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Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 101 del 09 dicembre 2008


Materia: Trasporti e viabilità

Ordinanza DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITA' n. 137 del 23 ottobre 2008

Recepimento delle misure di semplificazione in materia di navigazione interna contenute nella D.G.R. n. 2464 del 16.09.2008. Modifica dell'Ordinanza dirigenziale n. 82 del 7.07.08.

Il Dirigente

Premesso che

  • con ordinanza n. 82 del 7.07.2008 sono stati elencati i documenti che, ai sensi della vigente legislazione, devono essere tenuti a bordo delle unità di navigazione destinate al trasporto di cose e persone, alla pesca professionale, pesca-turismo ed all’uso privato (R.D.L. 9.05.1932 n. 813) in acque interne e promiscue.
  • tra i documenti indicati nell’ordinanza n. 82 del 7.07.2008 figurano, tra gli altri, il giornale di bordo e la copia del contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna;
  • con la D.G.R. n. 2464 del 16.09.2008, contenente misure di semplificazione in materia di navigazione, la Giunta regionale ha stabilito che:
    1. nell’ambito delle acque interne, le navi adibite a servizio pubblico aventi stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate non siano obbligate a tenere il giornale di bordo di cui all’articolo 176, comma 2, Cod.Nav.;
    2. il contratto di lavoro del personale navigante che, per le imbarcazioni con stazza lorda superiore alle 25 tonnellate, deve essere tenuto a bordo ai sensi dell’articolo 375, comma 3, Cod.Nav. possa essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’armatore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da tenere a bordo della nave, nella quale siano indicati per ogni dipendente le generalità, la qualifica professionale, il tipo di contratto di lavoro stipulato, la data della stipula del contratto e la durata del contratto stesso;
    3. le licenze di navigazione emesse dagli Ispettorati di porto di Rovigo, Venezia e Verona siano sottoposte al visto di convalida di cui all’articolo 69 del Regolamento per la navigazione interna, con cadenza biennale anziché annuale.

Rilevato che

  • occorre adeguare la citata ordinanza n. 82 del 7.07.2008 armonizzandola con le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente punto.
in relazione al punto c) sopra esposto, risulta necessario individuare i termini entro i quali predisporre gli adempimenti tecnici ed amministrativi per rendere operativa la prescritta cadenza biennale del visto di convalida.

Ordina

1)      All’articolo 1, lett. d), dell’ordinanza n. 82 del 7.07.2008, dopo le parole: “(solo per le unità adibite a servizio pubblico trasporto merci”, sono aggiunte le seguenti: “di stazza lorda superiore a 25 tonnellate)”;

2)      l’art. 1, lett. i), dell’ordinanza n. 82 del 7.07.2008, è sostituito dal seguente: “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’armatore indichi per il personale navigante le generalità, la qualifica professionale, il tipo di contratto di lavoro stipulato, la data della stipula del contratto e durata del contratto stesso”;

3)      all’articolo 2, lett. d), dell’ordinanza n. 82 del 7.07.2008, dopo le parole: “(solo per le unità adibite a servizio pubblico trasporto persone conto terzi”, sono aggiunte le seguenti: “di stazza lorda superiore a 25 tonnellate)”;

4)      l’art. 2, lett. g), dell’ordinanza n. 82 del 7.07.2008, è sostituito dal seguente: “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’armatore indichi per il personale navigante le generalità, la qualifica professionale, il tipo di contratto di lavoro stipulato, la data della stipula del contratto e durata del contratto stesso”;

5)      l’art. 5, lett. e), dell’ordinanza n. 82 del 7.07.2008, è sostituito dal seguente: “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’armatore indichi per il personale navigante le generalità, la qualifica professionale, il tipo di contratto di lavoro stipulato, la data della stipula del contratto e durata del contratto stesso (se dovuta)”;

6)      in occasione della prima scadenza utile per il suo rinnovo (gennaio/marzo 2009), il visto di convalida sarà rilasciato dagli Uffici regionali con durata biennale e saranno consegnati all’utenza i badges con l’indicazione del nuovo periodo di validità del visto;

7)      la presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Carli


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