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Bur n. 3 del 09 gennaio 2009


Materia: Trasporti e viabilità

Ordinanza DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITA' n. 175 del 23 dicembre 2008

Disciplina della navigazione, sosta, accosti, ormeggi e precedenze delle navi lungo l'asta navigabile di Po di Levante.

Il Dirigente

Visto il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
Visto l’art. 15 del regolamento per la navigazione interna approvato con Dpr n. 631 del 28.06.1949;
Visto il Regolamento regionale del 20 dicembre 2002, n. 6;
Vista la Dgr n. 1880 del 24.06.2003;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 793 del 17 maggio 2000 di delimitazione della zona portuale di Ca’ Cappello - Porto Levante;
Ritenuto necessario per motivi attinenti alla sicurezza della navigazione ed all’ordinato sviluppo dei traffici disciplinare compiutamente la navigazione, la sosta, gli accosti, gli ormeggi, le precedenze lungo l’asta navigabile di Po di Levante;
Visto il parere positivo contenuto nel verbale della riunione del 30/05/2007 espresso dalla Commissione istituita con Dgr n. 4219 del 28 dicembre 2006.

Ordina

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1.         La presente Ordinanza disciplina la navigazione, la sosta, gli accosti, gli ormeggi, le precedenze delle unità nautiche nell’area compresa tra il centro abitato di Porto di Levante e la biconca di Volta Grimana.

2.         Per quanto non diversamente disposto dalla presente Ordinanza, trova applicazione il Regolamento regionale della segnaletica e delle vie di navigazione interna n. 6 del 20 dicembre 2002.

3.         L’ordinanza è suddivisa nei seguenti capi:

Capo I - Disposizioni generali;

Capo II - Disposizioni relative alla navigazione ed alla sosta delle unità nautiche;

Capo III - Altri divieti;

Capo IV - Disposizioni sanzionatorie e finali.

CAPO I
Disposizioni Generali 

Art. 2 - Definizioni.

1.         Ai fini della presente Ordinanza, si intende per:

a)      “Asta navigabile”, l’asta fluviale di Po di Levante compresa tra il centro abitato di Porto Levante e la biconca di Volta Grimana;

b)      “Unità nautica", qualsiasi nave, galleggiante, unità da diporto, veicolo a cuscino d’aria ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa;

c)      "Convoglio", qualsiasi formazione composta da unità nautiche sprovviste di propulsione propria, rimorchiate o spinte da almeno un’unità nautica a motore;

d)      “Ispettorato di Porto”, l’Ispettorato di Porto di Rovigo;

e)      “Soggetto gestore della linea navigabile”, la Società regionale “Sistemi Territoriali S.p.a.” alla quale sono state demandate specifiche funzioni di gestione e manutenzione delle linee navigabili regionali;

f)        “Corporazione dei Piloti”, la Corporazione dei Piloti di Chioggia e Porto Levante;

g)      “Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna”, il Regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 6 pubblicato sul Bur n. 125/2002;

h)      “Infrastruttura”, qualsiasi opera idraulica o attrezzatura funzionale alla navigazione;

i)        “Zona portuale di Ca’ Cappello”, il tratto di asta navigabile di Po di Levante individuato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 793 del 17 maggio 2000.

Art. 3 - Pescaggio e dimensioni delle unità nautiche

1.         La navigazione nell’asta navigabile è consentita, salva diversa specifica disposizione dell’Ispettorato di Porto, alle unità nautiche di lunghezza massima fuori tutto pari a metri 138 e larghezza massima pari metri 22, con pescaggio massimo di metri 3,50 più o meno l’escursione di marea e salvo eventuali limitazioni derivanti dai fondali a filo banchina dei terminal ai quali le unità nautiche sono dirette e dalla lunghezza dei relativi accosti.

