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Bur n. 2 del 06 gennaio 2009


Materia: Foreste ed economia montana

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 347 del 23 dicembre 2008

Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e rilascio di terreno di uso civico occupato abusivamente, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 22 luglio 1994 n. 31 "Norme in materia di usi civici". Sig. Domenico Paccanaro. Comune di Gallio (Vi). Fg. 20 mappale 11 parte, per mq 33,50 circa.

Il Presidente

Vista la legge regionale 22 luglio 1994 n. 31 “Norme in materia di usi civici” che all’art. 11, comma 2, prevede che “Il Presidente della Giunta Regionale ordina, previa diffida, il ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate nonché il rilascio delle terre occupate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto”.

Considerato che il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia, con proprio provvedimento n. 68 del 30.05.1970, ha decretato l’esistenza di un compendio di terreni di uso civico in Comune di Gallio (Vi) dell’estensione di Ha. 3550.69.45, assegnando le relative terre alla categoria di cui alla lettera a) dell’art. 11 della L. 16.06.1927 n. 1766.

Considerato che la Giunta Regionale con deliberazione 31.10.2003 n. 3341 ha provveduto, ai sensi dell’art. 4 della Lr 22 luglio 1994 n. 31, ad approvare le operazioni di riordino delle terre di uso civico del Comune di Gallio.

Atteso che le terre sottoposte al regime giuridico degli usi civici sono inalienabili, indivisibili e inusucapibili, come risulta dall’art. 5 bis della Lr 22.07.1994 n. 31.

Rilevato che, in base ai due succitati provvedimenti, il terreno censito al catasto del Comune di Gallio al Fg. 20 mappale 11 di superficie complessiva pari a Ha 2.69.66 è assoggettato al regime giuridico degli usi civici.

Vista la nota prot. n. 2387 del 28.04.2008 con la quale il Sindaco del Comune di Gallio, in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 10.03.2008, ha segnalato all’Amministrazione regionale che il terreno di uso civico censito al Fg. 20 mappale 11 risulta oggetto di occupazione abusiva da parte del Sig. Paccanaro Domenico residente in Gallio, Via Monsignor Liviero n. 3/A (subentrato nel possesso abusivo al Sig. Pertile Silvio), per una porzione pari a circa 33,50 mq su cui insiste un manufatto destinato a roccolo per l’uccellagione, chiedendo conseguentemente al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Lr 31/94, l’emissione dei provvedimenti necessari alla rimessione in pristino dei luoghi e al rilascio della citata porzione di terreno di uso civico.

Vista la documentazione allegata alla citata istanza comunale prot. n. 2387 del 28.04.2008, costituita da: nota comunale prot. n. 1274/pat. del 21.10.2003, deliberazione di Consiglio Comunale di Gallio n. 119 del 17.10.1980, atto di significazione e diffida a firma del sig. Pertile Silvio in data 29.04.2004, nota comunale di riscontro in data 25.06.2004 prot. 2473 di rif., nota stragiudiziale dell’Avv. Mantovani Piercarlo in data 01.09.2004, diffida a firma del Sig. Paccanaro Domenico in data 28.08.2006 con allegata scrittura privata a firma del Sig. Pertile Silvio, riscontro comunale alla diffida prot. n. 4869 del 05.09.2006, ordinanza comunale di sgombero n. 54/05 del 24.11.2005, ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal sig. Paccanaro Domenico datato 30.11.2006.

Vista la comunicazione – osservazione datata 18.04.2008 presentata al Comune di Gallio dall’Avv. Enrico Gaz, nell’interesse del sig. Paccanaro Domenico, con la quale, in particolare, con riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale di Gallio n. 9 del 10.03.2008, richiamando il ricorso al Capo dello Stato del 30.11.2006, si conferma la disponibilità a verificare ex art. 29 del Rd n. 1766/1927 i margini di possibile attivazione di una procedura conciliativa.

Vista la nota prot. 2986 in data 07.07.2008 del Sindaco del Comune di Gallio con la quale, in relazione alla suddetta comunicazione – osservazione dell’Avv. Gaz:

  • si comunica che l’Amministrazione comunale non ha intenzione di promuovere, nel caso di specie, alcun esperimento di conciliazione ai sensi dell’art. 29 della L. 1766/1927;
  • “si ribadisce la necessità e l’urgenza di rimettere in pristino il sito, restituendolo all’uso agro-silvo-pastorale, … ”;
  • si afferma di “non comprendere quale altra destinazione d’interesse pubblico possa avere il manufatto realizzato e utilizzato in assenza di qualsivoglia richiesta di autorizzazione, tenuto conto che lo stesso è costituito da un agglomerato di lamiere e pali in legno, peraltro incompatibile con l’ambiente circostante sotto il profilo ambientale essendo situato in zona soggetta a tutela paesaggistica”.

