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Bur n. 13 del 10 febbraio 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 19 del 27 gennaio 2009

Ordinanza di demolizione, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", dell'impianto radiofonico "Radio Veneto Uno", operante alla frequenza di 97.500 MHz, di proprietà della società TR.AD.. sas, ubicato in Via Frascada n. 8 a Pianezze di Valdobbiadene (Tv).

Il Presidente

Vistala legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” che:

-           all’articolo 3 prevede che “L’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio” e che ”L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento Provinciale dell’Arpav competente per territorio”;

-       all’articolo 8 “Sanzioni”, ai commi 1 e 2, stabilisce che l’installazione dell’impianto senza autorizzazione provinciale ovvero in difformità della stessa, oppure la modifica dell’impianto, compreso lo spostamento dello stesso in altro sito, senza autorizzazione provinciale siano sanzionate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 dai Comuni nel cui territorio sono installati gli impianti stessi;

-       all’articolo 8 prevede, al comma 5, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, che il Presidente della Giunta regionale disponga, con spese a carico del titolare dell’impianto o del suo legale rappresentante, la demolizione dell’impianto installato in carenza di autorizzazione provinciale.

Vista la Dgr n. 2050 del 03 luglio 2007, con la quale è stato formalmente approvato il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione prevista dall’art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

Considerato che, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso,è risultato che l’emittente radiofonica “Radio Veneto Uno”, installata in Via Frascada n. 8 a Pianezze di Valdobbiadene (Tv), di proprietà della Società TR.AD. sas, operante alla frequenza di 97.500 MHz,ha apportato delle modifiche tecniche al proprio sistema radiante (non consistenti nella sola riduzione di potenza) in carenza della preventiva autorizzazione provinciale di cui all’art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 29/93.

Visto il verbale n. 37 del 14/05/2008 con il quale il Dipartimento provinciale Arpav di Treviso ha provveduto a contestare e notificare l’illecito amministrativo per la violazione dell’art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 29/93, sanzionato dall’art. 8, commi 1, lettera d) e 5 della stessa legge al Legale Rappresentante della società TR.AD. sas, titolare dell’emittente radiofonica “Radio Veneto Uno”, operante alla frequenza di 97.500 MHz installata in Via Frascada n. 8 a Pianezze di Valdobbiadene (Tv), per le modifiche tecniche apportate in carenza di preventiva autorizzazione provinciale.

Considerato che nei confronti di TR.AD. sas, ai fini dell’avvio del procedimento, sono stati chiesti con atto di diffida del 02.07.2008 prot. n. 343447/50.03.07.21, chiarimenti in ordine alla mancanza dell’autorizzazione provinciale prescritta dalla legge regionale n. 29 del 1993, ed è stato assegnato per la risposta il termine di 30 giorni, con l’avvertenza che allo scadere di detto termine si sarebbe proceduto all’assunzione del provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 8, comma 5, della stessa legge.

Preso atto cheil legale rappresentante della TR.AD. sas ha fatto pervenire con propria nota datata 25 luglio 2008 i chiarimento richiesti con atto di diffida regionale del 02.07.2008.

Ricordata la nota della Direzione regionale Prevenzione datata 07.08.2008, prot. n. 412740, con la quale è stato richiesto al Dipartimento provinciale Arpav di Treviso di formulare le proprie controdeduzioni in ordine ai chiarimenti forniti dalla società TR.AD. sas.

Preso atto delle note della Provincia di Treviso datate 14.08.2008, protocolli numero 2008/0080333 e 2008/0080980, con le quali è stato comunicato che la ditta TR.AD. sas ha presentato in data 11.07.2008 istanza all’Amministrazione provinciale di Treviso per il rilascio dell’autorizzazione provinciale ex art. 3 della legge regionale n. 29/93, ma che l’istanza presentata necessitava di adeguata integrazione documentale normativamente prevista.

Ricordate le note del Dipartimento provinciale Arpav di Treviso datate 27.08.2008, prot. n. 0108125, 23.09.2008, prot. n. 0119760, 20.10.2008, prot. n. 132867, con le quali è stata comunicato la necessità dell’integrazione documentale richiesta alla società TR.AD. sas da parte dell’Amministrazione provinciale di Treviso anche ai fini dell’espressione del parere di competenza, in ordine all’istanza autorizzativa ex art. 3 della legge regionale n. 29/93, da rilasciarsi da parte dello stesso Dipartimento Arpav di Treviso.

Preso atto di quanto comunicato dal Comune di Valdobbiadene con nota del 06.11.2008, prot. n. 20638 – 25190, in relazione alla richiesta avanzata in data 11.09.2008 al Comune di Valdobbiadene dalla società TR.AD. sas per “diversa collocazione impianto di radiodiffusione “Radio Veneto Uno” con nuovo palo per antenna” e, nello specifico, che la pratica in questione è stata esaminata dalla Commissione edilizia integrata del Comune di Valdobbiadene in data 25.08.2008 che ha espresso il seguente parere: “parere sospeso, in attesa che venga prodotta la valutazione di incidenza ambientale e venga dimostrata la liceità dell’esistente”.

Preso atto delle note della Provincia di Treviso datate 02.12.08 e 05.12.08, protocolli numeri 2008/0114294 e 2008/0115847, con le quali è stato comunicato che la società TR.AD. sas non ha ancora fatto pervenire alla Provincia di Treviso l’integrazione documentale necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione provinciale ex art. 3 delle legge regionale n. 29/93 e che, pertanto, “in assenza di tale documentazione integrativa il rilascio dell’autorizzazione non risulta possibile”.

Considerato dunque che le modifiche tecniche apportate al sistema radiante dell’emittente “Radio Veneto Uno” di TR.AD. sas risultano tuttora essere sprovviste della necessaria preventiva autorizzazione provinciale ex art. 3 delle legge regionale n. 29/93.

Ricordata la nota della Direzione regionale Prevenzione datata 09 gennaio 2009, prot. n. 9132/50.03.07.21, con la quale è stato comunicato alla società TR.AD. sas che, in considerazione di quanto comunicato dalla Provincia di Treviso in merito all’attuale impossibilità al rilascio dell’autorizzazione provinciale ex art. 3 della legge regionale n. 29/93, si sarebbe dato corso, a carico della medesima società TR.AD. sas, all’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione dell’impianto radiofonico “Radio Veneto Uno”, freq. 97.500 MHz, per le modifiche apportate all’impianto emettitore medesimo in carenza di preventiva autorizzazione provinciale.

Ritenutoilprovvedimento sanzionatorio di demolizione (rectius rimozione) urgente e avente natura di atto vincolato.

 

Ordina

1.      A TR.AD. sas, in persona del suo legale rappresentante, titolare dell’impianto radiofonico “Radio Veneto Uno”, operante alla frequenza di 97.500 MHz, installato in Via Frascada n. 8 a Pianezze di Valdobbiadene (Tv), di provvedere alla rimozione dell’impianto in parola, per violazione dell’articolo 3 e ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva a spese del titolare dell’impianto, o del legale rappresentante, ad opera del Comune di Valdobbiadene (Tv).

2.      Al Dirigente della Direzione regionale per la Prevenzione di procedere alla notifica della presente ordinanza alla TR.AD. sas , in persona del suo legale rappresentante, incaricando il Comune, ove ha sede legale l’emittente in parola, della notifica medesima e alla comunicazione della stessa alla Provincia di Treviso, al Comune di Valdobbiadene, al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto, e ad Arpav - Dipartimento Provinciale di Treviso.

3.      La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è esperibile, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della legge n. 1034 del 1971, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Dpr n. 1199 del 1971.

Galan


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