2.         I convogli in navigazione nell’ambito dell’asta navigabile per operazioni commerciali non devono avere una lunghezza superiore a metri 150 e larghezza massima pari metri 22, compreso il rimorchiatore e/o spintore. Per tutta la durata della navigazione e/o delle operazioni di movimento, i Comandanti di tali unità dovranno tenersi in ascolto radio in VHF sul CH 11 e comunicare ai fini della rispettiva sicurezza.

3.         Sotto l’esclusiva responsabilità dei Cantieri Navali per qualsiasi incidente e/o danno diretto e/o indiretto che possa derivare a persone, mezzi e/o cose dal transito di unità nautiche di dimensioni maggiori rispetto a quelle di cui sopra, la navigazione è inoltre consentita, in via eccezionale e su specifica autorizzazione dell’Ispettorato di Porto, anche alle unità nautiche costruite e/o riparate nei Cantieri Navali della zona e dirette all'uscita o destinate a tali Cantieri per lavori o per trasporto di materiali per unità in costruzione o in riparazione. In questi casi, è fatto obbligo ai Cantieri interessati di dare preavviso scritto di almeno 15 giorni all’Ispettorato di Porto e al Soggetto gestore delle linea navigabile affinché gli stessi possano tempestivamente emanare le opportune disposizioni incluse, se necessario, misure restrittive al transito, all’effettuazione di operazioni e/o alla sosta da parte delle altre unità nautiche in tutta o in parte l’asta navigabile. I costi di eventuali manovre di movimento delle altre unità nautiche che si rendessero necessarie sono a carico dei Cantieri Navali.

Art. 4 - Obbligo di ascolto radio.

1.         Tutte le unità nautiche per le quali, ai sensi della vigente normativa, è prescritta la predisposizione a bordo di dispositivi radio devono rimanere in costante ascolto sul Canale VHF CH 11 per ricevere e dare le necessarie comunicazioni sulla propria posizione ad ogni altra unità nautica.

2.         Le unità nautiche che non hanno l’obbligo di dotarsi degli apparati radio devono adottare particolari misure di diligenza nella navigazione e nell’accosto, con particolare attenzione in condizioni di scarsa visibilità o meteo avverse.

Art. 5 - Comportamento in caso d’incidenti.

1.         L’unità nautica che arrechi danni alle infrastrutture dell’asta navigabile ovvero ad altre unità nautiche, o riporti avarie che la costringano a fermarsi, deve darne immediato avviso, con ogni mezzo, al Soggetto gestore della linea navigabile, il quale, se del caso, chiede all’Ispettorato di Porto l’adozione di idonei provvedimenti.

2.         In ogni caso l’unità nautica deve rimanere a disposizione del Soggetto gestore della linea navigabile e dell’Ispettorato di Porto per gli eventuali accertamenti. A tal fine l’unità nautica, a seconda delle circostanze, deve ormeggiarsi, in condizioni di sicurezza e in modo da non intralciare il transito e la manovra di altre unità nautiche, nell'accosto o nell'area idonea più vicina a giudizio del Comandante dell’unità nautica ovvero secondo quanto disposto dall’Ispettorato di Porto sentito il parere della Corporazione dei Piloti.

Art. 6 - Incendio a bordo o lungo l’asta navigabile.

1.         Il segnale di allarme per incendio lungo l’asta navigabile di Po di Levante ovvero a bordo delle unità nautiche è costituito da due squilli lunghi di sirena oppure da due colpi lunghi di fischio, quando manchi la sirena, seguiti dal suono rapido e continuo della campana e dei campanelli di allarme di bordo. 

CAPO II
Norme relative alla navigazione ed alla sosta delle unità nautiche

Art. 7 - Comunicazione preventiva per la navigazione a fini commerciali.

1.         Le unità nautiche che effettuano navigazione per scopi commerciali nell’asta navigabile devono darne preventivamente notizia, mediante comunicazione fax (Allegato A), all’Ispettorato di Porto e al Soggetto gestore della linea navigabile.

