezze di Valdobbiadene (Tv). Revoca ordinanza presidenziale n. 19 del 27/01/2009.

Il Presidente

Vistala legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” che:

-   all’articolo 3 prevede che “L’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio” e che ”L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento Provinciale dell’Arpav competente per territorio”;

-   all’articolo 8 “Sanzioni”, ai commi 1 e 2, stabilisce che l’installazione dell’impianto senza autorizzazione provinciale ovvero in difformità della stessa, oppure la modifica dell’impianto, compreso lo spostamento dello stesso in altro sito, senza autorizzazione provinciale siano sanzionate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 dai Comuni nel cui territorio sono installati gli impianti stessi;

-   all’articolo 8 prevede, al comma 5, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, che il Presidente della Giunta regionale disponga, con spese a carico del titolare dell’impianto o del suo legale rappresentante, la demolizione dell’impianto installato in carenza di autorizzazione provinciale.

Vista la Dgr n. 2050 del 3 luglio 2007, con la quale è stato formalmente approvato il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione prevista dall’art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 29 del 9 luglio 1993.

Preso atto che, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso,è risultato che l’emittente radiofonica “Radio Veneto Uno”, installata in Via Frascada n. 8 a Pianezze di Valdobbiadene (Tv), di proprietà della Società Trad sas, operante alla frequenza di 97.500 MHz,ha apportato delle modifiche tecniche al proprio sistema radiante (non consistenti nella sola riduzione di potenza) in carenza della preventiva autorizzazione provinciale di cui all’art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 29/93.

Considerato che, sulla base dell’accertamento effettuato da Arpav sopra richiamato e della conseguente istruttoria, è stata adottata l’ordinanza presidenziale di demolizione n. 19 del 27/01/2009, così come previsto dall’art. 8, comma 5, della legge regionale n. 29/93, a carico dell’emittente in oggetto.

Preso atto che l’emittente ha provveduto ad eliminare le modifiche al proprio impianto trasmittente che, in quanto non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione provinciale competente, avevano originato l’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione n. 19/09, così come risulta dalla comunicazione del Dipartimento provinciale Arpav di Treviso datata 23/03/09, prot. n. 36398, con la quale viene inoltre comunicato che l’emittente in parola risulta altresì rispettare i limiti e valori di emissione di campo elettromagnetico fissati dal vigente Dpcm 8/07/2003.

Considerato pertanto che devono ritenersi venuti meno i presupposti in base ai quali è stata adottata l’ordinanza presidenziale di demolizione n. 19/09 a carico di Trad sas, e che risulta, conseguentemente, necessario provvedere alla revoca della citata ordinanza.

 

Ordina

1. La revoca dell’ordinanza presidenziale di demolizione n. 19 del 27/01/09 a carico di Trad sas, titolare dell’impianto radiofonico “Radio Veneto Uno”, operante alla frequenza di 97.500 MHz, installato in Via Frascada n. 8 a Pianezze di Valdobbiadene (Tv), in considerazione del venir meno dei presupposti in base ai quali l’ordinanza di demolizione era stata adottata. L’emittente infatti ha eliminato le modifiche al proprio impianto trasmittente non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione provinciale, così come comunicato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con nota datata 23/03/09, prot. n. 36398, ripristinando le condizioni precedenti.

2. Al Dirigente della Direzione regionale per la Prevenzione di procedere alla notifica della presente ordinanza alla Trad sas, in persona del suo legale rappresentante, e alla comunicazione della stessa alla Provincia di Treviso, al Comune di Valdobbiadene, al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto, e ad Arpv - Dipartimento Provinciale di Treviso.

3. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è esperibile, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della legge n. 1034 del 1971, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Dpr n. 1199 del 1971.

Galan

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