Preso atto, a seguito dell’esame della documentazione succitata, che la predetta porzione di circa mq 33,50 del terreno di uso civico censito al catasto del Comune di Gallio al Fg. 20 mappale 11, è occupata dal Sig. Paccanaro Domenico (subentrato nel possesso abusivo al Sig. Pertile Silvio) con manufatti destinati a ex roccolo per l’uccellagione, in assenza di valido titolo di concessione.

Atteso che il Comune di Gallio, in qualità di ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico, ha manifestato la volontà di rientrare in possesso del terreno di uso civico di che trattasi, con ripristino della destinazione silvo-pastorale.

Considerato che l’Amministrazione regionale ha provveduto con atto prot. n. 451041 in data 03.09.2008, a diffidare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Lr 22.07.1995 n. 31, il Sig. Paccanaro Domenico, residente in Gallio, Via Monsignor Liviero n. 3/A, affinchè lo stesso provveda a ripristinare alla destinazione agro – silvo - pastorale, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell’atto di diffida, la porzione di terreno di uso civico manomesso per una superficie pari a circa 33,50 mq, censita al catasto del Comune di Gallio al Fg. 20 mappale 11 parte, su cui insistono i manufatti costituenti un roccolo per uccellagione, nonché a rilasciare il terreno medesimo nel pieno possesso del Comune di Gallio in favore della collettività titolare dei diritti di uso civico.

Vista la memoria di partecipazione pervenuta, in data 30.09.2008 da parte dell’Avv. Enrico Gaz, per conto del Sig. Domenico Paccanaro, con la quale vengono argomentate una serie di osservazioni in ordine alla diffida prot. n. 451041del 03.09.2008, chiedendo il ritiro del provvedimento di diffida e l’attivazione della procedura di conciliazione ex art. 29 della L. 1766/1927.

Atteso che, in sintesi, nella citata memoria vengono formulate osservazioni in merito alle seguenti questioni:

  1. lo stato dei luoghi e la compatibilità del roccolo con l’ambiente circostante, sia in relazione al vincolo paesaggistico che al vincolo di destinazione silvo - pastorale, nonchè il presunto riconoscimento di valenze di interesse pubblico rivestite dalla struttura in argomento, con riferimento a pubblicazioni della Provincia di Vicenza, ad atti di pianificazione urbanistica e regolamenti;
  2. l’effettiva necessità ed urgenza di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;
  3. l’avvio di una procedura conciliativa da parte dell’Amministrazione regionale atta a verificare i margini di accordo tra i soggetti in conflitto;
  4. la disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni relative a fabbricati insistenti sul demanio civico.

Considerato che in merito ai contenuti di tale memoria l’Amministrazione regionale ha chiesto rispettivamente:

  • alla Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 522980 del 09.10.2008, informazioni sul cosidetto roccolo “Lemerle”, con particolare riferimento all’ esistenza o meno di provvedimenti di tutela del manufatto stesso;
  • al Comune di Gallio, con nota prot. n. 526091 del 10.10.2008, ogni utile informazione, con particolare riferimento agli aspetti relativi alle disposizioni urbanistiche e regolamentari attualmente vigenti nel territorio amministrativo di Gallio, nonché di esprimere le proprie determinazioni in merito ad una eventuale conciliazione.

Vista la lettera di riscontro della Provincia di Vicenza, prot. n. 75621 del 20.10.2008, dalla quale si evince che non esiste alcuno specifico provvedimento di tutela del cosiddetto “Roccolo Lemerle.

Considerato che con lettera raccomandata prot. n. 585767 del 05.11.2008 la Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana ha sollecitava il Comune di Gallio a dare riscontro alla citata richiesta di informazioni e comunicava al Comune medesimo e al Sig. Paccanaro Domenico che il termine fissato nell’atto di diffida prot. n. 451041 del 03.09.2008 veniva sospeso per 15 giorni e quindi risultava prorogato al 25.11.2008.