2.         All’obbligo di comunicazione non sono assoggettate le unità nautiche da diporto di qualunque dimensione, i pescherecci, le imbarcazioni adibite esclusivamente al trasporto di persone e quelle da lavoro facenti parte della flotta stanziale.

Art. 8 - Unità da diporto provenienti da paesi extracomunitari.

1.         Le unità nautiche da diporto provenienti da Paesi Extracomunitari, ancorché battenti bandiera comunitaria, sono tenute ad effettuare le comunicazioni previste dall’Allegato VI del Regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). 

Art. 9 - Navigazione e movimento nella zona portuale di Ca’ Cappello delle unità mercantili.

1.         Le unità mercantili che scalano i terminal della zona portuale di Ca’ Cappello devono dare specifica comunicazione scritta all'Ispettorato di Porto, al Soggetto gestore della linea navigabile e alla Corporazione dei Piloti prima di effettuare le operazioni di recarsi all'ormeggio, lasciare l'ormeggio, cambiare accosto.

Art. 10 - Divieti.

1.         È vietato alle unità nautiche:

a)      procedere a velocità tale da provocare spostamenti d’acqua che possano mettere in difficoltà altre unità nautiche o danneggiare le infrastrutture, e comunque procedere a velocità superiore a 5 nodi;

b)      costituire pericolo o intralcio alla navigazione o ai lavori di costruzione e manutenzione delle infrastrutture;

c)      ormeggiarsi o tonneggiarsi sulle briccole e lungo le acque d’accesso ai terminal;

d)      navigare a vela, salvo preventiva autorizzazione dell’Ispettorato di Porto;

2.         Durante la navigazione è vietato:

a)      tenere imbarcazioni, scale, gru, pennoni, picchi di carico od altre attrezzature sporgenti dalla sagoma dell’unità nautica;

b)      effettuare scarichi di rifiuti di qualsiasi genere;

c)      emettere segnali sonori diversi da quelli previsti in caso di emergenza o per segnalare le manovre dell’unità.

3.         Durante la sosta è vietato:

a)      ormeggiare al di fuori delle banchine o strutture attrezzate per l’ormeggio o ormeggiare alle banchine in doppia fila, salvo eventuali eccezionali autorizzazioni dell’Ispettorato di Porto.

b)      tenere imbarcazioni, scale, gru, pennoni, picchi di carico od altre attrezzature sporgenti dalla sagoma dell’unità nautica sul lato esterno rispetto alla banchina;

c)      effettuare scarichi di rifiuti di qualsiasi genere;

d)      emettere segnali sonori diversi da quelli previsti dall’emergenza o per segnalare le manovre dell’unità.

Art. 11 - Obblighi negli ormeggi.

1.         Durante la permanenza negli accosti, le unità nautiche devono:

a)      ormeggiare in modo da non intralciare il transito e la manovra di altre unità nautiche;

b)      effettuare l’ormeggio con cavi idonei a non creare pericoli o danni con i movimenti subiti a causa del normale transito di unità nautiche nella zona prospiciente l’accosto stesso;

c)      non tenere i cavi di ormeggio alla lunga e regolarli a seconda del procedere delle operazioni di discarica o di caricazione e del variare della marea in modo che siano sempre ben tesati e mai in bando, anche se per breve tempo;

d)      tenere le ancore in cubia o in posizione tale da non creare pericoli o danni;

e)      evitare che vi siano ponti, passerelle con personale intento a lavori lungo le fiancate quando altre unità nautiche transitano e manovrano nei pressi.

Art. 12 - Permanenza negli accosti e movimenti.

1.         L’occupazione di accosti operativi da parte delle unità nautiche è consentita limitatamente al tempo necessario per effettuare le operazioni commerciali di scarico e carico e comunque secondo le intese intervenute tra i rappresentanti delle unità nautiche ed i terminalisti. Questi ultimi, in casi particolari, possono consentire l’ormeggio di unità nautiche anche in sosta o in disarmo o per altre ragioni purché il tutto avvenga secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza ed a condizione che tale ormeggio in sosta o in disarmo non intralci il normale svolgimento delle operazioni portuali incluso il transito di altre unità nautiche.

