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Bur n. 101 del 09 dicembre 2008


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 320 del 25 novembre 2008

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico " Radio Ottanta (Bum Bum Network)" (Freq. 100.250 MHz), di Alfa srl, posto in località Monte Cero nel Comune di Baone (Pd). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

Il Presidente

Richiamatoil Rapporto di Prova Arpav Dap Padova NIR/07/29 del 24.07.2007, relativo alle misurazioni dei valori di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio con i rappresentanti delle emittenti presenti sul Monte Cero, nel Comune di Baone (Pd), e alla presenza di funzionari dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, trasmesso con nota Arpav del 26/07/2007, prot. n. 96729/ST.AF.n.

Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav - Dap Padova – veniva evidenziato che, a seguito delle misurazioni effettuate nei giorni 19,21,22 giugno 2007 e 18 luglio 2007, risultava che Radio Ottanta (Bum Bum Network) (Freq. 100.250 MHz), con sede legale in Camin Padova (Pd), Via Venezuela n. 15/A, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere alla riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 14/08/2007, prot. n. 457403/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava alle emittenti coinvolte nella riduzione a conformità, e quindi anche a “ Radio Italia Uno”, un termine pari a centoventi giorni, così come ritenuto tecnicamente congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Padova con propria nota dell’08 agosto 2007, prot. n. 102416/ST.AF.n., per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.

Vistala nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Padova del 10 aprile 2008, prot. n. 48226/ST.AF.n., con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova NIR/08/06 dell’1.04.2008 relativo alle misurazioni di intensità di campo elettromagnetico effettuate sul Monte Cero nel Comune di Baone (Pd) nel giorno 12 marzo 2008, volte a verificare l’avvenuta o meno riduzione a conformità a carico delle emittenti assegnatarie del termine di centoventi giorni indicato nella nota regionale del 14/08/2007, prot. n. 457403/50.03.07.21, di avvio della procedura di riduzione a conformità.

Preso attoche il predetto Rapporto di Prova Arpav NIR/08/06 evidenziava che più emittenti, assegnatarie del termine di centoventi giorni per provvedere alla necessaria riduzione a conformità, non avevano provveduto a quest’ultima secondo le indicazioni contenute nel Rapporto di Prova Arpav – Dap. Padova – NIR/07/29 del 24/07/07, e che tra le emittenti inottemperanti risultava esservi anche “ Radio Ottanta (Bum Bum Network)” (Freq. 100.250 MHz).

Ricordatala nota della Regione Veneto datata 21.04.2008, prot. n. 212308/50.03.07.21, con la quale venivano formalmente diffidate le emittenti inottemperanti alla riduzione a conformità, e tra esse “ Radio Ottanta (Bum Bum Network)” (Freq. 100.250 MHz), a porre in essere, entro trenta giorni, le azioni necessarie per la riduzione a conformità e, pertanto, per rientrare nei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003 come previsto dalla Dgr n. 5268 del 29.12.1998.

Ricordatele note della Regione Veneto datate 06 giugno 2008, prot. n. 295743/50.03.07.21, 17 luglio 2008, prot. n. 372960/50.03.07.21, 06 agosto 2008, prot. n. 411537/50.03.07.21, e da ultimo nota del 03.10.2008 prot. n. 549415/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav di accertare l’avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell’atto di diffida regionale, ai fini dell’adozione del presente provvedimento cautelativo.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Padova del 24 ottobre 2008, prot. n. 134987/ST.AF.n., pervenuta alla Regione il 30.10.2008, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova NIR/08/37 del 20.10.2008, relativo alle misurazioni di campo elettromagnetico effettuate nel sito in argomento in data 13 ottobre 2008.

Preso atto che dal predetto Rapporto di Prova Arpav NIR/08/37 risulta che l’emittente “ Radio Ottanta (Bum Bum Network)” (freq. 100.250 MHz) non ha ottemperato alla bonifica prescritta.

Richiamato l’art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che “il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l’adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all’occorrenza, vieta l’utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento”.

Richiamatoquanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l’adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Vistala nota della Regione Veneto prot. n. 585994/50.03.07.21 del 05/11/2008, di richiesta al Sindaco del Comune di Baone (Pd) del parere ai fini di cui all’art. 7, secondo comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Baone (Pd) datata 11.11.2008, prot. n. 6679, con la quale è stato espresso parere favorevole all’adozione delle ordinanze presidenziali previste dall’art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29/93, a carico delle emittenti inottemperanti alla necessaria riduzione a conformità così come verbalizzato dal Dipartimento provinciale Arpav di Padova con propria del 24/10/2008, prot. n. 134987/ST.AF.n.  

Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, l’emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione, non si darà seguito all’esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l’addebito, all’emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell’Arpav e dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell’art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico - sanitario;

Vistala Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico - sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni;

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93;

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi;

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;

 


Ordina

1.      All’emittente “ Radio Ottanta (Bum Bum Network)” di Alfa srl (freq. 100.250 MHz), con sede legale in Camin Padova (Pd), Via Venezuela 15/A, posta in località Monte Cero nel Comune di Baone (Pd), di adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.

2.      Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura di riduzione a conformità per il sito di Monte Cero, a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

3.      All’emittente sopra indicata il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico - sanitario.

4.      Ad Arpav di monitorare l’effettivo e costante rientro nei parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell’emittente.

5.      Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l’emittente sopraindicata della notifica del presente provvedimento a quest’ultima.

6.      Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste dall’art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.

7.      La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

 

Galan


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