Vista la lettera di riscontro prot. n. 6105 del 21.11.2008 dell’Amministrazione comunale di Gallio, con la quale in sintesi viene comunicato:

  • che a partire dal 2003 a seguito di una serie di inviti del Comune alla rimozione di vari manufatti abusivi questi sono stati tutti rimossi ad eccezione del cosiddetto “Roccolo Lemerle”;
  • che tale manufatto è stato posseduto dai privati senza alcun titolo di concessione e senza corrispondere alcun tipo di corrispettivo o indennizzo al Comune;
  • che il possessore del “Roccolo Lemerle” pretende di godere in via esclusiva di un bene di uso civico in violazione di ogni elementare principio di diritto e con disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti che avrebbero potuto vantare analoghe pretese;
  • che il manufatto non ha alcuna pubblica utilità, e come asserito dall’Amministrazione provinciale in sede di sopralluogo nell’ottobre 2006 non si presta ad alcun utilizzo di pubblico interesse, ma è adibito esclusivamente a utilizzo privato come baita estiva;
  • che vi è la necessità di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;
  • che non vi è utilità di alcuna procedura conciliativa, in quanto si tratta di restituire all’uso civico un sedime usurpato alla collettività, restituendolo all’uso silvo - pastorale, senza recare danno alcuno all’ambiente circostante sotto il profilo paesaggistico;
  • che rispetto ad altre situazioni relative a manufatti insistenti sul demanio civico, solo in questo unico caso il possesso viene esercitato in mancanza di concessione e senza alcuna forma di corrispettivo o indennizzo.

Considerato che, riguardo ai singoli punti esposti nella citata memoria dall’Avv. Enrico Gaz per conto del Sig. Domenico Paccanaro, occorre rilevare quanto segue.

1) Per quanto attiene allo stato dei luoghi si evidenzia che, oltre a quanto dichiarato dal Comune, la pubblicazione “I Roccoli Vicentini”, edita dalla Provincia nell’anno 2007 e curata da Andrea Nardon e Renato Virtoli, indica che l’edificio (costituito da un basamento in pietrame sormontato da strutture in legno e lamiera) nonché il luogo in questione sono in stato di abbandono. Va comunque osservato che lo stato delle opere abusivamente realizzate e detenute sulle terre di uso civico, o la loro compatibilità con il vincolo paesaggistico, non ha una rilevanza sostanziale ai fini dell’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art. 11 della Lr 31/1994, che sono volti alla restituzione dei terreni abusivamente occupati alla collettività titolare dei diritti di godimento.

Il roccolo peraltro non risulta sottoposto ad alcun particolare provvedimento di tutela da parte dell’Amministrazione pubblica (sia provinciale che regionale).

In merito alla citazione del Piano di Area dei Monti Berici, a supporto del presunto riconoscimento dell’importanza storica, ambientale e paesaggistica dei roccoli in generale e quindi anche del cosiddetto “Roccolo Lemerle”, si segnala che tale riferimento non è pertinente al caso di specie, in quanto trattasi di strumento pianificatorio che riguarda un territorio di collina che costituisce un contesto diverso rispetto a quello dell’Altopiano dei Sette Comuni. Ogni Piano di Area prende in considerazione le realtà specifiche dei singoli territori interessati, individuando in particolare tutte le direttive, prescrizioni e vincoli atti a tutelare gli elementi di particolare valore paesaggistico e storico - testimoniale. A tale proposito si rileva che il Piano di Area dei Sette Comuni, che disciplina la tutela del territorio del Comune di Gallio, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 792 del 09.04.2002, non menziona in alcun modo i roccoli dell’Altopiano o il roccolo Lemerle.

2)  In relazione alla questione riguardante la compatibilità del manufatto in argomento con il regime giuridico degli usi civici e alla necessità e urgenza di rimettere in pristino il sito si evidenzia che:

  • la citazione delle disposizioni contenute nei regolamenti per l’ esercizio degli usi civici dei Comuni di Conco e Bassano (con riferimento alle consuetudini di caccia), volta a sostenere che il roccolo è compatibile con il regime degli usi civici, non è pertinente al caso di specie. Ciò in quanto: analoghe disposizioni non risultano essere in vigore nel territorio del Comune di Gallio; il cosidetto “Roccolo Lemerle” oltre a essere abusivo di per sé viene altresì abusivamente utilizzato da un privato, sottraendo all’intera collettività la piena disponibilità del terreno di uso civico; tale fabbricato non è più adibito ad attività venatoria, ma a utilizzo privato come baita estiva;
  • il Comune ha ordinato il rilascio dell’immobile, rilascio a cui il possessore abusivo si è sempre opposto, anche mediante proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato datato 30.11.2006, sostenendo in particolare che il potere di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi compete al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Lr 31/1994, e non al Comune;
  • il Consiglio Comunale di Gallio, in qualità di ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico, con deliberazione n. 9 del 10.03.2008 ha altresì manifestato la volontà della collettività medesima di rientrare in possesso del terreno di uso civico abusivamente occupato, chiedendo al Presidente della Giunta Regionale l’emissione dei provvedimenti necessari alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e al rilascio del terreno, affinché lo stesso sia reintegrato al demanio civico e destinato all’esercizio delle attività silvo - pastorali

Dalla successione di tali fatti e provvedimenti ne consegue che l’ordinanza prevista dall’art. 11 della Lr 31/1994 costituisce atto dovuto e non differibile.