2.         I costi delle eventuali manovre di movimento che si rendessero necessarie restano a carico dei terminalisti che ormeggiano tali unità in disarmo o in sosta.

Art. 13 - Unità nautiche in disarmo.

1.         Le unità nautiche in disarmo possono essere ormeggiate presso i terminal portuali purché non creino intralcio alla navigazione o al transito in sicurezza delle altre unità nautiche.

2.         Le unità nautiche in disarmo non possono essere ormeggiate nelle acque soggette al demanio site al di fuori dei terminal operativi della zona, salvo casi eccezionali e di breve durata, comunque non superiori ai 3 mesi, previa autorizzazione dell’Ispettorato di Porto, sentito il parere del Soggetto gestore della linea navigabile.

Art. 14 - Precedenze negli incroci e nei sorpassi.

1.         Per una navigazione sicura i Comandanti delle unità nautiche devono applicare le disposizioni che regolano gli incroci ed i sorpassi previste dal Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna.

2.         In corrispondenza del centro abitato di Porto Levante e nei punti dell’asta navigabile in cui il passaggio contemporaneo di due unità possa rappresentare pericolo, i Comandanti delle unità nautiche devono accertarsi sempre a mezzo radio, utilizzando il canale VHF CH 11, che non siano in transito altre unità nautiche in modo da evitare incroci in contro corsa.

Art. 15 - Presenza minima dei componenti dell’equipaggio delle unità nautiche in sosta.

1.         A bordo delle unità nautiche in sosta nell’ambito dell’asta navigabile deve essere presente personale di macchina o di coperta in numero idoneo ad assicurare l’espletamento dei servizi tecnici di bordo e dei servizi d’emergenza.

2.         In ogni caso le unità nautiche devono essere pronte a muovere nel tempo massimo di trenta minuti primi dalla ricezione dell’ordine da parte dell’Ispettorato di Porto.

3.         Per le unità nautiche in possesso di certificati rilasciati dagli Organi Ufficiali di Certificazione attestanti la dotazione di impianti ad elevata tecnologia è ammessa, sotto la diretta responsabilità del Comandante, la deroga a quanto disposto nel comma 1, ferma restando in qualsiasi momento la possibilità di controllo sui documenti di bordo da parte dell’Ispettorato di Porto. 

CAPO III

Altri divieti

Art. 16 - Divieto di pesca.

1.         È vietato dar fondo, ormeggiarsi ed esercitare la pesca con qualunque attrezzo sulle briccole esistenti nell’ambito dell’asta navigabile.

2.         È fatto divieto di esercitare la pesca subacquea nell’ambito dell’asta navigabile.

Art. 17 - Divieto di balneazione.

1.         In tutte le zone acquee di pertinenza del demanio idrico comprese nell’ambito dell’asta navigabile è vietata la balneazione.

Art. 18 - Divieto di traino per sci nautico o attività similari.

1.         Nell’ambito dell’asta navigabile è vietato alle unità nautiche di effettuare traino per sci nautico o attività similari quali paracadutismo ascensionale e rimorchio di galleggianti (es.: “banana boat”).

Art. 19 - Divieto di navigazione di moto d’acqua e mezzi similari.

1.         Nell’ambito dell’asta navigabile è vietata la navigazione delle moto d’acqua o di mezzi similari. 

CAPO IV

Disposizioni sanzionatorie e finali

Art. 20 - Sanzioni.

1.         I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e dalle disposizioni contenute in leggi speciali, salvo che il fatto non costituisca reato, e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che potessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Art. 21 - Disposizioni finali.

1.         La presente Ordinanza entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2.         È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Carli


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