Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 13 del 10 febbraio 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 20 del 27 gennaio 2009

Ordinanza di demolizione, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", dell'impianto radiofonico "Radio Dimensione Suono" operante alla frequenza di 97,3 MHz, di proprietà di Radio Dimensione Suono Spa, ubicato nel Comune di Padova, Viale della Navigazione Interna, 9 (PD).

Il Presidente

Vistala legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” che:

-   all’articolo 3 prevede che “L’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio” e che ”L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento Provinciale dell’Arpav competente per territorio”;

-   all’articolo 8 “Sanzioni”, ai commi 1 e 2, stabilisce che l’installazione dell’impianto senza autorizzazione provinciale ovvero in difformità della stessa, oppure la modifica dell’impianto, compreso lo spostamento dello stesso in altro sito, senza autorizzazione provinciale siano sanzionate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 dai Comuni nel cui territorio sono installati gli impianti stessi;

-   all’articolo 8 prevede, al comma 5, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, che il Presidente della Giunta regionale disponga, con spese a carico del titolare dell’impianto o del suo legale rappresentante, la demolizione dell’impianto installato in carenza di autorizzazione provinciale.

Vista la Dgr n. 2050 del 03 luglio 2007, con la quale è stato formalmente approvato il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione prevista dall’art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

Considerato che a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento provinciale Arpav di Padovaè risultato che l’emittente radiofonica “Radio Dimensione Suono” di Radio Dimensione Suono Spa, installata nel Comune di Padova (Pd), operante alla frequenza di 97,3 MHz,è stata trasferita dal sito di Vicolo Pontecorvo 1/A al sito di Viale della Navigazione Interna 9 in carenza della preventiva autorizzazione provinciale di cui all’art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 29/93.

Visto il verbale n. 43/08 Reg. Verb. del 29 settembre 2008, con il quale il Dipartimento provinciale Arpav di Padova ha provveduto a contestare e notificare l’illecito amministrativo per la violazione dell’art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 29/93, sanzionato dall’art. 8, commi 1, lettera c) e 5 della stessa legge a Radio Dimensione Suono S.p.A., titolare dell’emittente radiofonica “Radio Dimensione Suono”operante alla frequenza di 97,3 MHz installata nel Comune di Padova (Pd), per l’avvenuto spostamento dell’impianto in parola dal sito di Vicolo Pontecorco 1/A in Padova al sito di Viale della Navigazione Interna 9 in Padova in carenza di autorizzazione preventiva provinciale prevista dall’art. 3 della legge regionale n. 29/93.

Considerato che nei confronti di Radio Dimensione Suono Spa, ai fini dell’avvio del procedimento, sono stati chiesti con atto di diffida del 20.10.2008 prot. n. 545055/50.03.07.21, notificato in data 29.10.08, al legale rappresentante della società in parola chiarimenti in merito alla mancanza della preventiva autorizzazione provinciale prescritta dalla legge regionale n. 29 del 1993 in ordine allo spostamento di sito effettuato della propria stazione emittente, ed è stato assegnato per la risposta il termine di 30 giorni, con l’avvertenza che allo scadere di detto termine si sarebbe proceduto all’assunzione del provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 8, comma 5, della stessa legge.

Preso atto cheRadio Dimensione Suono Spa ha fatto pervenire, entro il suddetto termine di trenta giorni, con propria nota datata 11 novembre 2008 prot. UT. n. 400, i chiarimenti richiesti con il citato atto di diffida regionale.

Richiamata la nota della Direzione regionale Prevenzione datata 01 dicembre 2008, prot. n. 637762/50.03.07.21, con la quale sono state richieste al Dipartimento provinciale Arpav di Padova le proprie controdeduzioni in ordine a quanto comunicato da Radio Dimensione Suono S.p.A. con la propria citata nota di chiarimenti dell’11 novembre 2008, prot. UT. n. 400.

Preso atto delle controdeduzioni pervenute dal Dipartimento provinciale Arpav di Padova con propria datata 30 dicembre 2008, prot. n. 165198/ST.AF.n., in ordine a quanto comunicato da Radio Dimensione Suono Spa con la propria citata nota di chiarimenti dell’11 novembre 2008, prot. UT. n. 400. Controdeduzioni con le quali Arpav ha contestato quanto asserito dall’emittente evidenziando l’inaccoglibilità di quanto dichiarato da quest’ultima.

Ricordata la nota della Direzione regionale Prevenzione datata 19 gennaio 2009, prot. n. 29399 /50.03.07.21, con la quale è stato comunicato a Radio Dimensione Suono Spa che, a seguito delle controdeduzioni pervenute dal Dipartimento provinciale Arpav di Padova, le osservazioni e i chiarimenti formulati da Radio Dimensione Suono Spa non possono essere accolti, con conseguente necessaria adozione del presente provvedimento presidenziale. 

Ritenutoilprovvedimento sanzionatorio di demolizione (rectius rimozione) urgente e avente natura di atto vincolato.

 

Ordina

1. A Radio Dimensione Suono S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, titolare dell’impianto radiofonico “Radio Dimensione Suono”, operante alla frequenza di 97,3 MHz, installato nel Comune di Padova (Pp), Viale della Navigazione Interna 9, di provvedere alla rimozione dell’impianto in parola, per violazione dell’articolo 3 e ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva a spese del titolare dell’impianto, o del legale rappresentante, ad opera del Comune di Padova (Pd).

2. Al Dirigente della Direzione regionale Prevenzione di procedere alla notifica della presente ordinanza a Radio Dimensione Suono Spa, in persona del suo legale rappresentante, incaricando il Comune, ove ha sede legale l’emittente in parola, della notifica medesima e alla comunicazione della stessa alla Provincia di Padova, al Comune di Padova, al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto, e ad Arpav, Dipartimento Provinciale di Padova.

3. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è esperibile, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della legge n. 1034 del 1971, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Dpr n. 1199 del 1971.

 

Galan


Torna indietro