3) Per quanto riguarda il tentativo di conciliazione, si evidenzia che tale esperimento non è obbligatorio nelle controversie disciplinate dalla L. 16.06.1927 n. 1776, poiché la lettera della legge è nel senso della facoltività di esso. A tale proposito, va comunque segnalato che il Comune di Gallio con nota prot. n. 2986 del 07.07.2008 ha dichiarato di non avere intenzione di promuovere, nel caso di specie, alcun esperimento di conciliazione ai sensi dell’art. 29 della L. 1766/1927. Posizione questa sostanzialmente riconfermata dal Comune con la successiva nota prot. n. 6105 del 21.11.2008, a seguito di esplicita richiesta prot. n. 526091 formulata dall’Amministrazione regionale in data 10.10.2008.Pertanto, tenuto conto anche dei principi attinenti all’economicità dell’attività amministrativa e al non aggravamento dei procedimenti, si ritiene che non vi siano le condizioni per riproporre l’esperimento di una conciliazione.

4) Le situazioni segnalate rispetto a presunte disparità di trattamento, costituiscono fattispecie diverse da quella in argomento e non rilevano direttamente sulla posizione specifica dell’interessato. Per tali situazioni sono comunque state avviate le verifiche del caso, con richiesta della documentazione al Comune, al termine delle quali si provvederà in merito ai sensi della vigente normativa in materia di terre di uso civico.

Atteso che il Sig. Domenico Paccanaro con nota in data 28.08.2006 ha dichiarato di essere l’unico ed effettivo possessore del manufatto di che trattasi e di averne la piena e integrale disponibilità.

Rilevato, alla luce di quanto sopra esposto:

  • che l’occupazione del terreno di uso civico in questione, essendo avvenuta in assenza di qualsiasi atto di concessione, risulta abusiva;
  • che i privati possessori del fabbricato denominato “Roccolo Lemerle” non hanno ottemperato alla richiesta del Comune di Gallio di riconsegna dello stesso immobile e del suo sedime alla collettività titolare delle terre di uso civico;
  • che non sussistono prevalenti interessi pubblici al mantenimento del fabbricato in argomento, rispetto all’interesse della collettività di rientrare in possesso del terreno di uso civico abusivamente occupato per destinarlo alle finalità previste dalla legge;
  • che il ripristino dello stato dei luoghi a destinazione silvo - pastorale, e in particolare a pascolo, per consentire l’esercizio dei diritti di uso civico da parte della collettività comporta necessariamente la rimozione dell’intero manufatto costituente il cosiddetto “Roccolo Lemerle”.

Considerato che il Sig. Paccanaro Domenico non ha ottemperato a quanto previsto dall’atto di diffida prot. n. 451041 in data 03.09.2008.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Lr 31/1994, che sussistono i presupposti per ordinare il ripristino della destinazione silvo-pastorale del terreno manomesso e il rilascio dello stesso, affinché sia destinato all’esercizio degli usi civici da parte della collettività titolare dei relativi diritti.

Considerato che per cause di forza maggiore, dovute alle abbondanti nevicate che rendono impraticabili i luoghi ove insiste il manufatto da rimuovere, si ritiene di dover fissare quale congruo termine per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi il giorno 30 giugno 2009.

Ordina

1)     Al Sig. Paccanaro Domenico residente in Gallio (Vi), Via Monsignor Liviero n. 3/A, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Le 31/1994, di provvedere, entro e non oltre il giorno 30 giugno 2009, per i motivi meglio indicati in premessa, a ripristinare alla destinazione silvo - pastorale la porzione di terreno di uso civico manomesso per una superficie pari a circa 33,50 mq, censita al catasto del Comune di Gallio al Fg. 20 mappale 11 parte, con rimozione totale dei manufatti costituenti il cosiddetto “Roccolo Lemerle”, nonché a rilasciare il terreno medesimo nel pieno possesso del Comune di Gallio in favore della collettività titolare dei diritti di uso civico, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva dei manufatti e ripristino dello stato dei luoghi ad opera del Comune di Gallio con spese a carico del sig. Domenico Paccanaro.

2)     Al Dirigente della Direzione regionale Foreste ed Economia montana di procedere alla notifica, a mezzo del Servizio postale – notificazione atti giudiziari/amministrativi, della presente ordinanza al Sig. Paccanaro Domenico, nonché alla comunicazione della stessa al Comune di Gallio, al Servizio Forestale Regionale di Vicenza e al Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia.

3)     La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 m. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Dpr 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento.

Galan


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